Cassazione Penale, Ordinanza n. 22274/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la decisione di appello che lo aveva ritenuto responsabile di rapina e gli aveva applicato la recidiva reiterata. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge per asserita insussistenza dell'offensività in concreto del fatto, sostenendosi che l'impossessamento di una banconota da 10 euro non integrasse il delitto contestato; 2) violazione di legge per l'erronea applicazione della recidiva reiterata, ma con doglianze già svolte in appello e riproposte senza specifica critica alla motivazione; 3) violazione di legge in tema di trattamento sanzionatorio, lamentando l'erronea riduzione della pena a seguito del riconoscimento della circostanza attenuante di lieve entità. La Corte ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, osservando che la rapina è reato plurioffensivo e che il profitto può consistere anche in utilità non economiche o meramente morali; ha inoltre rilevato che, una volta riconosciuta l'attenuante di lieve entità, la pena era stata correttamente diminuita nella misura massima consentita. Il secondo motivo è stato dichiarato indeducibile perché meramente reiterativo di censure già respinte in appello e privo di specificità, mentre la Corte territoriale aveva fondato adeguatamente la recidiva sui numerosi precedenti penali dell'imputato, tra cui otto condanne irrevocabili per reati contro il patrimonio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre ritenuto corretta la sentenza impugnata sia quanto alla configurabilità della rapina, nonostante il valore modesto della somma sottratta, sia quanto alla riduzione della pena per l'attenuante di lieve entità, sia quanto alla valutazione della recidiva reiterata sulla base dei precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede la diminuzione della pena fino a un terzo per il fatto di lieve entità; nel caso concreto, riconosciuta l'attenuante, la pena è stata correttamente ridotta nella misura massima consentita.
sentenza Corte costituzionale 13 maggio 2024, n. 86
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, comma primo, c.p. nella parte in cui non consente la diminuzione della pena quando il fatto risulti di lieve entità.
Massime di principio
- Nel delitto di rapina il profitto può consistere in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, purché la condotta consista nell'impossessamento mediante violenza o minaccia della cosa mobile altrui.
- La rapina è reato plurioffensivo: alla lesione patrimoniale si aggiunge la lesione della libertà morale della persona offesa; perciò la modesta entità del bene sottratto non esclude di per sé l'offensività del fatto.
- Quando viene riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità in tema di rapina, la riduzione di pena può arrivare fino al massimo di un terzo, secondo il vincolo derivante dalla pronuncia di illegittimità costituzionale richiamata.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a reiterare, senza specifica confutazione, i motivi già dedotti e disattesi in appello, poiché difettano di specificità e non assolvono alla funzione critica propria del ricorso per cassazione.
- La valutazione della recidiva può fondarsi sui precedenti penali significativi e sulla loro relazione con le modalità del fatto, quale indice di maggiore riprovevolezza soggettiva e pericolosità sociale.
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