Cassazione Penale, Sentenza n. 6478/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (confermata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria) per il reato previsto dall'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, deducendo la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio. La notifica era stata eseguita a mani di un familiare convivente nonostante l'imputato fosse in stato di detenzione; secondo la difesa il giudice che rilevò lo stato detentivo non provvide a rinnovare la notificazione in capo all'imputato, violando gli artt. 178, comma 1, lett. c), e 420-ter, comma 1, c.p.p., nonché l'art. 24 Cost.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato ascritto al ricorrente si è estinto per prescrizione. La corte ha ritenuto che, anche considerando il periodo di sospensione pari a 3 mesi e 1 giorno, il termine massimo di prescrizione (anni 7 e mesi 6 dalla consumazione del fatto del 30/03/2011) era ampiamente spirato, con estinzione del reato alla data del 31/12/2018. Per questa causa estintiva la Corte ha ritenuto non necessario esaminare le doglianze sulla notificazione, richiamando il principio per cui l'esistenza di una causa di estinzione del reato rende irrilevanti nullità anche di ordine generale; ha escluso altresì la possibilità di una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., perché non risultava, all'evidenza, l'insussistenza del fatto né l'estraneità dell'imputato.
Norme richiamate
art. 189, commi 6 e 7, cod. strada
Indica il reato per cui era stato condannato il ricorrente; la Corte non ha approfondito la responsabilità concreta perché ha dichiarato estinto il reato per prescrizione
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma rilevante in tema di notificazione degli atti processuali; la Corte non ha deciso sulla violazione denunciata in ragione dell'intervenuta prescrizione
art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla nullità della notificazione; la Corte ha ritenuto superfluo l'accertamento per effetto della causa estintiva
art. 24 Cost.
Richiamato dalla difesa in ordine al diritto di difesa e alla corretta notificazione; la Corte non ha esaminato il rilievo costituzionale per effetto della prescrizione
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Citata dalla Corte: la pronuncia di assoluzione di merito è possibile solo quando risulti, all'evidenza, l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; nel caso di specie tali condizioni non ricorrevano
Massime di principio
- Se nel corso del giudizio sopravviene una causa estintiva del reato (es. prescrizione) la corte di legittimità può annullare senza rinvio la sentenza per estinzione e non è necessario esaminare nullità o vizi procedurali che risultino irrilevanti a fronte dell'estinzione
- La prescrizione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di legittimità quando il termine massimo è spirato e l'impugnazione non ha vizi di ammissibilità che ne impediscano la valutazione
- Le questioni relative a nullità della notificazione o ad altre violazioni procedurali restano rilevanti se la causa estintiva non è intervenuta; ma se la prescrizione è già maturata tali questioni diventano ininfluenti ai fini del prosieguo del procedimento
- Una sentenza non viene qualificata come assoluzione di merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) se non è palese e incontestabile l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; in assenza di ciò si adotta la declaratoria di estinzione ove pertinente
- Nel valutare la prescrizione va calcolato il termine dalla data di consumazione, tenendo conto dei periodi di sospensione e degli eventuali altri eventi che incidono sul computo; è utile verificare con precisione le interruzioni e sospensioni per stabilire la data di estinzione
- Se si è in stato di detenzione e si contesta la validità della notificazione, tale vizio può incidere sulla regolarità del processo, ma il vantaggio pratico dipende dal fatto che la prescrizione non abbia già estinto il reato
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