Cassazione Penale, Sentenza n. 08175/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per incendio (art. 110, 423 c.p.) contestando: 1) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello e omessa motivazione su specifiche argomentazioni difensive; 2) vizio di valutazione delle prove, con particolare riguardo all'attendibilità della persona offesa (Buscaino) e al travisamento delle registrazioni telefoniche/ambientali (art. 192 c.p.p.), nonché la mancata considerazione di circostanze lecite e di possibili spiegazioni alternative (presenza solo generica sul luogo, plurimi incendi e gestioni del locale, assenza di riscontri oggettivi). Si deduce altresì violazione di legge in relazione agli artt. 110 c.p. e alle norme del processo penale (art. 606 c.p.p. per i motivi di cassazione).
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che le censure fossero generiche e non si confrontassero puntualmente con le argomentazioni della sentenza di appello che aveva adeguatamente risposto ai profili critici: la valutazione della credibilità di Buscaino è stata ritenuta fondata in relazione al contenuto delle registrazioni e alle testimonianze, e la sentenza d'appello ha motivato le ragioni per cui le obiezioni difensive non inficiavano il convincimento. La Corte ha inoltre riaffermato che le registrazioni effettuate da privati costituiscono documento utilizzabile senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; non è stato disposto rimborso delle spese alla parte civile per mancata partecipazione alla discussione pubblica.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma sulla concorso di persone nel reato; la Corte non ha ritenuto che vi fosse errore nell'applicazione rispetto alle conclusioni probatorie che hanno attribuito partecipazione ai ricorrenti.
art. 423 cod. pen.
Norma che disciplina l'incendio; la condanna è stata confermata sotto questo capo di imputazione.
art. 606, co.1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiami alle ragioni di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione); la Corte ha ritenuto le censure non specifiche e quindi inammissibili ai sensi di queste norme.
art. 192, commi 1 e 2 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle dichiarazioni e delle registrazioni; la Corte ha ritenuto che la valutazione di attendibilità dei testi e delle registrazioni sia stata adeguatamente svolta dalla Corte d'appello.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 2, n. 12347 del 10/02/2021; Sez. 6, n. 1422 del 03/10/2017)
Richiamata per affermare che le registrazioni di conversazioni effettuate da privati hanno natura di documento e non richiedono autorizzazione dell'autorità giudiziaria; la Corte ha fatto leva su questi precedenti per rigettare le doglianze circa la presunta non genuinità delle registrazioni.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se le censure sono generiche e non confrontano puntualmente le deduzioni con le argomentazioni specifiche della sentenza impugnata; è necessario indicare esattamente quali passaggi motivazionali si ritengono viziati e perché.
- Le registrazioni effettuate da privati possono essere utilizzate in giudizio come documento senza preventiva autorizzazione giudiziaria; per contestarne la genuinità o l'affidabilità occorre fornire argomentazioni specifiche e probanti.
- Per ottenere la riforma di una sentenza fondata su valutazioni di attendibilità, il ricorrente deve dimostrare concretamente l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione, non limitandosi a ripetere le stesse argomentazioni già proposte in appello.
- La sola presenza nei pressi del luogo del fatto e dichiarazioni generiche di terzi possono non essere sufficienti a reggere una condanna se non corredate da elementi indiziari specifici e collegamenti probatori: però se il giudice di merito illustra coerentemente il quadro probatorio e le ragioni della valutazione, tali elementi possono essere ritenuti idonei.
- In ipotesi di pluralità di eventi simili (es. incendi ricorrenti) e di plurime gestioni del locale, la difesa deve proporre spiegazioni alternative concrete e indicare come tali elementi neutralizzino il nesso probatorio; altrimenti la valutazione negativa del giudice di merito sarà difficilmente cassabile.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e a sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende); pertanto la strategia difensiva in cassazione richiede selezione e precisione delle censure.
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