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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02341/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento per il compenso maturato per l’attività svolta prima come amministratore unico e poi come liquidatore della società fallita. Il tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo il credito non ammissibile perché il compenso risultava determinato in situazione di conflitto di interessi, dato il duplice ruolo del ricorrente nella società fallita e nella società socia unica della fallita; inoltre lo aveva reputato eccessivo e sproporzionato rispetto alle dimensioni della società e all’attività effettivamente prestata, oltre che non adeguatamente provato. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) nullità del procedimento per mancata trattazione collegiale e per difetto di una vera udienza collegiale; 2) violazione del diritto di difesa perché la curatela avrebbe ampliato il thema decidendum e probandum con nuove contestazioni sull’attività gestoria, senza concessione di un termine per controdedurre; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata considerazione della prova dell’attività svolta e del ruolo di mero esecutore delle volontà del socio unico; 4) violazione delle norme sul conflitto di interessi e sul contratto con sé stesso, sostenendo che il compenso fosse stato predeterminato o comunque autorizzato dal c.d.a. della società socia; 5) omesso esame e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in ordine alla ritenuta eccessività del compenso, che il ricorrente assumeva congruo e supportato da parametri di mercato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, nel rito speciale dell’opposizione allo stato passivo, il presidente può designare un relatore e fissare l’udienza davanti a questi; la decisione collegiale successiva è conforme al modello dell’art. 99 l. fall. e l’eventuale ritardo nel deposito del decreto non determina nullità ma, al più, responsabilità disciplinare. Ha inoltre escluso che il rito consenta, per effetto delle difese della curatela, un termine a difesa ulteriore non previsto dalla disciplina speciale. Quanto ai motivi dal terzo al quinto, la Corte ha rilevato che il quinto era inammissibile perché mirava a sollecitare una rivalutazione di merito sull’eccessività del compenso, non censurabile in cassazione con gli artt. 115 e 116 c.p.c.; tale ratio autonoma ha reso inammissibili per difetto di interesse anche gli altri motivi sul conflitto di interessi e sulla prova dell’attività svolta. La Corte ha quindi confermato il mancato riconoscimento del credito al passivo e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre agli oneri di legge previsti per il rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 99 legge fall.

    il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito, "designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento"

    nel giudizio di opposizione allo stato passivo il presidente può designare un relatore e delegargli la trattazione; l’udienza fissata è quella davanti al relatore e la decisione finale spetta comunque al collegio

  • art. 98 legge fall.

    i procedimenti di impugnazione dello stato passivo, compresa l’opposizione, possono essere trattati anche dinanzi a un componente del collegio delegato dal presidente

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente per lamentare lesione del diritto di difesa; la Corte esclude la violazione perché il rito speciale non prevede il termine aggiuntivo richiesto

  • art. 50-bis c.p.c.

    richiamato per sostenere la necessità della decisione collegiale

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla decisione collegiale

  • art. 158 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità del procedimento

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    non consentono di trasformare in cassazione una critica alla valutazione di merito delle prove o al prudente apprezzamento del giudice

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la censura motivazionale è ammissibile solo nei rigorosi limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, con specifica indicazione del quando, come e dove il fatto sia stato dedotto

  • art. 1395 c.c.

    richiamato in tema di contratto con sé stesso e conflitto di interessi del rappresentante

  • art. 2373 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di conflitto di interessi nella deliberazione del compenso

  • art. 2377 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di impugnazione della delibera assembleare

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel rito dell’opposizione allo stato passivo, la designazione del relatore e la fissazione dell’udienza davanti a lui sono compatibili con il modello legale speciale: la trattazione non è soggetta alle scansioni del rito ordinario se non nei limiti espressamente richiamati dalla disciplina fallimentare.
  • Il ritardo del collegio nel provvedere sull’opposizione allo stato passivo non determina di per sé nullità del decreto, ma può avere solo conseguenze sul piano della responsabilità del magistrato secondo le regole proprie.
  • Nel procedimento di opposizione allo stato passivo non può essere introdotto, tramite applicazione analogica del rito ordinario, un termine a difesa ulteriore non previsto dall’art. 99 l. fall.; le eccezioni non rilevabili d’ufficio vanno proposte tempestivamente con la costituzione.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito delle prove sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; per censurare la motivazione occorre dedurre un fatto storico decisivo omesso, con puntuale indicazione processuale.
  • Quando il giudice di merito respinge l’ammissione del credito per autonoma ragione di eccessività e sproporzione del compenso rispetto alle prestazioni provate, ogni ulteriore censura su conflitto di interessi o sulla prova dell’attività svolta resta assorbita o comunque inammissibile per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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