Ordinanza n. 4134/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria di merito relativa alla procedura di accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie dell'Università degli Studi di Palermo, con contestuale indicazione in epigrafe del D.M. n. 586/2025
Esito
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione dell'esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria di merito della procedura indetta dall'Università degli Studi di Palermo per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2025/2026. I ricorrenti contestano la decisione della Commissione di non correggere e valutare i test d'ingresso sostenuti l'8 settembre 2025, motivata dal mancato annerimento della casella relativa alla versione del questionario assegnata tra le quattro somministrate, chiedendo l'ammissione ai corsi secondo l'ordine di preferenza indicato. Il TAR Sicilia - Palermo aveva declinato la propria competenza in favore del TAR Lazio, ritenendo che il D.M. n. 586/2025 fosse stato impugnato, seppure in via derivata, quale atto presupposto della procedura locale. A seguito della riassunzione, il TAR Lazio ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza, osservando che nel ricorso non erano state formulate censure specifiche contro il decreto ministeriale, ma soltanto contestazioni riferite all'attività dell'Università di Palermo. La questione sottoposta al Consiglio di Stato riguardava quindi l'individuazione del giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 13 c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato competente il TAR Sicilia - sede di Palermo. Ha ritenuto che, a prescindere dall'indicazione del D.M. n. 586/2025 nell'epigrafe del ricorso, le contestazioni fossero sostanzialmente limitate all'attività provvedimentale dell'Università di Palermo, ossia alla decisione di non correggere e valutare i test e alla conseguente esclusione dalla graduatoria. Il decreto ministeriale, pur menzionato tra gli atti impugnati, non era oggetto di specifiche censure; il ricorso ne assumeva anzi la violazione ed erronea applicazione da parte dell'Università. Il mero richiamo eventuale e tuzioristico a un atto ministeriale nell'epigrafe non è sufficiente ad attrarre la controversia alla competenza inderogabile del TAR Lazio prevista per gli atti statali, in assenza di una concreta doglianza contro tale atto o contro altri atti dell'amministrazione centrale. L'individuazione degli atti effettivamente impugnati deve essere compiuta sulla base della volontà sostanziale del ricorrente, desumibile dal contenuto complessivo del ricorso e dalle censure dedotte, non dalla sola epigrafe. Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che le misure cautelari disposte dal TAR Lazio perdono efficacia dopo trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza regolatrice della competenza e che la domanda cautelare può essere riproposta davanti al TAR Sicilia. Nulla sulle spese della fase, trattandosi di regolamento sollevato d'ufficio.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
La competenza territoriale inderogabile del TAR Lazio per gli atti statali non opera quando l'atto statale è soltanto indicato nell'epigrafe, senza specifiche censure, e la controversia riguarda concretamente un'attività provvedimentale di un'amministrazione locale con effetti limitati al relativo ambito regionale.
art. 13, comma 3, c.p.a.
La competenza inderogabile del TAR Lazio per le controversie concernenti atti statali richiede l'effettiva impugnazione di tali atti, non la loro mera indicazione formale nell'epigrafe del ricorso.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
Il criterio speciale di competenza non può essere attivato mediante il solo richiamo formale a un atto generale statale, se dal contenuto del ricorso non emerge una concreta contestazione dell'atto.
art. 15, comma 4, c.p.a.
In caso di declinatoria di incompetenza, la riassunzione della causa davanti al giudice indicato consente la prosecuzione del giudizio, ferma la possibilità di sollevare d'ufficio il regolamento di competenza.
art. 15, comma 5, c.p.a.
Il TAR davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio il regolamento di competenza quando dubiti della competenza territoriale individuata dal giudice originario.
art. 15, comma 6, c.p.a.
Il giudice che solleva d'ufficio il regolamento di competenza può decidere sulla domanda cautelare nelle more della definizione della competenza.
art. 15, comma 7, c.p.a.
Le misure cautelari adottate dal TAR dichiarato incompetente perdono efficacia allo scadere di trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza.
art. 15, comma 8, c.p.a.
La domanda cautelare può essere riproposta davanti al giudice dichiarato competente.
artt. 15 e 16 c.p.a.
Disciplinano il regolamento di competenza e il relativo procedimento davanti al Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale, l'individuazione degli atti impugnati deve essere compiuta sulla base dell'effettiva volontà del ricorrente, desunta dal contenuto complessivo del ricorso e dalle censure dedotte, e non sulla sola epigrafe dell'atto introduttivo.
- La mera indicazione, nell'epigrafe del ricorso, di un atto generale statale quale atto presupposto non determina la competenza inderogabile del TAR Lazio se l'atto non è fatto oggetto di specifiche censure e la controversia riguarda esclusivamente provvedimenti adottati da un'amministrazione locale.
- Quando le doglianze concernono soltanto l'applicazione concreta, da parte di un'amministrazione territoriale, di una disciplina contenuta in un atto ministeriale, la competenza si determina in relazione all'amministrazione autrice degli atti effettivamente contestati e all'ambito territoriale dei loro effetti.
- Le misure cautelari adottate dal TAR dichiarato incompetente perdono efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato che regola la competenza; entro tale termine la tutela cautelare può essere nuovamente richiesta al TAR competente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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