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Sentenza

Sentenza n. 365/2026 - Bari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 2616 del 24 giugno 2024, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 26 marzo 2025

Giustizia amministrativa202500575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 2616 del 24 giugno 2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, non risultando agli atti l'integrale adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da tale titolo giudiziale. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'avvenuto pagamento di tutte le somme riconosciute in favore della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando il persistente inadempimento dell'Amministrazione rispetto al giudicato del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, mediante il pagamento di tutte le somme ivi indicate, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura della parte. La richiesta di nomina di un commissario ad acta è stata riservata all'eventuale ulteriore inadempimento dopo la scadenza del termine. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, in favore della ricorrente e del difensore costituito dichiaratosi antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione inadempiente l'integrale esecuzione del giudicato, fissando un termine per l'adempimento e riservando, se necessario, la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertato il mancato o incompleto adempimento di un giudicato avente contenuto pecuniario, il giudice ordina all'Amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine assegnato, mediante il pagamento di tutte le somme riconosciute.
  • La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva, subordinandola alla persistenza dell'inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato dall'ordine di esecuzione.
  • La costituzione dell'Amministrazione con un atto meramente formale non dimostra l'avvenuto adempimento del giudicato né impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando dagli atti non risulti l'esecuzione integrale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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