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Sentenza

Sentenza n. 1378/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 130/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202502011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 130/2025, che aveva accolto i motivi aggiunti contro il diniego di autorizzazione paesaggistica e gli atti relativi all’installazione di una stazione radio base

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatori telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

Gli enti appellanti hanno contestato la sentenza del TAR sostenendo, anzitutto, che l’installazione dell’impianto richiedesse, anche nell’ambito del procedimento previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, un autonomo titolo edilizio. Hanno inoltre dedotto che le previsioni del Piano Urbanistico Territoriale e la disciplina paesaggistica impedissero l’intervento o comunque prevalessero sulla qualificazione dell’impianto come opera di urbanizzazione primaria. Con il secondo motivo hanno censurato il sindacato del TAR sulla valutazione della Soprintendenza, sostenendo che il diniego paesaggistico fosse espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, adeguatamente motivato sulla base del pregio naturalistico dell’area, della presenza di impianti già esistenti e dell’incremento del degrado paesaggistico derivante dalla nuova antenna. Gli appellanti hanno altresì sostenuto che non spettasse alla Soprintendenza individuare siti alternativi o prescrivere misure di mitigazione e che il giudice non potesse sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità paesaggistica.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso la necessità di un autonomo titolo edilizio, affermando che il procedimento previsto dall’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 è un procedimento unico nel quale confluiscono anche le valutazioni edilizie e che assorbe il procedimento per il rilascio del titolo abilitativo edilizio. Ha inoltre confermato che gli impianti di telefonia mobile, qualificati come opere di urbanizzazione primaria, non sono preclusi in via assoluta dalla disciplina urbanistica del PUT; nel caso concreto, le NTA del PUC ammettono l’installazione delle stazioni radio base, restando impregiudicata la valutazione paesaggistica concreta. Quanto al diniego della Soprintendenza, il Collegio ha riconosciuto l’ampia discrezionalità tecnico-specialistica dell’autorità tutoria, ma ha precisato che essa deve essere sostenuta da una motivazione riferita alle caratteristiche specifiche dell’intervento. La Soprintendenza aveva descritto il pregio paesaggistico dell’area e il generale impatto degli impianti tecnologici, ma non aveva valutato adeguatamente l’inserimento della singola antenna progettata, di dimensioni contenute, nel contesto protetto, né spiegato concretamente perché essa determinasse un pregiudizio paesaggistico ulteriore. Il diniego è stato quindi ritenuto viziato da difetto di adeguata motivazione. Le parti appellanti sono state condannate alle spese, liquidate in euro 2.000,00 per ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 87 d.lgs. n. 259/2003

    Il procedimento per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici è unico e assorbe le valutazioni edilizie, senza necessità di un autonomo procedimento per il rilascio del titolo edilizio.

  • art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259/2003

    Le infrastrutture di comunicazione elettronica sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria; tale qualificazione limita l’applicazione delle ordinarie preclusioni urbanistiche, ma non elimina la necessità della concreta valutazione degli interessi paesaggistici.

  • art. 55, comma 9, NTA del PUC del Comune di Maiori

    È sempre consentita l’installazione, compatibilmente con le esigenze di tutela dei valori paesaggistici ed ambientali, di impianti volti a realizzare e/o potenziare la rete delle tecnologie dell’informazione e comunicazione, al fine di potenziare e qualificare i servizi ai cittadini, alle imprese, ai turisti, ma anche per migliorare le modalità di fruizione delle risorse naturalistiche e culturali.

    La disposizione consente in linea generale l’installazione delle stazioni radio base sull’intero territorio comunale, indipendentemente dalla classificazione urbanistica, salvo il controllo concreto di compatibilità paesaggistica e ambientale.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Il diniego di autorizzazione paesaggistica deve motivare concretamente il contrasto tra il singolo intervento e i valori tutelati, valutando le caratteristiche del manufatto e il suo specifico inserimento nel contesto paesaggistico.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione del provvedimento paesaggistico non può essere apodittica o stereotipata, ma deve esternare le ragioni specifiche del diniego in rapporto alla fattispecie concreta.

Massime di principio

  • Il procedimento previsto dall’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di infrastrutture radioelettriche ha natura unica e assorbe le valutazioni edilizie, sicché non è necessario attivare un autonomo procedimento per il rilascio del titolo abilitativo edilizio.
  • La qualificazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica come opere di urbanizzazione primaria impedisce che esse siano assoggettate alle ordinarie preclusioni urbanistiche riferite alle costruzioni in generale, ma non esclude la valutazione concreta degli interessi paesaggistici, ambientali e naturalistici.
  • La presenza di un vincolo paesaggistico non determina automaticamente l’inammissibilità di una stazione radio base: l’autorità paesaggistica deve valutare concretamente la compatibilità dello specifico intervento con i valori tutelati.
  • La discrezionalità tecnico-specialistica della Soprintendenza in materia paesaggistica è sindacabile quando il provvedimento sia privo di adeguata motivazione, manifestamente illogico o fondato su un errore di fatto; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa, ma può verificare la completezza e la concretezza della motivazione.
  • Il diniego di autorizzazione paesaggistica deve confrontarsi sia con il contenuto del vincolo sia con tutte le caratteristiche rilevanti del singolo manufatto e del suo inserimento nel contesto protetto; non è sufficiente descrivere genericamente il pregio dell’area o l’impatto astratto della categoria di opere.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutorizzazione paesaggisticaAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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