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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30772/2025 del 22/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un’istanza cautelare dell’Agenzia delle Entrate per ottenere l’autorizzazione all’iscrizione di ipoteca su immobili intestati a una società agricola e al sequestro conservativo di conti correnti intestati a due società e a persone fisiche coinvolte. L’Ufficio assumeva, sulla base di processi verbali della Guardia di Finanza, l’esistenza di un sistema di interposizione fittizia tra fornitori italiani e una società italiana, realizzato mediante società estere prive di struttura, per conseguire vantaggi fiscali indebiti e trasferire all’estero utili poi reimpiegati in Italia. La CTP aveva accolto la misura cautelare; la CTR aveva rigettato l’appello confermando fumus e periculum. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 74/2000 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che l’Ufficio non avesse provato l’inesistenza soggettiva e oggettiva delle operazioni; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in particolare l’assenza di quantificazione del credito tributario e l’insussistenza del periculum.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva compiuto un accertamento di fatto coerente e completo, valorizzando indizi gravi, precisi e concordanti circa l’esistenza di una frode/carousel fraud e la fittizietà del ruolo delle società estere, nonché la consapevolezza o comunque conoscibilità della frode da parte dei soggetti coinvolti; la censura mirava in realtà a ottenere un diverso apprezzamento del merito, non consentito in cassazione. È stato respinto anche il secondo motivo, poiché la motivazione della CTR, pur sintetica, consentiva di comprendere la ratio decidendi e non era meramente apparente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sotto la veste del vizio motivazionale tendeva a contestare nel merito la valutazione del periculum; la Corte ha richiamato i limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non alla rivalutazione delle prove. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 74/2000

    richiamato nel motivo per contestare la qualificazione penal-tributaria delle operazioni; la Corte non entra nel merito della sua applicazione autonoma, ma valuta la correttezza dell’accertamento presuntivo della CTR.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    richiamato nel motivo per contestare la qualificazione delle operazioni; la Corte conferma che il giudice di merito aveva adeguatamente tratto dagli indizi la fittizietà delle operazioni.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova grava prima sull’amministrazione finanziaria, che può assolverlo anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta assolto, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate.

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni semplici, se connotate dai requisiti richiesti, possono fondare l’accertamento del giudice tributario.

  • art. 2729 c.c.

    gli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti sono idonei a sorreggere la prova presuntiva dell’operazione fittizia.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente il sindacato per violazione di legge, ma non la rivalutazione del merito fattuale svolta dalla CTR.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se meramente apparente e non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiede una motivazione idonea a far comprendere il percorso logico della decisione tributaria.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non consente la nuova valutazione delle prove.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per affermare che l’accertamento tributario può fondarsi anche su attendibili indizi idonei a dimostrare l’inesattezza della dichiarazione.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato per sostenere che la prova dell’Ufficio può essere raggiunta anche mediante elementi indiziari qualificati.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’Amministrazione finanziaria può provare l’esistenza di operazioni fittizie anche tramite presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; una volta raggiunta tale soglia, incombe sul contribuente la prova contraria dell’effettività delle operazioni.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio: la Cassazione controlla la correttezza giuridica e la tenuta logico-formale della motivazione, non rivaluta il merito.
  • La motivazione è meramente apparente solo quando non consente di comprendere il percorso argomentativo del giudice; è invece sufficiente se rende percepibile la ratio decidendi anche in forma sintetica.
  • Ai fini della misura cautelare in materia tributaria, il periculum può essere desunto da elementi sintomatici della capacità evasiva o elusiva e da condotte che mostrino il rischio di dispersione della garanzia patrimoniale, purché la valutazione sia sorretta da motivazione non meramente assertiva.
  • In presenza di una frode commerciale strutturata con società interposte prive di reale organizzazione, la consapevolezza o conoscibilità dell’operazione fraudolenta da parte del cessionario può essere desunta dagli indici oggettivi della vicenda, senza necessità di provare una partecipazione diretta alla frode.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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