Regolamento (UE) 2024/399
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/399 della Commissione, del 29 gennaio 2024, che modifica l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti di origine animale e di determinate categorie di animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna numerosi modelli di certificato per l’importazione nell’Unione di carni, prodotti di origine animale, latte, uova, miele e animali terrestri, inserendo attestazioni specifiche sul rispetto del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici previsto dal regolamento delegato (UE) 2023/905. Le modifiche interessano gli allegati III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. Per evitare interruzioni degli scambi, è previsto un periodo transitorio per l’uso di certificati emessi secondo i modelli precedenti, mentre l’applicazione delle nuove prescrizioni per l’ingresso nell’Unione decorre dal 3 settembre 2026.
Modifica i modelli di certificati sanitari e ufficiali per l’ingresso nell’Unione di taluni prodotti di origine animale e di talune categorie di animali terrestri, adeguandoli al divieto UE sull’uso di determinati antimicrobici negli animali e nei prodotti provenienti da paesi terzi.
Ambito di applicazione
Si applica ai certificati relativi all’ingresso nell’Unione di partite di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano, nonché di determinate categorie di animali terrestri destinati alla produzione di alimenti, rilasciati in base al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. Riguarda operatori, veterinari ufficiali e autorità competenti dei paesi terzi che certificano le partite in entrata nell’Unione, con esclusione implicita delle partite che non rientrano nei modelli elencati nell’allegato. Le nuove attestazioni si applicano alle partite che entrano nell’Unione dal 3 settembre 2026; è previsto un regime transitorio fino al 3 dicembre 2024 per certificati rilasciati entro il 3 settembre 2024 secondo i modelli precedenti.
Modifica dei modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale e animali terrestri
Il regolamento interviene sui modelli certificativi utilizzati per l’importazione nell’Unione, per allinearli al divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici introdotto dal regolamento delegato (UE) 2023/905. La logica dell’intervento, richiamata nei considerando, è duplice: assicurare coerenza del sistema certificativo con la nuova disciplina antimicrobica e, al contempo, evitare perturbazioni commerciali prevedendo un periodo transitorio.
Base normativa e finalità
La Commissione modifica gli allegati di due regolamenti di esecuzione già esistenti: il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, relativo ai certificati per animali e merci, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, relativo ai certificati per talune categorie di animali terrestri. Le nuove formulazioni certificative richiamano il regolamento (UE) 2019/6 e, soprattutto, il regolamento delegato (UE) 2023/905, che disciplina l’applicazione del divieto di impiego di alcuni antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi verso l’Unione.
Ambito oggettivo delle modifiche
Per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano, sono interessati numerosi modelli dell’allegato III del regolamento (UE) 2020/2235, tra cui quelli relativi a bovini, ovini, suini, equidi, ruminanti, pollame, ratiti, carni separate meccanicamente, preparazioni di carne, prodotti lattiero-caseari, colostro, uova, miele, prodotti della pesca da acquacoltura e altri prodotti affini.
Per le categorie di animali terrestri destinati alla produzione di alimenti, l’allegato II del regolamento (UE) 2021/403 viene aggiornato per i modelli relativi a bovini, ovini/caprini, suini, camelidi, equidi, ratiti e altre categorie indicate nel testo. In alcuni casi i modelli riguardano animali destinati al reddito o alla riproduzione; in altri, animali destinati alla produzione alimentare.
Contenuto delle nuove attestazioni sanitarie
Le nuove parti inserite nei certificati impongono al veterinario ufficiale di attestare che:
- agli animali da cui derivano i prodotti, oppure agli animali stessi, non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o per l’aumento della produttività;
- non sono stati somministrati medicinali antimicrobici contenenti sostanze incluse nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255;
- le partite provengono da un paese terzo o da una sua regione che figura nell’elenco previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.
Nei modelli per carni fresche, carni separate meccanicamente, preparazioni di carne, prodotti a base di carne, latte, prodotti lattiero-caseari, colostro, ovoprodotti, miele, prodotti della pesca da acquacoltura e altri prodotti, l’attestazione è formulata in termini di produzione conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) 2019/6 e del regolamento delegato (UE) 2023/905. Nei modelli relativi agli animali, l’attestazione è invece costruita come dichiarazione diretta circa il mancato trattamento degli animali con gli antimicrobici vietati.
Decorrenza delle nuove prescrizioni e regime transitorio
L’articolo 3 introduce una disciplina transitoria per evitare effetti immediati sugli scambi:
- fino al 3 dicembre 2024 resta autorizzato l’uso dei certificati rilasciati secondo i modelli previgenti dell’allegato III del regolamento (UE) 2020/2235, a condizione che siano stati rilasciati entro il 3 settembre 2024;
- la stessa regola vale per i certificati previgenti dell’allegato II del regolamento (UE) 2021/403, sempre se rilasciati entro il 3 settembre 2024.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 3 settembre 2024; tuttavia, le nuove attestazioni legate al regolamento delegato (UE) 2023/905 sono espressamente indicate come applicabili alle partite che entrano nell’Unione dal 3 settembre 2026. Il testo collega tale data al meccanismo previsto dal regolamento delegato (UE) 2023/905, che fa decorrere le condizioni di ingresso 24 mesi dopo l’adozione del pertinente regolamento di esecuzione.
Implicazioni operative per operatori e professionisti
Per gli operatori economici e per i professionisti che assistono importatori, esportatori e intermediari, il regolamento comporta l’aggiornamento dei modelli certificativi e delle verifiche documentali da effettuare in fase di importazione. I veterinari ufficiali dei paesi terzi devono adeguare il contenuto delle certificazioni, assicurando la conformità sia al nuovo divieto antimicrobico sia ai requisiti geografici di origine. Dal punto di vista pratico, il testo impone di monitorare con attenzione le date del 3 settembre 2024, del 3 dicembre 2024 e del 3 settembre 2026 per distinguere tra applicazione generale del regolamento, periodo transitorio e piena operatività delle nuove attestazioni.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati dei regolamenti di esecuzione esistenti
L’articolo 1 modifica l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235; l’articolo 2 modifica l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, entrambi secondo le parti riportate nell’allegato del regolamento. Le modifiche consistono nell’inserimento di nuovi attestati relativi al regolamento delegato (UE) 2023/905 nei modelli di certificato interessati.
Nuovi attestati sul divieto di antimicrobici
Per molteplici modelli di certificato relativi a prodotti di origine animale e animali terrestri è inserito un nuovo punto attestativo che richiede al veterinario ufficiale di dichiarare che gli animali da cui derivano i prodotti o gli animali stessi non sono stati trattati con medicinali antimicrobici vietati ai sensi dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, in particolare antimicrobici per promozione della crescita o aumento della produttività e antimicrobici contenenti sostanze incluse nell’elenco dei medicinali riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255.
Origine da paesi terzi o regioni autorizzate
Le nuove attestazioni richiedono anche che le partite provengano da un paese terzo o da una sua regione inclusi nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905, richiamando così la dimensione territoriale dell’autorizzazione all’ingresso.
Prodotti e animali interessati
Per il regolamento (UE) 2020/2235 sono interessati numerosi modelli relativi a carni fresche, carni separate meccanicamente, preparazioni e prodotti a base di carne, latte crudo e prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti derivati, uova e ovoprodotti, miele e altri prodotti apicoli, prodotti della pesca da acquacoltura e altri prodotti di origine animale. Per il regolamento (UE) 2021/403 sono interessati modelli per bovini, ovini, caprini, suini, camelidi, equidi, ratiti, animali da allevamento e altre categorie di animali terrestri destinati alla produzione di alimenti.
Regime transitorio
L’articolo 3 consente, fino al 3 dicembre 2024, l’uso per l’ingresso nell’Unione di certificati rilasciati secondo i modelli previgenti, purché tali certificati siano stati rilasciati entro il 3 settembre 2024. La previsione opera sia per le partite di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano sia per le partite di determinati animali terrestri destinati alla produzione di alimenti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 settembre 2024. Tuttavia, le note di applicabilità inserite negli allegati chiariscono che gli attestati relativi al regolamento delegato (UE) 2023/905 sono applicabili alle partite che entrano nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.
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