Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10435/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con ordinanza de plano. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato all'imputato la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Avverso tale sentenza il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando in sostanza l'omessa valutazione, da parte del giudice del patteggiamento, dei presupposti per pronunciare una sentenza di proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha però rilevato che, nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per far valere proprio l'omessa verifica delle condizioni ex art. 129 c.p.p., perché si tratta di motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di applicazione della pena concordata (patteggiamento).

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere la mancata valutazione delle cause di proscioglimento immediato; la Corte ribadisce che tale censura non è deducibile con ricorso per cassazione contro il patteggiamento nei limiti indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    stabilisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando si deduca l'omessa valutazione dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza de plano nei casi previsti.

  • art. 616 c.p.p.

    disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando si censuri l'omessa valutazione, da parte del giudice, dei presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • La verifica delle condizioni per il proscioglimento immediato non può essere dedotta in cassazione contro il patteggiamento oltre i limiti espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso è inammissibile per motivo non consentito, la Corte può dichiararne l'inammissibilità con ordinanza de plano nei casi previsti dal codice.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.