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Ordinanza

Ordinanza n. 14781/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento ​- del verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici del 22 luglio 2026, recante il giudizio di non idoneità con cui il Ministero dell’Interno ha disposto l’esclusione dell’odierno ricorrente dal concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza dello scorso 19 gennaio 2026; - del giudizio finale con il quale è stata disposta la non idoneità del ricorrente a ricoprire/svolgere la posizione prevista dal bando di concorso; - del report/referto del 22 luglio 2026, eseguito con strumento “x-contact 356”, di misurazione, in sede di concorso, della massa corporea del sig. -OMISSIS-, che ha attestato una percentuale di massa grassa (c.d. P.B.F.) del 25,3%; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai superiori atti; nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del giudizio di inidoneità e dell’esclusione dell’odierno ricorrente dalla procedura concorsuale, e quindi, del diritto del ricorrente ad ottenere il giudizio di idoneità e, quindi, ad essere ammesso alle prove successive agli accertamenti psico-fisici, o quantomeno, del diritto del ricorrente a ripetere nuovamente detti accertamenti psico-fisici e quindi, ove idoneo, a partecipare alle prove di concorso successive; nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti ed ammettere il ricorrente – previo rilascio del giudizio di idoneità – alle prove successive agli accertamenti psico-fisici, o quantomeno a far svolgere nuovamente, al ricorrente, detti accertamenti psicofisici e – ove risultasse idoneo – pure, se del caso, delle altre prove di concorso, con i contenuti e con le modalità previste dal bando della procedura.​

Giustizia amministrativa202608849

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica e conseguente esclusione dal concorso per allievi vice ispettori della Polizia di Stato, fondati sulla rilevazione della percentuale di massa grassa corporea

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici del 22 luglio 2026, il giudizio finale di non idoneità, il report relativo alla misurazione della massa corporea effettuata con lo strumento “x-contact 356”, nonché gli atti connessi. Ha chiesto l’annullamento dell’esclusione, l’accertamento del diritto a essere giudicato idoneo e ammesso alle prove successive oppure, in subordine, la ripetizione degli accertamenti psico-fisici e la successiva ammissione alle prove in caso di idoneità. La contestazione riguarda, in particolare, la rilevazione di una percentuale di massa grassa del 25,3%. Per sostenere le proprie domande, il ricorrente ha riferito di avere svolto esami medici il 15 luglio 2026 e il 23 marzo 2026, depositando tuttavia soltanto report privi di una sottoscrizione leggibile.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione medica, rilasciata dai sanitari che hanno effettuato le misurazioni e recante una firma leggibile, nonché documentazione fiscale relativa agli esami del 15 luglio 2026 e del 23 marzo 2026, soprattutto a quello asseritamente svolto presso l’ASL Roma 1. La documentazione dovrà comprovare la data effettiva degli accertamenti, poiché i report già depositati non risultano sufficientemente sottoscritti. Il ricorrente è stato onerato del deposito entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento, in ragione della presenza di dati relativi alla salute.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata, unitamente alla disciplina europea e nazionale in materia di dati sanitari, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la decisione su un ricorso contro un giudizio di non idoneità psico-fisica dipende dalla verificabilità della data e dell’attendibilità degli accertamenti medici prodotti dal candidato, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire documentazione sanitaria sottoscritta in modo leggibile e documentazione fiscale idonea a comprovare l’effettivo svolgimento degli esami.
  • La produzione di report sanitari privi di una sottoscrizione leggibile può essere ritenuta insufficiente a comprovare l’autenticità, la provenienza e la data degli accertamenti medici allegati a sostegno del ricorso.
  • Quando un provvedimento giurisdizionale contiene dati relativi alla salute del ricorrente, il giudice può disporre l’oscuramento delle generalità in caso di diffusione, sulla base della disciplina nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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