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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03228/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società aveva acquistato da un'altra società un compendio immobiliare sito in Chioggia, pagando parte del prezzo con assegno circolare e assumendo la restante parte mediante accollo di un mutuo ipotecario. Il fallimento della società venditrice aveva agito per far dichiarare l'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 66 l.f., deducendo pregiudizio per i creditori, valore asseritamente vile del bene, consapevolezza del pregiudizio e accordo fraudolento tra le due società, anche per la coincidenza di soci e amministratori. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ma la corte d'appello, riformando la decisione, aveva accolto la revocatoria e dichiarato inefficace la compravendita. In cassazione la società acquirente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 2901 c.c., 2697 c.c. e 66 l.f. e nullità della sentenza per mancato accertamento della consistenza patrimoniale della società al momento dell'atto e per uso di un documento formato anni dopo, ritenuto inidoneo a provare l'eventus damni; (2) violazione degli artt. 183 e 187 c.p.c. per avere la corte d'appello fondato la decisione su un documento asseritamente tardivo e quindi inutilizzabile; (3) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la regolazione delle spese, ritenuta errata perché la domanda del fallimento relativa ai canoni di locazione o in subordine al risarcimento era stata rigettata.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato d'ufficio un vizio originario della procura speciale e, quindi, dell'atto di ricorso. Nel ricorso e nella procura mancava l'indicazione del nome del legale rappresentante della società ricorrente; la firma risultava solo parzialmente leggibile e non era possibile identificare con certezza il soggetto che aveva conferito il mandato. La Corte ha richiamato il principio per cui, quando la procura di una società non consente di individuare il soggetto munito di poteri rappresentativi che l'ha rilasciata, la certificazione dell'autografia del difensore non supplisce a tale mancanza e l'atto processuale cui la procura accede è nullo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La soccombenza ha comportato la condanna alle spese in favore del fallimento controricorrente e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, richiamata nel giudizio per contestare l'inefficacia della compravendita.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il riparto dell'onere probatorio sull'eventus damni e sulla consistenza patrimoniale del debitore al momento dell'atto.

  • art. 66 L. Fall.

    Richiamato quale base dell'azione revocatoria esercitata dal fallimento.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma di legittimità invocata per denunciare violazioni di legge e nullità della sentenza nei primi due motivi; nel terzo motivo per censurare la regolazione delle spese.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della nullità della sentenza per asserita motivazione mancante o apparente.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'inutilizzabilità di un documento prodotto tardivamente.

  • art. 187 c.p.c.

    Richiamato, insieme all'art. 183 c.p.c., in tema di tempestività e utilizzabilità delle produzioni documentali.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per contestare la compensazione o la condanna alle spese in ragione dell'esito parziale delle domande del fallimento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come rito camerale per la trattazione del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione proposto da una società è essenziale che la procura speciale consenta di individuare il soggetto che l'ha rilasciata e la sua qualità rappresentativa; la sola sottoscrizione, se non leggibile o non accompagnata dal nome, non basta a dimostrare la provenienza dell'atto.
  • La certificazione dell'autografia apposta dal difensore non sana il difetto di identificazione del rappresentante societario che conferisce la procura, perché essa attesta la firma ma non anche la legittimazione del sottoscrittore.
  • Se la provenienza della procura non è verificabile neppure aliunde, la procura è inefficace e il ricorso cui accede è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente soccombe sulle spese ed è soggetta, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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