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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33561/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (detenzione di 22,7 g lordi di eroina, fatto del 19/01/2015). Il ricorrente deduceva: I) prescrizione intervenuta prima della sentenza d'appello, perché tra la sentenza di primo grado (18/03/2015) e la fissazione dell'udienza d'appello (decreto 27/04/2021) erano decorsi oltre sei anni senza atti interruttivi efficaci; II) eccessività della pena per mancato rispetto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. Il motivo principale è la estinzione per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, confermando che il reato si era estinto per prescrizione prima della sentenza d'appello. Richiamata la giurisprudenza sul computo dei termini con molteplici atti interruttivi (necessità di rispettare sia il termine massimo del terzo comma dell'art. 160 c.p. sia il termine ordinario tra un atto interruttivo e l'altro previsto dall'art. 157 c.p.), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. Il motivo sull'entità della pena è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che sanziona particolari condotte in materia di stupefacenti; nel caso è il titolo di reato contestato. Dal giudizio è stato considerato applicabile il termine prescrizionale ordinario di sei anni per quel reato.

  • art. 157 c.p.

    Previsto il termine ordinario di prescrizione tra atti interruttivi: fra un atto interruttivo e l'altro non deve essere superato il termine ordinario, altrimenti può maturare la prescrizione.

  • art. 160 c.p., terzo comma

    Contiene il termine massimo complessivo per la prescrizione in presenza di atti interruttivi; la giurisprudenza richiede che non sia superato il termine massimo previsto e, tra più atti, neppure il termine ordinario tra gli atti interruttivi.

  • art. 133 c.p.

    Criteri legali per la determinazione della pena invocati dal ricorrente per l'eccessività della pena; motivo però assorbito dalla declaratoria di prescrizione.

  • Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (giurisprudenza)

    Principio affermato che la prescrizione, quale causa di non punibilità, può essere rilevata in sede di legittimità anche se non dichiarata dal giudice di merito.

  • Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019 (giurisprudenza)

    Chiarisce il criterio sul computo dei termini con più atti interruttivi: perché la prescrizione non si ritenga maturata è necessario rispettare sia il termine massimo del terzo comma dell'art. 160 c.p. sia il termine ordinario tra atti interruttivi dell'art. 157 c.p.

Massime di principio

  • La prescrizione, se è intervenuta prima della sentenza di merito, può essere rilevata e dichiarata dalla Corte di Cassazione anche se il giudice di merito non l'ha accertata.
  • Quando vi sono più atti interruttivi della prescrizione, occorre verificare sia il termine massimo complessivo (art. 160 c.p., terzo comma) sia che tra un atto interruttivo e l'altro non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 c.p.; il mancato rispetto di uno di questi parametri può comportare l'estinzione del reato per prescrizione.
  • In caso di estinzione del reato per prescrizione la pronuncia di annullamento può essere resa senza rinvio, perché la causa di non punibilità rende inutile un nuovo esame del merito.
  • Questioni secondarie (es. eccessività della pena) possono essere assorbite quando il motivo di estinzione per prescrizione è fondato; pertanto è prioritario verificare i termini e gli atti interruttivi.
  • Per evitare che la prescrizione maturi è fondamentale documentare e valutare tutti gli atti che possono interrompere o sospendere il corso della prescrizione (es. notifiche, decreti, richieste di rinvio a giudizio, atti processuali formali).
  • In difesa è utile sollevare tempestivamente la questione della prescrizione e ricontrollare le date rilevanti (data del fatto, data della sentenza di primo grado, date degli atti interruttivi, data di fissazione dell'udienza d'appello) per computare correttamente i termini.

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