Parere n. 1483/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto, con istanza cautelare, dal signor Alessandro Reale contro il Comune di Roma Capitale per l’annullamento del provvedimento n. 213834 del 4 ottobre 2023 del Municipio Roma VII di rigetto dell’istanza di rilascio autorizzazione amministrativa per subingresso nel posteggio all’interno del Mercato Tuscolano III per lo svolgimento di attività di parafarmacia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego del subingresso nel posteggio del Mercato Tuscolano III per l’esercizio di un’attività di parafarmacia.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto il subingresso in un’attività autorizzata di commercio su aree pubbliche, dopo l’acquisto di un’azienda destinata inizialmente alla vendita nel settore non alimentare, chiedendo di esercitare l’attività di parafarmacia nel box M13 del Mercato Tuscolano III. Roma Capitale, rilevato dalla visura camerale il codice Ateco relativo alla parafarmacia, ha comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, richiamando l’art. 5 d.l. 223/2006, secondo cui la vendita dei medicinali consentiti alle parafarmacie è ammessa esclusivamente negli esercizi di vicinato, nelle medie e nelle grandi strutture di vendita. Il Comune ha quindi adottato il diniego del 4 ottobre 2023, prospettando la prosecuzione del procedimento per la vendita di prodotti tessili e merci varie. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, erroneità, illogicità, disparità di trattamento, violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.l. 223/2006, nonché l’abrogazione implicita di tale disposizione per effetto dell’art. 1 d.l. 1/2012. Sono state inoltre prospettate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5 d.l. 223/2006 in relazione agli artt. 3 e 41 Cost. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica a un controinteressato e per natura endoprocedimentale dell’atto, rilevando inoltre che il procedimento si è successivamente concluso con il rilascio, il 12 gennaio 2024, delle autorizzazioni per la vendita di merci varie.
Il parere
La Sezione supera le eccezioni preliminari, ritenendo il ricorso comunque infondato nel merito. Il diniego è ritenuto conforme all’art. 5 d.l. 223/2006, che individua in modo tassativo le strutture commerciali nelle quali può essere esercitata l’attività di parafarmacia mediante il rinvio agli esercizi di vicinato, alle medie e alle grandi strutture di vendita previsti dall’art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), d.lgs. 114/1998. Un posteggio su area pubblica, anche se inserito in un’area mercatale, non rientra in tale perimetro e può inoltre non presentare i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti dalla normativa sanitaria. Non è fondata la dedotta violazione del principio di proporzionalità né l’assunto secondo cui l’art. 1 d.l. 1/2012 avrebbe abrogato implicitamente l’art. 5 d.l. 223/2006: i limiti all’attività economica restano giustificati quando perseguono un interesse generale costituzionalmente rilevante, quale la tutela della salute, e risultano adeguati e proporzionati. Sono manifestamente infondate anche le questioni di legittimità costituzionale rispetto agli artt. 3 e 41 Cost., poiché le strutture mercatali e gli esercizi commerciali richiamati dalla legge presentano caratteristiche oggettivamente diverse e la disciplina realizza un ragionevole bilanciamento tra libertà di iniziativa economica, concorrenza e tutela della salute. La Sezione considera inoltre decisiva l’intervenuta definizione del procedimento con il rilascio delle autorizzazioni per la vendita di merci varie, non contestato dal ricorrente. Il ricorso è pertanto respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare.
Osservazioni
Applicazione dell’art. 5 d.l. 223/2006
La disciplina delle parafarmacie consente la vendita dei medicinali indicati dalla legge esclusivamente negli esercizi commerciali individuati dall’art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), d.lgs. 114/1998: esercizi di vicinato, medie strutture e grandi strutture di vendita. Il rinvio legislativo definisce tassativamente il perimetro strutturale entro il quale l’attività può essere esercitata.
Parafarmacia in area mercatale
Il posteggio su area pubblica, anche se collocato all’interno di un mercato, non è assimilabile agli esercizi commerciali espressamente contemplati dall’art. 5 d.l. 223/2006. Inoltre, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla normativa sanitaria risultano non agevolmente compatibili con attività svolte in posteggi su aree pubbliche.
Principio di proporzionalità e art. 1 d.l. 1/2012
L’art. 1 d.l. 1/2012 non determina l’abrogazione implicita dell’art. 5 d.l. 223/2006. I limiti all’accesso e all’esercizio delle attività economiche possono permanere quando siano giustificati da un interesse generale costituzionalmente rilevante, come la tutela della salute, e siano adeguati e proporzionati alla finalità perseguita.
Questioni di legittimità costituzionale ex artt. 3 e 41 Cost.
Le questioni sono manifestamente infondate. Non sussiste una disparità irragionevole tra aree mercatali ed esercizi di vicinato o strutture di vendita, poiché si tratta di realtà strutturalmente diverse e rilevano esigenze di sicurezza e di controllo dell’ambiente di vendita. La disciplina non viola l’art. 41 Cost., in quanto bilancia la libertà di iniziativa economica e la concorrenza con la prevalente tutela della salute.
Sopravvenuta definizione del procedimento
Ai fini della cognizione sulla legittimità dell’atto, assume rilievo l’intervenuta conclusione del procedimento con il rilascio, il 12 gennaio 2024, delle autorizzazioni per la vendita di merci varie, provvedimenti non contestati dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 5 d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248
vendita al pubblico di farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica negli esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), d.lgs. 114/1998
La disposizione individua tassativamente le strutture commerciali nelle quali può essere esercitata l’attività di parafarmacia e richiede specifiche modalità organizzative, tra cui la presenza di farmacisti abilitati e di un apposito reparto.
art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114
esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grandi strutture di vendita
Il rinvio operato dall’art. 5 d.l. 223/2006 delimita il perimetro strutturale dell’attività di parafarmacia; il posteggio su area pubblica non è ricompreso tra tali strutture.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
>invito a presentare osservazioni sui motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
Il Comune ha correttamente instaurato il contraddittorio procedimentale prima dell’adozione del diniego.
art. 32 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214
estensione delle tipologie di medicinali vendibili nelle parafarmacie
La disposizione amplia i medicinali vendibili nelle parafarmacie, ma mantiene il riferimento agli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, d.l. 223/2006 e ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi fissati dal Ministero della salute.
art. 1, comma 2, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla l. 24 marzo 2012, n. 27
le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale
La disposizione non abroga i limiti posti dall’art. 5 d.l. 223/2006, poiché essi sono giustificati dalla tutela della salute e risultano coerenti con un interesse pubblico costituzionalmente rilevante.
art. 3 Cost.
Non è violato il principio di uguaglianza, poiché le aree mercatali e gli esercizi commerciali richiamati dalla normativa presentano caratteristiche oggettivamente diverse.
art. 32 Cost.
La tutela della salute costituisce l’interesse pubblico prevalente che giustifica la regolazione dell’attività di vendita dei medicinali e la delimitazione delle strutture idonee.
art. 41 Cost.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
La disciplina delle parafarmacie costituisce una conformazione pubblicistica dell’iniziativa economica, compatibile con la libertà economica perché diretta alla tutela della salute e non irragionevole o arbitraria.
art. 97 Cost.
Il Collegio richiama imparzialità e buon andamento tra i valori costituzionali coinvolti nel corretto bilanciamento della disciplina.
art. 38 Cost.
La disciplina è richiamata anche in relazione alla sicurezza sociale connessa alla tutela della salute.
Massime di principio
- L’attività di parafarmacia può essere esercitata esclusivamente nelle strutture commerciali tassativamente individuate dall’art. 5 d.l. 223/2006 mediante il rinvio all’art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), d.lgs. 114/1998; un posteggio su area pubblica, anche se inserito in un’area mercatale, non è per ciò solo assimilabile a tali strutture.
- I limiti legislativi all’esercizio dell’attività economica di parafarmacia non sono incompatibili con il principio di proporzionalità quando siano giustificati dalla tutela della salute e risultino adeguati alle esigenze di sicurezza e controllo sottese alla disciplina dei medicinali.
- L’art. 1 d.l. 1/2012, imponendo un’interpretazione restrittiva e proporzionata dei limiti alle attività economiche, non comporta l’abrogazione tacita di disposizioni che continuano a proteggere un interesse costituzionale primario, quale il diritto alla salute.
- La differenziazione tra aree mercatali ed esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita non viola l’art. 3 Cost. quando le strutture presentano caratteristiche oggettivamente diverse e la disciplina risponde a esigenze di sicurezza ambientale e di controllo dei medicinali.
- La disciplina dell’attività di parafarmacia realizza un bilanciamento costituzionalmente ragionevole tra libertà di iniziativa economica e concorrenza, da un lato, e tutela della salute individuale e collettiva, dall’altro.
Diniego del subingresso per attività di parafarmacia in area mercatale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il diniego di Roma Capitale relativo al subingresso in un posteggio del Mercato Tuscolano III per l’esercizio di un’attività di parafarmacia. Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha trasmesso la relazione istruttoria e richiesto il parere della Sezione Prima.
Fatti e svolgimento del procedimento
Il ricorrente ha chiesto il subentro in un’attività autorizzata di commercio su aree pubbliche, dopo l’acquisto di un’azienda destinata alla vendita nel settore non alimentare. Dalla visura camerale è emerso il riferimento all’attività di parafarmacia; il Comune ha quindi invitato l’interessato, ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, a precisare l’attività che intendeva svolgere nel posteggio.
Il ricorrente ha richiamato una precedente concessione ottenuta presso un diverso mercato e ha successivamente depositato una visura aggiornata, dalla quale risultavano l’inattività dell’azienda e la prevalenza del commercio di prodotti tessili e di abbigliamento. Con il provvedimento del 4 ottobre 2023 Roma Capitale ha negato il subingresso per l’attività di parafarmacia, richiamando i limiti dell’art. 5 d.l. 223/2006, ma ha prospettato la prosecuzione dell’iter per l’attività di commercio ambulante di tessuti e prodotti simili.
Il 12 gennaio 2024 sono state rilasciate le autorizzazioni per la vendita di merci varie. Il Comune ha sostenuto che tali titoli fossero stati adottati a seguito della rinuncia del ricorrente all’attività di parafarmacia. L’interessato non ha contestato tali provvedimenti nella memoria successiva.
Motivi del ricorso ed eccezioni preliminari
Il ricorrente ha denunciato difetto di istruttoria e motivazione, erroneità, illogicità, disparità di trattamento, sproporzione dell’azione amministrativa e violazione dell’art. 5 d.l. 223/2006. Ha sostenuto che la norma fosse stata interpretata in modo eccessivamente restrittivo e che l’art. 1 d.l. 1/2012 avesse abrogato le limitazioni incompatibili con la libertà di iniziativa economica. Sono state inoltre prospettate questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.
Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato e per la natura endoprocedimentale dell’atto impugnato, osservando che il procedimento si era concluso con le autorizzazioni del 12 gennaio 2024. La Sezione supera tali eccezioni, ritenendo comunque il ricorso infondato nel merito.
Quadro normativo sulle parafarmacie
L’art. 5 d.l. 223/2006 ha consentito agli esercizi commerciali di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), e) e f), d.lgs. 114/1998 di vendere farmaci da banco, medicinali di automedicazione e altri prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione.
Le strutture richiamate sono:
- gli esercizi di vicinato;
- le medie strutture di vendita;
- le grandi strutture di vendita.
La disciplina stabilisce inoltre che l’attività sia svolta durante l’orario di apertura dell’esercizio, in un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza diretta di farmacisti abilitati e iscritti all’ordine professionale. L’art. 32 d.l. 201/2011 ha ampliato le tipologie di medicinali vendibili, mantenendo tuttavia il riferimento alle strutture e ai requisiti previsti dall’art. 5 d.l. 223/2006.
Valutazione sulla collocazione dell’attività
Secondo la Sezione, il rinvio contenuto nell’art. 5 d.l. 223/2006 individua in modo certo ed esaustivo il perimetro nel quale l’attività di parafarmacia può essere esercitata. Sebbene le parafarmacie non siano soggette alla stessa pianificazione territoriale prevista per le farmacie, il legislatore ha comunque stabilito tassativamente le strutture commerciali idonee.
Il posteggio su area pubblica, anche se inserito in un mercato coperto o scoperto, non è assimilabile agli esercizi di vicinato, alle medie strutture o alle grandi strutture di vendita. La Sezione richiama inoltre la circolare del Ministero della salute del 3 ottobre 2006, n. 3, e i decreti ministeriali del 9 marzo, 19 ottobre e 8 novembre 2012, che hanno definito requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi non agevolmente compatibili con attività svolte in posteggi su aree pubbliche.
Il diniego comunale è quindi ritenuto coerente con l’art. 5 d.l. 223/2006 e non viziato dai dedotti difetti di istruttoria, motivazione o presupposti.
Proporzionalità, liberalizzazione e abrogazione dell’art. 5 d.l. 223/2006
La Sezione esclude la violazione del principio di proporzionalità richiamato dall’art. 1, comma 2, d.l. 1/2012. La dispensazione dei farmaci è connessa alla tutela della salute e l’iniziativa economica privata nel settore è soggetta a una particolare conformazione pubblicistica.
La disciplina delle parafarmacie persegue un bilanciamento tra promozione della concorrenza e tutela della salute. La presenza obbligatoria del farmacista, la delimitazione del reparto e i requisiti strutturali e organizzativi confermano che il legislatore non ha inteso liberalizzare senza limiti l’attività di vendita dei medicinali.
Non è condivisa neppure la tesi dell’abrogazione tacita dell’art. 5 d.l. 223/2006. Il richiamo all’art. 1 d.l. 1/2012 non comporta l’eliminazione delle disposizioni limitative quando esse siano giustificate da un interesse generale costituzionalmente rilevante e siano adeguate e proporzionate. Nel caso esaminato, tale interesse è individuato principalmente nella tutela della salute.
Questioni di legittimità costituzionale
Le questioni riferite agli artt. 3 e 41 Cost. sono ritenute manifestamente infondate.
Quanto all’art. 3 Cost., non sussiste un’identità di situazioni tra aree mercatali ed esercizi di vicinato o strutture di vendita. Le differenze strutturali e le esigenze di sicurezza e controllo dell’ambiente di vendita giustificano una disciplina diversa.
Quanto all’art. 41 Cost., il limite alla libertà di iniziativa economica non è arbitrario né irragionevole. La normativa consente l’ingresso di nuovi operatori nel mercato, ma conforma l’attività alla tutela del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. La scelta legislativa costituisce pertanto un ragionevole bilanciamento tra concorrenza, iniziativa economica e protezione della salute individuale e collettiva.
Conclusioni
La Sezione considera inoltre rilevante la sopravvenuta definizione del procedimento con il rilascio delle autorizzazioni per la vendita di merci varie, non contestate dal ricorrente. Per tutte le ragioni esposte, il Consiglio di Stato esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare.
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