Cassazione Penale, Sentenza n. 42252/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del daspo emesso dal Questore di Napoli per i fatti del 15 marzo (in occasione dell'incontro Napoli - Eintracht Francoforte). Il ricorrente ha censurato la violazione dell'art. 6 della legge 13/12/1989, n. 401 per violazione del diritto di difesa: il daspo era stato notificato il 16/03/2023 alle ore 16:45, il pubblico ministero ha chiesto la convalida il 17/03/2023 alle ore 11:17, ma la cancelleria del GIP ha ricevuto l'istanza senza indicazione dell'orario; il GIP ha convalidato il 18/03/2023 senza indicare l'orario, rendendo impossibile verificare il rispetto del termine di 48 ore previsto per assicurare l'effettività del contraddittorio cartolare.
La decisione
La Corte ha ritenuto integrata la violazione del termine delle 48 ore e del diritto di difesa non essendo possibile desumere il rispetto del termine dai documenti (a differenza di precedenti pronunce). In conseguenza di ciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida del GIP e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 16/03/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza. Ha disposto che la Cancelleria comunichi il dispositivo al Questore di Napoli.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
La convalida del provvedimento del Questore da parte del GIP, nella fase caratterizzata dal contraddittorio cartolare, non deve intervenire prima che siano trascorse quarantotto ore dalla notifica del daspo all'interessato, per assicurare l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Il mancato rispetto del termine delle quarantotto ore integra una nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 c.p.p., con conseguente annullamento del provvedimento con effetto di inefficacia limitata agli atti viziati dalla procedura irregolare.
Massime di principio
- La convalida del daspo da parte del GIP deve essere effettuata dopo il decorso del termine di 48 ore dalla notifica al destinatario; l'annotazione precisa delle date e degli orari nei registri è essenziale per poter verificare il rispetto di tale termine.
- La mancata indicazione degli orari nei documenti formali (notifica, richiesta del PM, attestazioni di cancelleria) che impedisca di accertare il decorso delle 48 ore può determinare la nullità dell'atto di convalida per violazione del diritto di difesa (nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p.).
- In caso di nullità per vizio procedurale attinente alla ritualità (e non a vizi di motivazione sanabili), il giudice può annullare senza rinvio e dichiarare l'inefficacia del provvedimento solo nella parte interessata dal vizio (qui: obbligo di presentazione), senza dover riesaminare il merito dei fatti.
- Per tutelarsi in situazioni analoghe, il difensore deve verificare e, se necessario, contestare formalmente l'assenza di indicazioni temporali negli atti e richiedere la declaratoria di nullità, chiedendo l'inefficacia limitata degli obblighi derivanti dal provvedimento impugnato.
- Amministrazioni, PM e cancellerie devono curare la puntuale annotazione di data e orario in tutte le trasmissioni e attestazioni per evitare che lacune formali compromettano la validità dei provvedimenti.
Testo integrale
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