Sentenza n. 4640/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 950/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva annullato il decreto ministeriale di revoca totale del contributo concesso per l'acquisto di un impianto antincendio
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa aveva ottenuto un contributo commisurato agli interessi di un finanziamento destinato all'acquisto di beni strumentali e aveva rendicontato l'acquisto di un impianto antincendio. Il Ministero aveva avviato e poi disposto la revoca totale del contributo ritenendo l'impianto generico, non direttamente strumentale all'attività tipica dell'impresa, non strettamente funzionale al processo produttivo e non inserito in un più ampio programma di investimenti in beni strumentali. L'impresa aveva impugnato il provvedimento deducendo, tra l'altro, violazione degli artt. 3, 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, violazione degli artt. 5 e 12 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, illogicità e sviamento. Il TAR aveva accolto le censure relative all'istruttoria, alla motivazione e all'ammissibilità dell'impianto, ritenendo che esso fosse bene strumentale perché funzionale alla protezione di linee produttive che lavoravano materiali infiammabili e inserito in un più ampio piano di investimenti. Il Ministero ha appellato sostenendo che il requisito di strumentalità deve essere inteso in senso restrittivo, con collegamento diretto e immediato al processo produttivo e capacità di introdurre una nuova funzionalità, un ampliamento, una diversificazione o un cambiamento sostanziale della produzione; ha inoltre contestato il difetto di istruttoria e motivazione rilevato dal TAR. L'impresa ha proposto appello incidentale subordinato contro il rigetto del motivo con cui aveva sostenuto che la revoca fosse in realtà un annullamento d'ufficio o una revoca in autotutela, soggetta agli artt. 21-quinquies o 21-nonies l. 241/1990 e ai relativi limiti temporali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello principale del Ministero e respinto l'appello incidentale subordinato dell'impresa, riformando integralmente la sentenza del TAR e respingendo il ricorso di primo grado. Ha ritenuto corretta la nozione restrittiva di bene strumentale applicata dall'amministrazione: alla luce dell'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, della circolare ministeriale n. 14036/2017 e dell'art. 17, comma 3, del regolamento GBER n. 651/2014, sono ammissibili gli investimenti direttamente inerenti al processo produttivo e idonei a introdurre una nuova funzionalità, ad ampliare la capacità, diversificare la produzione o modificare sostanzialmente il processo produttivo. L'impianto antincendio, pur potendo proteggere le linee produttive e prevenire danni, ha carattere accessorio e non aggiunge nulla al processo produttivo in senso aziendalistico; è quindi privo della necessaria diretta strumentalità. È stata ritenuta irrilevante sia la richiesta dell'impianto da parte del committente principale sia l'inserimento dell'investimento in una programmazione pluriennale. Il Collegio ha escluso anche il difetto di istruttoria e motivazione: il provvedimento indicava la natura generica e non strumentale dell'impianto e richiamava la disciplina applicabile; inoltre, l'amministrazione aveva esaminato le controdeduzioni, senza essere tenuta a confutarle analiticamente, purché dalla motivazione complessiva risultasse la loro considerazione. Non è stata ravvisata motivazione postuma, poiché il riferimento alla mancanza di autonomia funzionale risultava già ricavabile dall'iter procedimentale e dai richiami normativi; comunque il potere esercitato aveva natura vincolata. Quanto all'appello incidentale, il Collegio ha confermato che la revoca prevista dalla disciplina della Nuova Sabatini, nonostante il nomen iuris, non è un provvedimento di autotutela né un annullamento d'ufficio di un atto originariamente illegittimo. Essa costituisce l'esercizio di un potere vincolato di decadenza o recupero dell'indebito, conseguente all'accertamento della mancanza dei presupposti di ammissibilità o della loro mancata conservazione nella fase successiva di attuazione e controllo. Pertanto non si applica il limite temporale dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e il ritiro è stato ritenuto tempestivo. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 2, comma 4, d.l. n. 69/2013, convertito in l. n. 98/2013
Base normativa dell'agevolazione contributiva per l'acquisto di beni strumentali.
artt. 5, 10, 11 e 12 d.m. 25 gennaio 2016
Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme presentano un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell'impresa.
La disciplina ammette al contributo soltanto beni strumentali autonomi o idonei a introdurre una nuova funzionalità nel ciclo produttivo e consente il ritiro del beneficio quando, all'esito dei controlli e della fase di attuazione, manchino i presupposti di ammissibilità.
artt. 7 e 8 l. n. 241/1990
Disposizioni applicate per la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e la partecipazione dell'impresa.
artt. 3 e 10 l. n. 241/1990
Rilevanti per gli obblighi di motivazione e per la valutazione delle osservazioni procedimentali; il giudice ha ritenuto tali obblighi rispettati.
art. 21-quinquies l. n. 241/1990
Non applicabile al ritiro del contributo, che non costituisce revoca in autotutela fondata su sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamenti della situazione di fatto.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Non applicabile alla revoca-decadenza del contributo prevista dalla disciplina speciale, in quanto il ritiro non è annullamento d'ufficio di un atto originariamente viziato ma esercizio vincolato di controllo e recupero di un beneficio privo dei presupposti.
art. 17, comma 3, regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER)
I costi agevolabili mediante aiuti di Stato devono consistere nella creazione di un nuovo stabilimento, nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, nella diversificazione della produzione o in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo.
La norma impone una stretta inerenza degli investimenti agevolati al processo produttivo e richiede un effetto innovativo, ampliativo, diversificativo o sostanziale sullo stabilimento o sulla produzione.
art. 102 d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dal TAR per sostenere la natura strumentale dell'impianto, ma ritenuto non decisivo dal Consiglio di Stato ai fini dell'ammissibilità allo specifico incentivo.
Massime di principio
- Nella disciplina degli incentivi per l'acquisto di beni strumentali, il requisito di strumentalità deve essere inteso in senso diretto e stretto: non è sufficiente che il bene sia genericamente asservito all'attività d'impresa o ne preservi la continuità, ma occorre che sia direttamente inerente al processo produttivo e introduca una nuova funzionalità, ampliamento, diversificazione o modifica sostanziale della produzione secondo la disciplina applicabile.
- Un impianto antincendio, in quanto destinato alla protezione accessoria delle linee produttive e non alla trasformazione delle materie prime o alla realizzazione del prodotto o servizio, non costituisce, per il solo fatto di prevenire danni e tutelare la continuità aziendale, un bene strumentale ammissibile al contributo previsto per investimenti produttivi.
- La revoca prevista dalla disciplina speciale degli incentivi, quando consegue all'accertamento della mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti di ammissibilità o all'esito negativo dei controlli previsti nella fase di attuazione, non costituisce annullamento d'ufficio né revoca in autotutela ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, anche se il provvedimento è denominato revoca.
- Il ritiro vincolato di un contributo indebitamente concesso o non dovuto per mancanza dei presupposti normativi non è soggetto al termine previsto per l'annullamento d'ufficio dall'art. 21-nonies l. 241/1990, poiché non presuppone la rimozione discrezionale di un atto originariamente illegittimo, ma l'accertamento oggettivo dell'insussistenza del diritto al beneficio.
- L'amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione presentata dal privato nel procedimento; è sufficiente che la motivazione complessiva del provvedimento dimostri logicamente che le controdeduzioni sono state esaminate e che le ragioni del rigetto risultino comprensibili.
- Non ricorre integrazione postuma della motivazione quando gli elementi valorizzati in giudizio risultano già espressi o desumibili dall'atto e dall'iter procedimentale, soprattutto nell'esercizio di un potere vincolato.
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