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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28728/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente immobiliare)

La controversia

Tra una società immobiliare e un agente immobiliare era stato stipulato un contratto di prestazione d'opera professionale contenente un patto di non concorrenza: l'agente si era impegnato, per tutta la durata del rapporto e per quattro anni dopo lo scioglimento, a non svolgere attività di intermediazione, direttamente o per terzi, nelle province indicate, né a collaborare con altri operatori del settore. La società, ritenendo che l'agente avesse violato il patto svolgendo attività concorrenziale come mediatore e pubblicizzando immobili sul proprio sito, aveva chiesto la condanna al pagamento della penale contrattualmente prevista, agendo in opposizione a decreto ingiuntivo. La corte d'appello aveva invece escluso la prova della violazione, ritenendo che le attività contestate non fossero state svolte in violazione del patto, ma fossero funzionali agli interessi della stessa società o comunque autorizzate e rientranti nelle previsioni contrattuali. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe omesso di valutare le prove e le ammissioni dell'agente circa lo svolgimento in proprio dell'attività di agente immobiliare; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda riferita anche al periodo successivo alla cessazione del rapporto; 3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per motivazione asseritamente mancante sulle ragioni dell'esclusione della violazione del patto nel periodo post contrattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, tutti e tre i motivi. Ha spiegato che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni processuali, miravano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Ha quindi ribadito che la valutazione delle prove e la scelta delle risultanze ritenute più attendibili non sono sindacabili in cassazione, salvo il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; nel caso concreto, la corte d'appello aveva invece esaminato il fatto decisivo della violazione del patto di non concorrenza e aveva dato una motivazione non apparente, plausibile e sufficiente. Poiché l'accertamento in fatto circa l'insussistenza della violazione non era stato validamente censurato nei limiti consentiti, è rimasto fermo il rigetto della domanda di penale. La Corte ha dunque rigettato il ricorso e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente; nessuna statuizione sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    la censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove, riservata al giudice di merito

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia è infondata quando la decisione di merito abbia comunque esaminato la domanda sostanziale sottesa

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa o contraddittoria, non perché non condivisa

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    non è il mezzo per sollecitare il riesame del merito sotto veste di nullità processuale

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    consente il sindacato solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per rivalutare le prove

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso può sussistere l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione processuale in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio: l'apprezzamento delle prove è riservato al giudice di merito.
  • La motivazione di merito è censurabile in cassazione solo se il fatto decisivo è stato del tutto omesso oppure se la motivazione è meramente apparente, perplessa o contraddittoria; non è sufficiente prospettare una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
  • Quando il giudice di merito ha esaminato il fatto storico decisivo posto a base della domanda o dell'eccezione, la parte non può ottenere in cassazione una diversa ricostruzione della vicenda fattuale invocando gli artt. 112 o 116 c.p.c. in chiave sostanzialmente rivalutativa.
  • L'accertamento dell'inesistenza della violazione di un patto di non concorrenza esclude il diritto alla penale contrattualmente prevista per l'inadempimento.
  • Il giudice di merito può fondare la propria decisione sulle prove ritenute più attendibili senza dover confutare analiticamente ogni elemento probatorio contrario non accolto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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