Cassazione Penale, Sentenza n. 37087/2025 del 13/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che confermava in parte la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Vavassori ha dedotto vizi di motivazione e di diritto relativi alla qualificazione di "amministratore di fatto", alla natura distrattiva delle operazioni, alla qualificazione delle irregolarità contabili (fra bancarotta fraudolenta documentale o semplice) e alla determinazione della pena; ha inoltre eccepito nullità processuali per mutamento del collegio e presunta omissione di rinnovazione degli atti. Tomasoni ha dedotto la nullità della sentenza per omessa notifica all'imputato del decreto di rinvio d'ufficio dell'udienza (provvedimento adottato durante l'emergenza COVID-19), essendo stato notificato solo al difensore d'ufficio e non all'imputato privo di difensore di fiducia.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto entrambi i ricorsi fondati. Per Vavassori: rigettato il primo motivo processuale sulla rinnovazione (per tacito consenso all'utilizzabilità degli atti), ma accolto il motivo principale relativo alla erronea qualificazione quale amministratore di fatto; la sentenza d'appello è stata annullata in parte e gli atti restituiti al Tribunale di Savona per riesaminare la qualifica di amministratore di fatto, la ricostruzione delle distrazioni e la corretta inquadratura delle irregolarità contabili (con eventuale riclassificazione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice). Per Tomasoni: accertata la nullità della sentenza per omessa notifica diretta all'imputato privo di difensore di fiducia in violazione della disciplina emergenziale, con annullamento senza rinvio della decisione impugnata e di primo grado nei suoi confronti e restituzione degli atti al Tribunale di Savona per il prosieguo. Complessivamente le sentenze impugnate sono annullate e gli atti rinviati al Tribunale di Savona per nuovo corso.
Norme richiamate
art. 2639 cod. civ.
Richiamata nella contestazione della qualificazione di amministratore di fatto; la Corte sottolinea che l'interesse del socio alla gestione non vale di per sé a provare la capacità gestoria tipica dell'amministratore di fatto
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Norma richiamata per la bancarotta fraudolenta documentale; la sentenza evidenzia la necessità di distinguere tra le due fattispecie della disposizione (prima e seconda parte) e di valutare la presenza del dolo specifico quando richiesto
art. 217 legge fallimentare
Citata come possibile ricollocazione della fattispecie (bancarotta semplice documentale) qualora gli accertamenti rivelino l'assenza del dolo richiesto per la fattispecie fraudolenta
art. 495, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alle regole sulla rinnovazione del dibattimento per mutamento del collegio; la norma è interpretata come prevedente una disciplina potestativa su istanza di parte e non una regola automatica
art. 83 d.l. n. 18/2020, commi 13-14
Normativa emergenziale sulle notificazioni e comunicazioni durante la pandemia: consente l'uso di sistemi telematici per notifiche e stabilisce l'invio al PEC del difensore di fiducia; la Corte ha ritenuto che la deroga sia legittima solo se sussiste un rapporto di fiducia col difensore, mentre se l'imputato è difeso d'ufficio devono mantenersi le modalità ordinarie, pena nullità
art. 16 d.l. 179/2012
Richiamato come riferimento al sistema di notificazioni telematiche penali utilizzato per le comunicazioni emergenziali
art. 97 cod. proc. pen.
Norma sul difensore d'ufficio: la notifica al difensore d'ufficio non sostituisce l'obbligo di notifica diretta all'imputato privo di difensore di fiducia nelle comunicazioni emergenziali disciplinate dall'art. 83 d.l. 18/2020
art. 465 cod. proc. pen.
Riferito al potere del giudice di anticipare o rinviare il dibattimento fuori udienza; la Corte ha richiamato la necessità di rispettare le regole di notifica correlate, soprattutto in regime emergenziale
art. 180 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto dei termini per far valere la nullità; la Corte ha verificato che la deduzione della nullità non è stata tempestivamente avanzata nel processo dei ricorrenti ove previsto
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" richiede una continuità e significatività dell'attività gestionale: l'essere socio o la mera presenza in azienda non sono di per sé sufficienti a dimostrare il ruolo gestionale.
- Se la difesa non si oppone alla chiusura dell'istruttoria o manifesta, anche implicitamente, consenso all'utilizzabilità degli atti raccolti da un diverso collegio, l'eccezione processuale relativa alla rinnovazione può essere superata; l'onere di far valere il vizio incombe sulla parte tempestivamente.
- In materia di imputazioni per distrazioni di fondi occorre una chiara ricostruzione logico-fattuale che colleghi le erogazioni alla società fallita: la destinazione delle somme e la titolarità degli atti negoziali devono essere accertate per escludere o confermare la natura distrattiva.
- Nelle ipotesi di irregolarità contabili va attentamente valutato se sussiste il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale o se la fattispecie è ricomprendibile nella bancarotta semplice; la qualificazione incide sul piano sanzionatorio e difensivo.
- Le disposizioni emergenziali sulle notifiche durante la pandemia (art. 83 d.l. 18/2020) semplificano le comunicazioni tramite il difensore di fiducia, ma non eliminano il diritto dell'imputato privo di difensore di fiducia ad essere informato personalmente: la mancata notifica può determinare nullità rilevante e annullamento.
- In caso di censure complesse circa ruolo gestionario e ricostruzione degli illeciti patrimoniali, la Corte di legittimità può annullare e rinviare per un nuovo esame di merito, richiedendo al giudice di appello di riesaminare gli elementi probatori alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati.
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