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Ordinanza

Ordinanza n. 7/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) di tutti gli atti di approvazione del progetto dell'intervento denominato “riqualificazione ed efficientamento energetico impianti sportivi in loc. Poggio Tre Galli”, Piazzale Budapest, ed in particolare delle determinazioni RGC n. 601 del 28-3-2024, RCG n. 822 del 17-4-2024, n. RGC 1972/2025 del 12-8-2025 e n. RGC 2019/2025 del 21-8-2025, mai comunicate o notificate; b) del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale 2025, adottati con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 21-2-2025 ed approvati con delibera consiliare n. 16 del 17-3-2025, nella parte relativa all'intervento di “riqualificazione ed efficientamento energetico impianti sportivi in loc. Poggio Tre Galli”, Piazzale Budapest; c) ove lesivi, per quanto d'interesse, degli atti coi quali è stato disciplinato il rapporto di collaborazione con l'ASD Tennis Club di Potenza ed in particolare delle determinazioni n. 460 del 14-12-2022 e n. 563 del 27-12-2023 e della delibera di Giunta comunale n. 290 del 14-12-2023, nella parte relativa all'intervento di “riqualificazione ed efficientamento energetico impianti sportivi in loc. Poggio Tre Galli”, Piazzale Budapest; d) ove lesivi, dei provvedimenti del Capo del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13-9-2021 e del 12-4-2022 e della successiva convenzione firmata il 9-5-2024, di concessione del contributo per la realizzazione dell'intervento di “riqualificazione ed efficientamento energetico impianti sportivi in loc. Poggio Tre Galli”, Piazzale Budapest; e) della determina RCG n. 2687/2025 del 4-11-2025, recante aggiudicazione dei lavori di “riqualificazione ed efficientamento energetico impianti sportivi in loc. Poggio Tre Galli”, Piazzale Budapest, al Consorzio Stabile Power S.c.a.r.l.; f) della determina RGC n. 2978/2025 del 3-12-2025, recante affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori di “riqualificazione ed efficientamento energetico impianti sportivi in loc. Poggio Tre Galli”, Piazzale Budapest, all'Arch. Paolo Cantisani; g) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto lesivo; E PER LA DECLARATORIA di nullità e d'inefficacia e/o per l'annullamento dell'atto unilaterale ricognitivo per Notaio Annamaria Racioppi rep. n. 14.119 del 6-12-2023, col quale il Responsabile dell'Unità di Direzione "Bilancio e Partecipate" del Comune di Potenza ha dichiarato estinto il diritto di superficie costituito in favore delle Cooperative edilizie Luna, La Comune, La Meta, Consorzio Basilicata sulle particelle di terreno in esso specificate ed ha dichiarato che le stesse appartengono in piena proprietà al Comune di Potenza, per la realizzazione dell'intervento di “riqualificazione ed efficientamento energetico impianti sportivi in loc. Poggio Tre Galli”, Piazzale Budapest, nonché, ove lesiva, della delibera del Consiglio Comunale di Potenza n. 38 del 20-4-2009 ad esso allegata e da esso richiamata.

Giustizia amministrativa202500483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata - Potenza, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali e ministeriali relativi alla riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti sportivi in località Poggio Tre Galli, inclusi l'aggiudicazione dei lavori e l'affidamento dei servizi tecnici, nonché atto notarile dichiarativo dell'estinzione del diritto di superficie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone previamente la sospensione, gli atti di approvazione e finanziamento del progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti sportivi comunali, il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale 2025, gli atti relativi alla collaborazione con l'associazione sportiva, l'aggiudicazione dei lavori e l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Hanno inoltre chiesto la declaratoria di nullità e inefficacia, o in subordine l'annullamento, dell'atto notarile con cui il Comune ha dichiarato estinto per prescrizione il diritto di superficie originariamente costituito in favore di cooperative edilizie su aree comunali residue rispetto a un programma di edilizia residenziale, nonché della deliberazione consiliare richiamata nell'atto notarile. I primi due motivi riguardavano l'atto notarile e le modalità con cui il Comune aveva dichiarato estinto il diritto di superficie; le ulteriori censure concernevano gli atti di approvazione del progetto e quelli conseguenti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto all'atto notarile del 6 dicembre 2023, il Collegio ha rilevato fondati dubbi sulla riconducibilità della relativa cognizione alla giurisdizione amministrativa, poiché l'atto non esprimeva l'esercizio di un potere autoritativo. In ogni caso, a un esame sommario, è stata ritenuta condivisibile la tesi del Comune secondo cui il diritto di superficie si sarebbe estinto per prescrizione ventennale per non uso ai sensi dell'art. 954 cod. civ., avuto riguardo al completamento, negli anni Ottanta, del programma edilizio cui il diritto di superficie, quale ius aedificandi, appariva funzionalmente collegato. Le censure sugli atti di approvazione del progetto, inclusa la deliberazione di Giunta comunale n. 290 del 14 dicembre 2023, e sugli atti conseguenti sono state ritenute prima facie inammissibili per carenza di interesse e comunque tardive, essendo gli atti stati sottoposti a pubblicità legale mediante pubblicazione all'albo pretorio e non essendo i ricorrenti diretti destinatari. È stato inoltre escluso un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione degli atti. Nel bilanciamento cautelare è stata ritenuta prevalente l'esigenza pubblica di dare esecuzione all'intervento, anche in considerazione dei termini per la fruizione del finanziamento pubblico. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di euro 1.400, oltre accessori, in favore del Comune per la fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 954 cod. civ.

    il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione per non uso protratto per venti anni

    Il diritto di superficie, nella componente dello ius aedificandi, può estinguersi per prescrizione ventennale in caso di non uso; il TAR ha ritenuto prima facie plausibile l'applicazione della norma al diritto funzionalmente collegato a un programma edilizio completato negli anni Ottanta.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR si è pronunciato, valutando fumus boni iuris, pregiudizio grave e irreparabile e comparazione degli interessi.

Massime di principio

  • La cognizione di un atto con il quale l'amministrazione dichiara l'estinzione di un diritto reale per effetto della prescrizione può esulare dalla giurisdizione amministrativa quando l'atto non costituisce espressione di un potere autoritativo, ma riguarda l'accertamento di una situazione di diritto soggettivo.
  • Il diritto di superficie relativo allo ius aedificandi è suscettibile di estinzione per prescrizione ventennale da non uso ai sensi dell'art. 954 cod. civ.; ai fini cautelari può assumere rilievo il collegamento funzionale tra il diritto e il programma edilizio per il quale era stato costituito, nonché il risalente completamento di tale programma.
  • Le censure contro atti amministrativi non rivolti direttamente al ricorrente possono essere dichiarate cautelarmente prive di fumus per carenza di interesse quando il ricorrente non dimostri una lesione concreta e attuale della propria posizione giuridica.
  • La pubblicazione all'albo pretorio degli atti amministrativi è idonea a far decorrere il termine di impugnazione nei confronti dei soggetti non direttamente destinatari, quando l'ordinamento non preveda una comunicazione o notificazione individuale e l'atto sia soggetto a pubblicità legale.
  • In sede cautelare, l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile e la prevalenza dell'interesse pubblico all'esecuzione di un intervento finanziato entro termini determinati giustificano il rigetto della sospensione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPatrimonio e alienazioniTutela cautelare
RamiEdiliziaDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàTutela cautelare

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