Sentenza n. 975/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 00180/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TRGA - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano che aveva accolto il ricorso contro il diniego di ammissione a un contributo per l'acquisto della prima casa
Esito
Favorevole al ricorrente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il diniego opposto dalla Provincia alla domanda di agevolazione edilizia presentata da una privata, per mancata allegazione del certificato di appartenenza o aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici. L'interessata riteneva di avere già presentato la dichiarazione presso il Tribunale di Bolzano, sulla base di una generica email ricevuta da un ufficio giudiziario; tuttavia, la dichiarazione risultava essere stata formalmente presentata solo successivamente, quando non era ancora efficace, poiché la disciplina prevede che essa produca effetti decorsi diciotto mesi dalla consegna. La Provincia contestava la sentenza di primo grado deducendo la violazione e falsa applicazione della disciplina provinciale e statutaria sull'appartenenza linguistica, nonché delle disposizioni regolamentari che impongono l'allegazione del certificato alla domanda. Sosteneva che l'appartenenza linguistica, da comprovare esclusivamente mediante certificazione in plico chiuso, costituisse un requisito di ammissione posseduto e documentato al momento della domanda, e non una mera condizione per la successiva distribuzione del beneficio. La Provincia contestava inoltre l'applicazione del soccorso istruttorio, rilevando che la procedura, pur non prevedendo una graduatoria formale, era una procedura di massa con risorse limitate e ammissione secondo l'ordine cronologico delle domande, sicché l'integrazione postuma avrebbe violato la par condicio. L'appellata proponeva appello incidentale condizionato, lamentando la violazione del legittimo affidamento riposto nell'email dell'ufficio giudiziario, nonché il difetto di motivazione del diniego e del rigetto del ricorso gerarchico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello principale, respinto l'appello incidentale condizionato e riformato la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso originario. Ha ritenuto che l'appartenenza a uno dei gruppi linguistici costituisca una qualità personale indispensabile per l'accesso alle risorse provinciali e che la relativa prova debba preesistere alla domanda. La certificazione rilasciata dal cancelliere del Tribunale, basata su una dichiarazione già efficace, è l'unico mezzo di prova previsto dalla disciplina applicabile e deve essere allegata alla domanda in plico chiuso. Il termine per la produzione ha natura perentoria; pertanto, la dichiarazione divenuta efficace successivamente non può sanare la carenza originaria. Il Collegio ha inoltre qualificato la procedura come procedura di massa, caratterizzata da risorse predeterminate e potenzialmente insufficienti e da un ordine cronologico di ammissione. In tale contesto non è applicabile il soccorso istruttorio, poiché la regolarizzazione postuma altererebbe la par condicio rispetto agli altri richiedenti. L'appello incidentale è stato respinto perché l'email dell'ufficio giudiziario era generica, priva di protocollo e non proveniente dall'amministrazione competente a concedere il beneficio. L'eventuale errore del Tribunale di Bolzano non poteva essere fatto valere per ottenere l'annullamento di un provvedimento adottato legittimamente dalla Provincia, ente distinto e titolare del potere di concessione. È stato escluso anche il difetto di motivazione, poiché i provvedimenti impugnati esponevano adeguatamente le ragioni del diniego. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della specificità della fattispecie e dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Norme richiamate
art. 15, comma 2, d.P.R. 670/1972
la Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari
La ripartizione proporzionale delle risorse tra i gruppi linguistici presuppone che l'appartenenza del beneficiario sia previamente accertata.
art. 20-ter d.P.R. 752/1976
le dichiarazioni di cui al comma 1 spiegano effetti decorsi diciotto mesi dal momento della loro consegna
La dichiarazione produce effetti solo dopo diciotto mesi; ai fini dei benefici che richiedono la prova dell'appartenenza linguistica deve essere già efficace al momento della domanda e il requisito può essere provato esclusivamente mediante la relativa certificazione.
art. 9, commi 1 e 5, d.P.G.P. 42/1999
i richiedenti tenuti a presentare la dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico devono allegare alla domanda la relativa certificazione in plico chiuso
La certificazione di appartenenza linguistica costituisce documentazione necessaria da allegare alla domanda di agevolazione.
art. 46, comma 3, L.P. 13/1998
i requisiti di cui all'articolo 45 e di cui al comma 1 devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda
I requisiti per l'ammissione alle agevolazioni edilizie devono sussistere già al momento della domanda.
art. 48, comma 3, L.P. 13/1998
le domande vengono ammesse correntemente secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le domande non ammesse nell'anno corrente vengono ammesse nell'anno seguente con precedenza su quelle successivamente presentate
La procedura opera secondo un ordine di priorità cronologico e, in presenza di risorse limitate, è assimilabile a una procedura di massa.
art. 6 l. 241/1990
Il soccorso istruttorio non consente di integrare postumamente un requisito sostanziale mancante in procedure di massa con risorse limitate e ordine di priorità, quando ciò altererebbe la par condicio.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
I doveri di collaborazione e buona fede dell'amministrazione devono essere coordinati con l'autoresponsabilità dell'interessato e con la par condicio degli altri richiedenti.
art. 26 d.lgs. 104/2010
La disciplina delle spese è stata richiamata nel motivo d'appello, ma il giudice ha compensato le spese del doppio grado.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alla regolazione delle spese, senza applicazione della condanna richiesta poiché le spese sono state compensate.
Massime di principio
- Quando una misura di sostegno è finanziata con risorse predeterminate e potenzialmente insufficienti, e le domande sono esaminate secondo un ordine cronologico o altro criterio di priorità, la relativa procedura è qualificabile come procedura di massa anche se non è formalmente prevista una graduatoria.
- Se la disciplina di settore stabilisce che un requisito personale debba essere posseduto e documentato al momento della presentazione della domanda, la produzione successiva del documento o la sopravvenuta efficacia della dichiarazione non possono rendere ammissibile la domanda originariamente incompleta.
- Quando l'appartenenza linguistica è il presupposto per la ripartizione proporzionale di risorse pubbliche, la relativa certificazione, ove prevista come unico mezzo di prova, deve attestare una dichiarazione già efficace al momento della domanda.
- Il soccorso istruttorio non è applicabile per introdurre successivamente un requisito sostanziale o la sua prova in una procedura di massa con risorse limitate, poiché la regolarizzazione postuma può attribuire al richiedente una posizione preferenziale e violare la par condicio.
- La tutela dell'affidamento non consente di imputare all'amministrazione titolare del beneficio l'eventuale errore commesso da un ente pubblico distinto, quando il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base di una disciplina vincolante e correttamente motivata.
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