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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10953/2025 del 26/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento pensionistico di un iscritto a una cassa professionale privatizzata. Il giudice di merito aveva accolto la domanda del pensionato, dichiarando che la quota A della pensione, calcolata col metodo retributivo e maturata prima del 2007, non poteva essere incisa dal regolamento della Cassa del 14 luglio 2004 in applicazione del principio del pro rata. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme istitutive e regolatrici della previdenza privatizzata e del principio del pro rata, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la legittimità del regolamento della Cassa anche per le prestazioni maturate prima del 1° gennaio 2007; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per asserito contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe deciso su un motivo di gravame relativo al criterio temporale di individuazione dei redditi da considerare nel calcolo retributivo, pur avendo poi rigettato l'appello nel dispositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1 c.p.c., perché la censura si poneva in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato: per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio 2007 resta applicabile il testo originario dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, e non le successive modifiche che hanno attenuato il principio del pro rata; pertanto non rilevano in peius atti della Cassa adottati prima dell'1.1.2007. Ha inoltre respinto il secondo motivo, osservando che non vi era alcuna insanabile contraddizione tra motivazione e dispositivo, poiché il motivo d'appello in questione risultava implicitamente rigettato e comunque menzionato nella motivazione. Non ha disposto la condanna alle spese per la tardività del controricorso. Ha invece condannato la ricorrente al pagamento di euro 2.500 in favore della Cassa delle Ammende e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, artt. 1 e 2

    richiamato come quadro normativo degli enti previdenziali privatizzati; non impedisce l'applicazione del principio consolidato sul regime delle pensioni maturate prima del 1° gennaio 2007

  • l. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12

    nel testo originario costituisce il parametro di riferimento per le prestazioni pensionistiche maturate prima del 1° gennaio 2007

  • l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763

    ha riformulato il regime attenuando il principio del pro rata, ma tale disciplina non si applica ai trattamenti già maturati prima del 2007

  • l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488

    richiamato come norma interpretativa del regime successivo al 2006, non decisiva per escludere la tutela delle posizioni maturate prima del 2007

  • l. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12

    la sua formulazione originaria resta la disciplina applicabile ai trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007

  • Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. 14 luglio 2004, art. 10, comma 1

    non può essere applicato in senso peggiorativo alle prestazioni già maturate prima del 2007 in violazione del principio del pro rata

  • Costituzione, artt. 2, 3 e 38

    invocati nel ricorso, ma non fondano l'accoglimento della censura

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il motivo che contrasta con giurisprudenza consolidata senza offrire elementi per mutarla

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo

  • artt. 156 c.p.c.

    invocato per la pretesa nullità processuale, esclusa dalla Corte

  • art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.

    poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta non accettata, consente l'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    giustifica la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    comporta, a seguito del rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Per le prestazioni pensionistiche degli enti previdenziali privatizzati, se la quota di trattamento è maturata prima del 1° gennaio 2007, continua a trovare applicazione il regime originario dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, con conseguente irrilevanza di disposizioni regolamentari o successive modifiche peggiorative rispetto alla posizione dell'assicurato.
  • Il principio del pro rata, nella materia delle casse privatizzate, non può essere disapplicato retroattivamente in danno dell'iscritto per il solo fatto che l'ente abbia adottato atti di riequilibrio finanziario prima dell'1 gennaio 2007.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1 c.p.c. quando si limita a riproporre una tesi incompatibile con un orientamento consolidato della Corte senza apportare argomenti idonei a giustificarne il superamento.
  • Non sussiste nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo quando il motivo di appello risulta comunque esaminato o implicitamente respinto dalla motivazione, così che il dispositivo di rigetto lo comprende.
  • Nel giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, la Corte può applicare la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. e, in caso di rigetto del ricorso, resta inoltre dovuto l'ulteriore contributo unificato.
  • rami":["Previdenza","Processo civile"],"materie":["Pensioni","Impugnazioni"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]} }】]}</final> ்கிற្ញouveau to=final 微信天天彩票셨습니까? channel to=final code ատարjson րեց కూడालா{

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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