Sentenza del 06/04/2016 n. 6686 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva annullato gli avvisi ICI relativi agli anni 1999-2004. Con il primo motivo ha sostenuto che gli immobili fossero costituiti da due unità catastali distinte, una delle quali interamente situata nel territorio di Cinisello Balsamo, con conseguente legittimità dell'imposizione comunale. Con il secondo motivo ha denunciato l'omessa o insufficiente motivazione della CTR, che avrebbe erroneamente considerato gli immobili come un'unica entità prevalentemente ubicata nel Comune limitrofo, ignorando la documentazione catastale prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Entrambi i motivi sono stati dichiarati inammissibili per violazione dell'art. 366-bis c.p.c.: il primo non conteneva un quesito di diritto riferito agli elementi concreti della controversia, mentre il secondo non formulava il necessario quesito di fatto o momento di sintesi. È stata inoltre respinta la domanda dei contribuenti di risarcimento per lite temeraria, poiché il ricorso comunale era stato dichiarato inammissibile per ragioni processuali e non risultava provata colpa grave. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, artt. 2 e 4
L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun Comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.
La controversia riguardava il criterio territoriale di attribuzione dell'ICI. Tuttavia, la Corte non ha deciso nel merito quale Comune fosse effettivamente competente, poiché ha dichiarato inammissibili i motivi del ricorso per carenze formali.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Il n. 3 consente di denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il n. 5 riguarda l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo. Nel caso concreto, le censure non sono state esaminate nel merito per la mancata osservanza dell'art. 366-bis c.p.c.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti ratione temporis alla norma, il motivo di violazione di legge doveva concludersi con un quesito di diritto adeguatamente riferito alla fattispecie concreta, mentre il vizio motivazionale doveva contenere la chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni dell'inadeguatezza della motivazione. La loro omissione comporta l'inammissibilità del motivo.
Art. 96 c.p.c.
La responsabilità processuale aggravata richiede, in sostanza, la consapevolezza dell'infondatezza della domanda o una grave negligenza nell'acquisirne consapevolezza. Il solo rigetto o la sola inammissibilità del ricorso non dimostrano automaticamente la temerarietà della lite.
Art. 385 c.p.c., ultimo comma, nel testo applicabile ratione temporis
La disposizione è stata ricondotta dalla Corte al medesimo ambito della responsabilità processuale aggravata, richiedendo una condotta connotata da colpa grave o temerarietà.
Art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis
Ha consentito la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, ritenendo sussistenti giusti motivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente contestare genericamente l'interpretazione della legge: il motivo deve collegare chiaramente la norma violata ai fatti accertati nella sentenza impugnata.
- Quando si denuncia un vizio di motivazione, occorre individuare con precisione il fatto decisivo trascurato o la contraddizione logica, spiegando perché tale vizio avrebbe potuto determinare una decisione diversa.
- La Corte di cassazione può fermarsi a un esame preliminare di ammissibilità senza valutare il merito della questione tributaria.
- In materia di tributi immobiliari, la corretta individuazione del Comune impositore dipende dall'ubicazione catastale e dal criterio territoriale previsto dalla legge; la documentazione catastale deve essere specificamente valorizzata e contestata nei modi processualmente richiesti.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non comporta automaticamente la condanna per lite temeraria: servono elementi ulteriori che dimostrino malafede o colpa grave.
- La richiesta di ottenere in cassazione le spese dei precedenti gradi deve essere sorretta da una specifica impugnazione del relativo capo della sentenza; in mancanza, la domanda è inammissibile.
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