Parere n. 490/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. K10/495678 del 3 ottobre 2017, notificato in data 25 novembre 2017, di diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell'interno con provvedimento n. K10/495678 del 3 ottobre 2017.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Ha sostenuto che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato il suo inserimento nella società e nel mondo del lavoro, insieme al coniuge, nonché il raggiungimento di un sufficiente livello di integrazione e di rispetto delle regole di civile convivenza. Ha inoltre evidenziato la risalenza dei procedimenti e dei precedenti penali, i favorevoli esiti di alcuni procedimenti, l’estinzione di un reato dopo la messa alla prova, la remissione di una querela, il beneficio dell’indulto e la sospensione condizionale della pena. Ha contestato anche la rilevanza dell’omessa dichiarazione delle condanne, affermando che il certificato dei carichi pendenti era successivamente privo di iscrizioni. Il Ministero ha difeso il provvedimento, fondato su plurime vicende penali, sul relativo disvalore amministrativo e sulla mancata dichiarazione delle condanne, ritenuti elementi incompatibili con il sicuro e duraturo inserimento nella comunità nazionale e con lo status di illesae dignitatis morale e civile.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il suo rigetto. La concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale di alta amministrazione e non attribuisce al richiedente un diritto soggettivo. L’Amministrazione deve valutare l’interesse pubblico all’ampliamento della comunità nazionale, lo stabile inserimento dello straniero e la sua capacità di rispettare i valori e le regole dell’ordinamento, anche alla luce di uno status di illesae dignitatis morale e civile. Nel caso concreto, i fatti posti a fondamento del diniego, relativi a plurimi procedimenti e precedenti penali, sono stati ritenuti particolarmente gravi e valutati in modo non manifestamente illogico, arbitrario o irragionevole. La Sezione ha ritenuto rilevante anche la mancata dichiarazione delle precedenti condanne. Gli esiti favorevoli di singole vicende — messa alla prova, remissione della querela, indulto o sospensione condizionale — non eliminano il disvalore dei fatti considerati dall’Amministrazione, né li rendono automaticamente risalenti o di scarsa offensività. La censura sull’omessa valutazione dell’integrazione sociale e lavorativa è stata giudicata generica e apodittica.
Osservazioni
Discrezionalità nella concessione della cittadinanza
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è espressione di un potere discrezionale di alta amministrazione. Il richiedente non vanta un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza e il sindacato è limitato ai profili estrinseci e formali della valutazione amministrativa.
Rilevanza delle vicende penali
La valutazione amministrativa può attribuire rilievo a plurimi fatti penalmente rilevanti e ai relativi precedenti, anche indipendentemente dall’esito dei procedimenti, purché la valutazione non risulti manifestamente illogica, arbitraria, irragionevole o fondata su travisamento.
Esiti favorevoli dei procedimenti penali
La messa alla prova conclusa positivamente, la remissione della querela, l’indulto e la sospensione condizionale della pena non fanno venir meno il disvalore amministrativo dei fatti che hanno dato luogo ai precedenti e non impongono, di per sé, una diversa valutazione ai fini della cittadinanza.
Omessa dichiarazione delle condanne
La mancata dichiarazione, nella domanda di cittadinanza, delle precedenti condanne costituisce elemento autonomamente valutabile dall’Amministrazione e può incidere sull’apprezzamento della lealtà, correttezza e adeguata conoscenza dei principi dell’ordinamento italiano.
Integrazione sociale e lavorativa
L’allegazione dell’inserimento sociale e lavorativo del richiedente e del coniuge non è sufficiente a superare gli elementi ostativi se formulata in termini generici e non accompagnata da una contestazione specifica dei fatti posti a fondamento del diniego.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
concessione della cittadinanza italiana allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La concessione costituisce esercizio di un potere discrezionale di alta amministrazione, subordinato alla valutazione dell’interesse pubblico, dello stabile inserimento nella comunità nazionale e dell’affidabilità morale e civile del richiedente.
art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
La mancata dichiarazione delle precedenti condanne è stata considerata dal Ministero e dalla Sezione come elemento rilevante nella valutazione della lealtà e dell’affidabilità del richiedente.
art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il ricorrente ha richiamato l’assenza attuale di iscrizioni nel certificato dei carichi pendenti e l’insussistenza del profilo di responsabilità connesso alle dichiarazioni; la Sezione ha tuttavia ritenuto decisiva la valutazione amministrativa delle vicende penali e della mancata dichiarazione delle condanne.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, per disporre la tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento.
artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, codice penale
Le imputazioni per furto aggravato sono state ricomprese tra le vicende penali valutate dall’Amministrazione.
art. 12, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
La notizia di reato per favoreggiamento della permanenza di cittadini stranieri irregolari è stata considerata tra gli elementi istruttori.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La condanna per produzione, coltivazione o cessione di stupefacenti è stata valutata come precedente indicativo di disvalore ai fini dell’affidabilità morale e civile.
artt. 588 e 699 codice penale
La notizia di reato per rissa e porto abusivo di armi è stata inclusa nel complesso delle vicende esaminate.
art. 495, comma 1, codice penale
La condanna per falsa dichiarazione o attestazione sull’identità o su altre qualità personali è stata considerata tra i precedenti rilevanti.
art. 660 codice penale
Il procedimento per molestia o disturbo alle persone, concluso con decreto penale di condanna, è stato considerato nel quadro complessivo degli elementi ostativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è espressione di un potere ampiamente discrezionale di alta amministrazione e non attribuisce al richiedente un diritto soggettivo all’acquisto dello status.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l’Amministrazione può valutare complessivamente le vicende penalmente rilevanti del richiedente, anche indipendentemente dall’esito processuale, quando esse siano utilizzate come elementi sintomatici dell’affidabilità morale e civile e la valutazione non sia manifestamente illogica, arbitraria, irragionevole o viziata da travisamento.
- L’estinzione del reato, la messa alla prova conclusa positivamente, la remissione della querela, l’indulto e la sospensione condizionale della pena non eliminano necessariamente il rilievo amministrativo dei fatti storici sottostanti ai fini della valutazione dell’integrazione e dell’affidabilità del richiedente la cittadinanza.
- La mancata dichiarazione delle precedenti condanne nella domanda di cittadinanza può essere autonomamente valutata quale indice di carente lealtà e di insufficiente conoscenza o osservanza delle regole dell’ordinamento italiano.
- L’allegazione di un’integrazione sociale e lavorativa non supera gli elementi ostativi individuati dall’Amministrazione quando sia generica e non dimostri l’erroneità o l’irrilevanza dei fatti posti a fondamento del diniego.
Diniego di cittadinanza italiana per precedenti penali
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino marocchino contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Premesse e vicende amministrative
L’interessato aveva presentato domanda di cittadinanza il 6 novembre 2014. Il Ministero ha respinto l’istanza sulla base di un rapporto informativo della Questura, del certificato dei carichi pendenti, del parere sfavorevole della Prefettura e di una pluralità di vicende penali, comprendenti procedimenti e condanne per furto aggravato, favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari, reati in materia di stupefacenti, rissa e porto abusivo di armi, false dichiarazioni sull’identità e molestia o disturbo alle persone.
Il diniego ha inoltre valorizzato il fatto che, nella domanda, il richiedente aveva dichiarato di non aver mai subito condanne. Il Ministero ha comunicato il preavviso di diniego e ha esaminato le osservazioni presentate dall’interessato, ritenendole non idonee a superare gli elementi ostativi.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe considerato il suo inserimento nella società e nel mondo del lavoro, insieme al coniuge, né il raggiungimento di un adeguato livello di integrazione e di rispetto delle regole di civile convivenza.
Ha sottolineato la risalenza delle vicende penali e i favorevoli sviluppi di alcune di esse: l’estinzione di un reato dopo la messa alla prova, la conclusione di un procedimento con sentenza di non luogo a procedere, la remissione di una querela, l’applicazione dell’indulto e la sospensione condizionale di una pena. Ha inoltre affermato che il certificato dei carichi pendenti era successivamente privo di iscrizioni.
Quadro giuridico e discrezionalità amministrativa
La Sezione ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la concessione della cittadinanza prevista dall’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce espressione del potere sovrano dello Stato di ampliare la propria comunità nazionale. Si tratta di un atto di alta amministrazione, ampiamente discrezionale, subordinato alla sussistenza di un interesse pubblico e alla verifica dello status di illesae dignitatis morale e civile del richiedente.
L’Amministrazione deve quindi apprezzare lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, le ragioni della richiesta e la sua capacità di rispettare i doveri derivanti dall’appartenenza alla comunità. Il richiedente non dispone di un diritto soggettivo alla concessione della cittadinanza e il sindacato sulla valutazione amministrativa è ristretto ai casi di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento.
Valutazione delle vicende penali
La Sezione ha ritenuto che i fatti posti a fondamento del diniego fossero di particolare gravità e che la loro valutazione amministrativa fosse logica e pertinente. Gli elementi ostativi non risultavano contestati specificamente dal ricorrente.
Gli esiti favorevoli di alcune vicende non sono stati ritenuti decisivi. In particolare, la messa alla prova conclusa positivamente, la remissione della querela, l’indulto e la sospensione condizionale della pena non eliminano il disvalore dei fatti storici valutati dall’Amministrazione. Tali fatti non sono stati considerati né sufficientemente risalenti né di scarsa offensività.
Omessa dichiarazione delle condanne e integrazione
La mancata dichiarazione delle precedenti condanne è stata ritenuta un ulteriore elemento rilevante nella valutazione dell’affidabilità del richiedente, della sua lealtà e della sua conoscenza dei principi dell’ordinamento italiano.
La deduzione relativa all’inserimento sociale e lavorativo del richiedente e del coniuge è stata giudicata generica e apodittica, poiché non accompagnata da una contestazione idonea a superare il complesso degli elementi penali valorizzati nel provvedimento.
Contraddittorio e conclusioni
La Sezione ha rilevato il pieno rispetto del principio del contraddittorio nel procedimento amministrativo. Ha quindi ritenuto infondati congiuntamente i motivi di ricorso e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.
È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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