Sentenza n. 730/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento A) del provvedimento Numero-OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Firenze in data -OMISSIS-, notificato alla ricorrente in data -OMISSIS- con il quale il Questore della Provincia di Firenze, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 159 del 6 settembre 2011, ha applicato a -OMISSIS- -OMISSIS-la misura di prevenzione del c.d. “Foglio di Via Obbligatorio” facendole divieto di fare ritorno nel Comune di Campi Bisenzio (FI) per la durata di anni quattro con contestuale ingiunzione a lasciare il Comune di Campi Bisenzio (FI) entro 24 ore dalla notifica del provvedimento medesimo nonché di ogni atto presupposto e conseguente B) Del provvedimento numero -OMISSIS- emesso dal Questore di Pistoia in data -OMISSIS- e notificato alla ricorrente in data -OMISSIS- e con il quale il Questore di Pistoia ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 159/2011, ha ordinato a -OMISSIS- -OMISSIS-di lasciare i Comuni di Montecatini Terme e Massa e Cozzile e ha applicato nei suoi confronti la misura di prevenzione del c.d. “foglio di Via” vietandole di fare ritorno nei Comuni di Massa e Cozzile e di Montecatini Terme per il periodo di anni 4 dalla notifica del provvedimento medesimo, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Due provvedimenti dei Questori di Firenze e di Pistoia recanti foglio di via obbligatorio, ordine di allontanamento e divieto di ritorno, per quattro anni, rispettivamente dal Comune di Campi Bisenzio e dai Comuni di Montecatini Terme e Massa e Cozzile
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato due fogli di via obbligatori adottati ai sensi degli artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011, emessi dopo il suo arresto, insieme ad altre persone, per una contestata rapina impropria commessa presso un esercizio commerciale del centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio. Ha dedotto l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e la violazione degli artt. 7 e seguenti l. 241/1990, lamentando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011, l’insussistenza dei presupposti della pericolosità sociale e dell’appartenenza alla categoria prevista dall’art. 1, comma 1, lett. c), nonché il difetto di motivazione, sostenendo di non avere commesso la rapina e richiamando il provvedimento del giudice penale che ne aveva disposto la liberazione per mancanza di gravità indiziaria e la successiva assoluzione. Il giudice penale aveva escluso la rapina impropria per mancanza dell’elemento della minaccia, ritenendo tuttavia provata, quanto meno nei confronti di una delle persone coinvolte, una condotta riconducibile al furto, senza pronunciare condanna per difetto di querela.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto sufficientemente motivati i provvedimenti, poiché descrivevano l’arresto della ricorrente per i fatti avvenuti presso l’esercizio OVS e il ruolo svolto, insieme ad altra donna, quale scudo per consentire alle connazionali di commettere il furto e allontanarsi. La rimessione in libertà disposta nella fase cautelare penale non escludeva la rilevanza amministrativa della condotta materiale, trattandosi di un giudizio sommario e distinto dalla valutazione preventiva di pericolosità. Anche l’assoluzione dal reato di rapina impropria non impediva la valutazione amministrativa, essendo stata motivata dall’assenza della minaccia tipica della rapina e risultando comunque una condotta riconducibile al furto, sebbene non punibile per mancanza di querela. Il TAR ha quindi ritenuto che l’episodio, anche indipendentemente dai precedenti di polizia, fosse sufficiente a dimostrare una concreta propensione alla commissione di reati riconducibili all’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011 e a fondare la pericolosità per la sicurezza e la tranquillità pubblica e urbana. Ha inoltre respinto la censura procedimentale: il foglio di via obbligatorio ha funzione preventiva e cautelare e l’urgenza è considerata in re ipsa, sicché non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento; nel caso concreto l’Amministrazione aveva comunque indicato le esigenze di celerità. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011
Gli articoli costituiscono la base normativa del foglio di via obbligatorio e richiedono l’individuazione di una pericolosità sociale, desunta da elementi di fatto, idonea a giustificare l’allontanamento e il divieto di ritorno.
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
La categoria di pericolosità può essere integrata anche da una concreta propensione alla commissione di reati, desunta da un episodio significativo, senza necessità di una condanna penale definitiva.
artt. 7 e seguenti l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per il foglio di via obbligatorio, in ragione della funzione cautelare e dell’urgenza in re ipsa della misura.
art. 110 c.p.
Richiamato quale norma relativa al concorso di persone nel reato contestato in sede penale.
art. 628, comma 2, c.p.
Richiamato quale disposizione relativa alla rapina impropria contestata alla ricorrente, poi esclusa dal giudice penale per mancanza dell’elemento della minaccia.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio ha natura preventiva e non sanzionatoria: non richiede l’accertamento definitivo di una condotta penalmente punibile, ma la dimostrazione, mediante elementi di fatto complessivamente e logicamente valutati, di una concreta propensione dell’interessato a compromettere la sicurezza e la tranquillità pubblica o urbana.
- La valutazione amministrativa di pericolosità è autonoma rispetto all’accertamento penale: la rimessione in libertà nella fase cautelare e l’assoluzione penale non impediscono di considerare la condotta materiale ai fini preventivi, quando dall’accertamento penale emergano comunque elementi significativi di comportamento illecito.
- Ai fini dell’adozione del foglio di via obbligatorio può essere sufficiente anche un solo episodio, purché significativo e adeguatamente motivato, senza che siano necessarie condanne penali definitive o una pluralità di precedenti.
- La motivazione del foglio di via è sufficiente quando individua le circostanze concrete dell’episodio e spiega perché esse rivelino una pericolosità per la sicurezza e la tranquillità pubblica o urbana, anche indipendentemente da ulteriori precedenti di polizia.
- Per il procedimento finalizzato all’adozione del foglio di via obbligatorio non è richiesta la comunicazione di avvio prevista dagli artt. 7 e seguenti l. 241/1990, poiché la funzione cautelare della misura implica un’urgenza in re ipsa, ferma la necessità che il provvedimento dia conto delle ragioni concrete della celerità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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