Cassazione Penale, Sentenza n. 41441/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 06/03/2025, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trapani (sentenza del 04/03/2024) a mesi 9 di reclusione e euro 300,00 di multa per reato continuato con capi: A) art. 640 c.p. (truffa), B) art. 483 c.p. (falsità ideologica), C) art. 494 c.p. (sostituzione di persona). Il ricorrente ha dedotto: 1) estinzione del reato di truffa per sopravvenuta remissione di querela dalla persona offesa (verbale del 17/07/2025) con accettazione dell'imputato; 2) tardività della querela (presunta decorrenza anticipata del termine per acquisita contezza del fatto), inutilizzabilità di una registrazione per mancata trascrizione peritale e sopravvenuta prescrizione; 3) vizio della motivazione e insufficienza probatoria in ordine al reato di truffa (mancata lesione patrimoniale, mancanza di artifici, contraddittorietà delle prove e delle testimonianze difensive); 4) carenza di motivazione e erronea qualificazione dei reati di falsità ideologica e sostituzione di persona, peraltro in assenza di disconoscimento formale della firma posta sulla CILA; 5) errata determinazione del trattamento sanzionatorio per mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha rilevato che la persona offesa Gaspare Sieli ha validamente rimesso la querela il 17/07/2025 e che Criscenti ha espressamente accettato la remissione, perfezionando la causa estintiva del reato relativo al capo A (art. 640 c.p.). Per tale capo la sentenza impugnata è annullata senza rinvio e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento di remissione (art. 340 c.p.p.). Non sono stati revocati gli effetti civili già definiti in sede penale in relazione ai capi B e C, perseguibili d'ufficio; il giudice civile dovrà tuttavia tener conto, in sede di liquidazione, della contrazione della domanda civile risultante dall'estinzione del capo A. La Corte ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio alla luce dell'estinzione del reato di truffa, che era stato considerato il reato più grave nel vincolo della continuazione. Per il resto (capi B e C) la responsabilità penale è stata confermata e dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p.; i restanti motivi di ricorso sono stati respinti come generici, aspecifici o manifestamente infondati. La doglianza sulla prescrizione è stata rigettata dopo il calcolo delle sospensioni e interruzioni, con conclusione che la prescrizione dei reati B e C si maturerà il 27/09/2027.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma sostanziale che punisce la truffa; la Corte ha ritenuto che il reato contestato come procedibile a querela si sia estinto a seguito di remissione valida della querela accettata dall'imputato, determinando annullamento senza rinvio per quel capo.
art. 483 cod. pen.
Falsità ideologica in atto pubblico: la Corte ha confermato che l'uso indebito di una sottoscrizione autentica riprodotta e inserita in una CILA alterata integra l'elemento soggettivo e oggettivo del reato anche in assenza di formale disconoscimento della firma.
art. 494 cod. pen.
Sostituzione di persona: la Corte ha ritenuto integrata la condotta consistente nel presentare la comunicazione di inizio lavori spendendo il nome e la firma della persona offesa per conseguire un vantaggio indebito.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Consente l'annullamento senza rinvio quando interviene causa estintiva che prevale; la Corte lo ha applicato per annullare senza rinvio la sentenza in relazione al reato estinto per remissione di querela.
art. 340 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di rifondere le spese del procedimento di remissione; la Corte ha condannato Criscenti al pagamento di tali spese.
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Regola l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità; la Corte ha dichiarato l'irrevocabilità della responsabilità per i reati di cui ai capi B e C, essendo l'annullamento intervenuto solo per il capo A.
art. 159 cod. pen. (richiamata nel testo) / art. 159 cod. proc. pen. (distinzioni applicative)
La Corte ha richiamato la disciplina sulla sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 e successive modifiche, applicandola al calcolo dei termini prescrizionali per i reati commessi nel periodo pertinente e determinando che la prescrizione non era maturata.
art. 544 cod. proc. pen.
Riferito come termine per il deposito della sentenza di primo e secondo grado ai fini del conteggio delle cause di sospensione della prescrizione; utilizzato dalla Corte nel calcolo dei periodi sospensivi.
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina la prevalenza delle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto che il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti sia discrezionale e adeguatamente motivato in sede di merito, motivo per cui la censura difensiva è stata ritenuta generica e inammissibile.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Modificativa della disciplina sulla sospensione della prescrizione; la Corte ha richiamato la legge per stabilire la normativa applicabile al periodo dei fatti (3/8/2017 - 31/12/2019) nel calcolo della prescrizione.
Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e Legge 27 novembre 2021, n. 134
Richiamate nel testo per chiarire che le successive modifiche non hanno avuto effetto retroattivo rispetto alla disciplina applicabile ai reati commessi nel periodo considerato.
Massime di principio
- La remissione di querela, quando valida e accettata dall'imputato, estingue il reato procedibile a querela e può comportare l'annullamento senza rinvio per quel capo di imputazione.
- L'estinzione del reato per remissione di querela non comporta automaticamente la revoca delle statuizioni civili connesse relative a reati perseguibili d'ufficio; il giudice civile dovrà valutare l'effetto dell'estinzione nella liquidazione del danno.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e debitamente argomentati: censure generiche o aspecifiche sul convincimento del giudice di merito sono inammissibili.
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione alle norme sulle sospensioni e sulle modifiche legislative applicabili al periodo di commissione del reato; interruzioni e sospensioni possono posticipare significativamente la maturazione della prescrizione.
- La valutazione del bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è sostanzialmente discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità o carenza motivazionale.
- L'utilizzo indebito di una sottoscrizione autentica (anche riprodotta tramite fotocopia) per la formazione e presentazione di un atto pubblico può integrare il reato di falsità ideologica, pur in assenza di formale disconoscimento della firma da parte del presunto firmatario.
- L'impiego del nome e della firma di terzi per ottenere un vantaggio indebito, e la presentazione di atti che inducono in errore l'amministrazione pubblica, possono integrare il reato di sostituzione di persona anche se non vi sia un contatto diretto tra le persone coinvolte.
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