Cassazione Penale, Sentenza n. 17880/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile la ricusazione proposta da Francesco Carbone nei confronti della dott.ssa Adele Scaramella. Il ricorrente denunciava violazione del diritto di difesa per una procedura "de plano" e inaudita altera parte (presunta violazione degli artt. 37 e 38 cod. proc. pen., di vari articoli della Costituzione e della CDFUE), e contestava inoltre che la Corte non avesse esaminato la specifica questione relativa alla richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen.; si sosteneva altresì che esistesse un rapporto di inimicizia tra l'imputato e il pubblico ministero e che ciò avrebbe dovuto incidere sulla ricusazione del giudice.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte di appello ha correttamente applicato l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., che consente di dichiarare inammissibile la ricusazione quando i motivi sono manifestamente infondati senza fissare udienza camerale; tale procedura non viola il diritto di difesa né, per i subprocedimenti incidentali, l'art. 6 CEDU. Quanto alla presunta omissione di esame dell'art. 11 cod. proc. pen., la Corte ha ritenuto che le questioni sulla legittimità di provvedimenti interlocutori siano rappresentabili nell'impugnazione avverso la sentenza di merito ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen. Ha altresì affermato la tassatività delle cause di ricusazione di cui all'art. 37 cod. proc. pen., escludendo che la relazione di "colleganza" tra giudice e pubblico ministero o una presunta inimicizia tra imputato e PM costituiscano cause di ricusazione del giudice (il PM è non ricusabile ai sensi dell'art. 52). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41, comma 1, cod. proc. pen.
Consente alla corte di dichiarare inammissibile, con ordinanza, la ricusazione quando i motivi sono manifestamente infondati senza previa udienza camerale. La Corte ha ritenuto lecita tale procedura "de plano" e non contraria al diritto di difesa.
art. 37 cod. proc. pen.
Elenca le cause tassative di ricusazione del giudice. La Corte ha ricordato la natura tassativa della norma e ha escluso che le circostanze invocate (rapporti fra imputato e PM, colleganza) rientrino nelle cause previste.
art. 38 cod. proc. pen.
Disciplina la dichiarazione di ricusazione. La Corte ha applicato la distinzione tra le ipotesi ammissibili e quelle manifestamente infondate che possono essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 41.
art. 11 cod. proc. pen.
Norma su eccezione di incompetenza e rimessione; la Corte ha ritenuto che la questione relativa a provvedimenti interlocutori (come la rimessione) possa essere sollevata mediante impugnazione della sentenza definitiva ai sensi dell'art. 586, quindi non costituiva motivo idoneo alla ricusazione immediata.
art. 586 cod. proc. pen.
Stabilisce i rimedi impugnatori avverso la sentenza; la Corte ha richiamato questa norma per spiegare che le questioni sulla correttezza di provvedimenti interlocutori vanno normalmente dedotte nell'impugnazione della sentenza di merito.
art. 52 cod. proc. pen.
Prevede la non ricusabilità del pubblico ministero. La Corte ha osservato che, se la controversia riguarda rapporti tra imputato e PM, al massimo sarebbe ragionevole chiedere l'astensione del PM, ma ciò non autorizza la ricusazione del giudice.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la procedura prevista dall'art. 41 non lede il diritto di difesa garantito dalla Costituzione.
art. 6 CEDU
La Corte ha ritenuto che l'art. 6 non sia applicabile ai procedimenti o subprocedimenti incidentali, per cui la mancanza di udienza camerale in caso di manifesto fumus non integra violazione del giusto processo.
art. 111 Cost.
Richiamato nei motivi del ricorso; la Corte ha osservato che il legislatore può graduare differenti forme di contraddittorio e che la procedura prevista per ricusazioni manifestamente infondate rientra in tale graduazione.
Massime di principio
- La dichiarazione di inammissibilità della ricusazione per motivi manifestamente infondati può essere pronunciata d'ufficio ai sensi dell'art. 41 cod. proc. pen. senza udienza camerale; ciò non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa.
- Le cause di ricusazione sono tassative (art. 37 cod. proc. pen.); elementi quali la "colleganza" del giudice con il pubblico ministero o un rapporto di inimicizia tra imputato e PM non costituiscono automaticamente cause di ricusazione del giudice.
- Eventuali contestazioni sulla correttezza giuridica di provvedimenti interlocutori (es. decisioni sulla incompetenza o sulla rimessione ai sensi dell'art. 11) devono essere valutate nell'impugnazione della sentenza di merito (art. 586 cod. proc. pen.), salvo specifiche cause di ricusazione tassative.
- L'art. 6 CEDU è generalmente inapplicabile ai subprocedimenti incidentali; dunque il livello del contraddittorio può essere ridotto per atti procedurali meramente incidentali senza violare il giusto processo.
- Quando si valuta una ricusazione, è utile documentare in modo preciso e puntuale fatti e prove che rientrino nelle cause tassative previste dalla legge; contestazioni di natura generale o meramente assertiva rischiano di essere dichiarate manifestamente infondate.
- La presentazione di una richiesta di astensione o la segnalazione di possibili conflitti da parte del pubblico ministero sono strumenti diversi dalla ricusazione del giudice e vanno valutati con le regole procedurali specifiche (es. art. 52 cod. proc. pen.).
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