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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-174/23

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 29 luglio 2024. — HJ e a. contro Twenty First Capital SAS. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2011/61/UE – Gestori di fondi di investimento alternativi (FIA) – Presupposti per l’esercizio – Articolo 13 – Politiche e prassi retributive di detti gestori – Ambito di applicazione ratione temporis – Articolo 61 – Disposizioni transitorie. — Causa C-174/23

Giurisprudenza europea62023CJ0174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce il regime transitorio della direttiva 2011/61/UE per i gestori di fondi di investimento alternativi già operativi prima del 22 luglio 2013. Gli obblighi in materia di remunerazione non si applicano in modo pieno e immediato al termine del recepimento, ma dal rilascio dell’autorizzazione, se la domanda è stata presentata entro il termine annuale previsto. Inoltre, nel periodo transitorio, i gestori devono comunque evitare comportamenti che compromettano gravemente gli obiettivi della direttiva.

Rinvio pregiudiziale sulla portata temporale degli obblighi retributivi per i gestori di fondi di investimento alternativi già operativi prima del 22 luglio 2013 e sul significato delle misure transitorie dell’articolo 61 della direttiva 2011/61/UE.

La questione giuridica

Se gli articoli 13 e 61, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE debbano essere interpretati nel senso che i GEFIA già attivi prima del 22 luglio 2013 erano tenuti a rispettare gli obblighi sulle politiche e prassi retributive dalla scadenza del termine di recepimento, dall’entrata in vigore delle misure nazionali di recepimento, dal 21 luglio 2014 oppure solo dal rilascio dell’autorizzazione; e se, durante il periodo transitorio, sia compatibile con l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie il fatto di concordare remunerazioni non conformi alla normativa nazionale di recepimento dell’articolo 13.

Principio di diritto

Per i GEFIA già attivi prima del 22 luglio 2013, gli obblighi sulle politiche e prassi retributive previsti dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE diventano pienamente vincolanti solo dalla data di rilascio dell’autorizzazione, a condizione che la domanda sia stata presentata entro un anno dal 22 luglio 2013; la data in cui la remunerazione è stata concordata non è decisiva. Durante il periodo transitorio, l’espressione «adottano tutte le misure necessarie» impone comunque di astenersi dall’adottare misure che compromettano gravemente il perseguimento dell’obiettivo della direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/61/UE
  • Articolo 13 direttiva 2011/61/UE
  • Articolo 61, paragrafo 1, direttiva 2011/61/UE
  • Articolo 66 direttiva 2011/61/UE
  • Articolo 6 direttiva 2011/61/UE
  • Articolo 7 direttiva 2011/61/UE
  • Articolo 8 direttiva 2011/61/UE
  • Articolo 12 direttiva 2011/61/UE
  • Allegato II direttiva 2011/61/UE

Obblighi retributivi dei GEFIA già attivi prima del 22 luglio 2013

La pronuncia, resa su rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese, concerne l’interpretazione della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), in particolare quanto alla decorrenza degli obblighi in materia di politiche e prassi retributive previsti dall’articolo 13 e alla portata del regime transitorio dell’articolo 61, paragrafo 1.

Fatti e procedimento principale

La controversia nazionale oppone HJ, IK e LM a Twenty First Capital SAS in merito all’esecuzione di un contratto di partenariato che prevedeva remunerazioni a loro favore. I giudici francesi di merito avevano annullato il contratto ritenendo che le remunerazioni pattuite violassero la normativa interna di recepimento dell’articolo 13 della direttiva 2011/61/UE, dopo aver accertato che TFC gestiva almeno un FIA. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, sostenendo che, in ragione del regime transitorio, la disciplina sulle remunerazioni non fosse ancora applicabile alla data del contratto del 27 giugno 2014.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 24 della direttiva 2011/61/UE, che collega la disciplina retributiva alla sana ed efficace gestione del rischio;
  • l’articolo 1 e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sulla finalità e sulla nozione di GEFIA;
  • gli articoli 6, 7 e 8, relativi all’autorizzazione;
  • l’articolo 12, sui principi generali di condotta;
  • l’articolo 13, sulla remunerazione;
  • l’articolo 61, paragrafo 1, sulle disposizioni transitorie;
  • l’articolo 66, sul recepimento. Viene inoltre menzionato il diritto francese di recepimento, in particolare l’ordonnance n. 2013-676 del 25 luglio 2013 e l’articolo L. 533-22-2 del code monétaire et financier.

Prima questione pregiudiziale: momento di applicazione degli obblighi retributivi

La Corte osserva che l’articolo 61, paragrafo 1, non impone l’applicazione immediata dell’articolo 13, paragrafo 1, ai GEFIA già operativi il 22 luglio 2013. Tuttavia, alla luce del sistema della direttiva, l’autorizzazione assume rilievo centrale: i GEFIA non possono operare senza autorizzazione, l’autorizzazione è concessa solo se l’autorità competente ritiene che essi possano soddisfare le condizioni della direttiva, e una volta autorizzati devono rispettare in ogni momento tali condizioni. Per questo la Corte conclude che gli obblighi retributivi diventano pienamente vincolanti per i GEFIA già esistenti dalla data di rilascio dell’autorizzazione, purché la domanda sia stata presentata entro un anno dal 22 luglio 2013. La data in cui il contratto di remunerazione è stato concluso è irrilevante ai fini di tale decorrenza.

Seconda questione pregiudiziale: significato di «adottano tutte le misure necessarie»

La Corte precisa che il periodo transitorio dell’articolo 61 mira a consentire un adattamento progressivo alla nuova disciplina. Ciò non significa, però, che nel periodo transitorio i GEFIA possano adottare qualsiasi misura. Per preservare l’efficacia della direttiva, essi devono astenersi dall’adottare misure che possano compromettere gravemente il conseguimento dell’obiettivo della normativa. Ne deriva che la formula «adottano tutte le misure necessarie per rispettare la legislazione nazionale derivante dalla presente direttiva» va intesa come divieto di comportamenti che rendano sostanzialmente vana la finalità della direttiva durante il periodo transitorio.

Principi affermati

La sentenza afferma due regole pratiche rilevanti per gli operatori:

  • per i GEFIA già attivi prima del 22 luglio 2013, l’effettiva soggezione agli obblighi retributivi dell’articolo 13 decorre dall’autorizzazione, se la domanda è stata presentata entro il termine annuale;
  • durante il periodo transitorio, tali gestori devono comunque evitare atti o scelte incompatibili in modo grave con l’obiettivo della direttiva.

Dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 61, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri erano tenuti a imporre ai GEFIA già attivi prima del 22 luglio 2013 il rispetto pieno degli obblighi retributivi dell’articolo 13, paragrafo 1, dalla data di rilascio dell’autorizzazione, purché la domanda fosse stata presentata entro un anno dal 22 luglio 2013. Inoltre, l’espressione relativa all’adozione di tutte le misure necessarie implica l’obbligo di astenersi dall’adottare misure che possano compromettere gravemente la realizzazione dell’obiettivo della direttiva.

Come è indicizzato

Materiefondi di investimento alternativigestori di fondiremunerazione dei dirigentiperiodo transitoriodiritto finanziario dell’unione

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