Sentenza del 22/04/2022 n. 12851 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale Toscana che aveva rigettato l'appello di ASCIT avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca relativa all'avviso di accertamento TIA per l'anno 2007 su uno stabilimento ubicato nel Comune di Capannori. I motivi di cassazione denunciavano: 1) violazione del Regolamento TIA del Comune di Capannori art. 32, del D.Lgs. 507/1993 art. 73 e dell'art. 2697 c.c., nonché lesione del diritto di difesa in ordine alla determinazione presuntiva delle superfici tassabili nonostante la collaborazione della contribuente nella verifica; 2) nullità per violazione dell'art. 118 c.p.c., per motivazione carente o apparente rispetto all'affermazione che ampie aree ascrivibili alla superficie tassabile dovevano ritenersi escluse a motivo della produzione di rifiuti speciali.
La decisione
La ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso prima dell'adunanza camerale; la Corte ha dichiarato estinto il procedimento per rinuncia (art. 390 c.p.c.). Non è stata disposta ripartizione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la controparte. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'obbligo sanzionatorio previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228), essendo la pronuncia di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
Regolamento TIA del Comune di Capannori
Citato dal ricorrente per contestare la determinazione delle superfici tassabili; la Corte non si è pronunciata sul merito poiché il processo è stato estinto per rinuncia.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 73
Richiamato nella doglianza relativa alla normativa sulla tassa rifiuti; non è stato esaminato nel merito a causa della rinuncia.
Codice Civile, art. 2697
Riferito al tema della ripartizione dell'onere della prova in materia di determinazione delle superfici tassabili; non valutato nel merito per estinzione del giudizio.
Codice di Procedura Civile, art. 118
Richiamato in relazione al requisito di motivazione delle sentenze; il ricorrente censurava motivazione carente dell'atto impugnato, ma la questione non è stata esaminata nel merito.
Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Norme di rito utilizzate per inquadrare i motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto); non decise per rinuncia.
Codice di Procedura Civile, art. 390, comma 2 e comma 3
Applicata per dichiarare la ritualità della rinuncia al ricorso (rinuncia intervenuta prima dell'adunanza e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale) e conseguente estinzione del procedimento.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
Norma sanzionatoria che impone al ricorrente non vittorioso il versamento di una somma pari al contributo unificato; la Corte ha ritenuto non applicabile tale obbligo trattandosi di estinzione per rinuncia e non di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso di cassazione, se effettuata prima dell'adunanza camerale e con le formalità richieste (sottoscrizione del difensore e procura speciale), determina l'estinzione del procedimento e impedisce una pronuncia sul merito.
- L'estinzione per rinuncia non equivale a una decisione di rigetto o inammissibilità; ne consegue che alcune sanzioni o obblighi (es. pagamento aggiuntivo previsto dall'art. 13 DPR 115/2002, comma 1-quater) non si applicano perché la norma è di carattere sanzionatorio e di stretta interpretazione.
- Quando si contesta la determinazione presuntiva di superfici tassabili per tributi sui rifiuti, è importante documentare concretamente la collaborazione e produrre prove che contestino le presunzioni dell'ente impositore, tenendo conto che l'onere della prova è regolato dagli artt. di diritto comune (es. art. 2697 c.c.).
- Le doglianze circa motivazione carente delle sentenze devono essere specificamente illustrate e conservate fino all'ultimo grado: tuttavia, se si rinuncia prima del giudizio di legittimità, tali questioni non verranno valutate.
- Per evitare effetti processuali indesiderati, la rinuncia deve essere valutata strategicamente: estingue il giudizio ma può evitare ulteriori oneri o rischi di soccombenza sul piano sostanziale; viceversa, rinunciare non determina automaticamente l'aggravio di oneri sanzionatori previsti per il ricorso respinto.
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