Regolamento (UE) 2024/398
Regolamento (UE) 2024/398 della Commissione, del 29 gennaio 2024, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di alossifop in o su determinati prodotti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui di alossifop previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005, alla luce della cessata approvazione della sostanza attiva e delle valutazioni EFSA su sicurezza dei consumatori e tolleranze all’importazione. Vengono soppressi o abbassati numerosi LMR, mentre per alcuni prodotti specifici, come cipolle, semi di soia, semi di lino, semi di colza e semi di girasole, sono fissati livelli differenti sulla base delle conclusioni scientifiche e delle esigenze commerciali. È inoltre previsto un regime transitorio per i prodotti già immessi o importati prima del 19 agosto 2024.
Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per rivedere i livelli massimi di residui (LMR) di alossifop in determinati prodotti alimentari e mangimi, con soppressione o riduzione di numerosi LMR e fissazione di nuovi valori per alcuni prodotti importati o specifici.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, con riferimento ai residui della sostanza attiva alossifop (somma di alossifop e dei suoi esteri, sali e coniugati, espressa come alossifop). Riguarda operatori del settore alimentare e dei mangimi, importatori, esportatori, Stati membri e, sul piano tecnico, i laboratori di riferimento e le autorità competenti coinvolte nel controllo dei residui. Non si applica ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 19 agosto 2024, ai quali continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005.
Modifica dei livelli massimi di residui di alossifop
Il regolamento modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui (LMR) di alossifop in diversi prodotti alimentari e mangimi. La revisione si inserisce nel contesto della cessata approvazione della sostanza attiva e delle valutazioni EFSA, che hanno considerato la sicurezza dei consumatori e le esigenze di commercio internazionale legate alle tolleranze all’importazione.
Contesto normativo e motivazioni
I considerando richiamano che gli LMR di alossifop erano già fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. La Commissione evidenzia che, in Australia, sono stati autorizzati usi della sostanza su semi di lino e semi di colza tali da generare residui superiori al precedente LMR, rendendo necessaria una tolleranza all’importazione per evitare ostacoli commerciali. La domanda è stata valutata dallo Stato membro competente e poi dall’EFSA, che ha espresso un parere favorevole sotto il profilo della sicurezza alimentare.
Valutazioni di sicurezza e ruolo dell’EFSA
Secondo l’EFSA, la modifica richiesta era accettabile per i consumatori sulla base della valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei. L’Autorità ha ritenuto che l’esposizione cronica complessiva e quella acuta per i prodotti interessati non comportassero il superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. La Commissione richiama inoltre un precedente LMR fissato per i semi di soia con il regolamento (UE) 2017/171, anch’esso fondato su un parere EFSA favorevole.
Cessazione dell’approvazione della sostanza e soppressione degli LMR
Nel 2020, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1643, l’approvazione di haloxyfop/alossifop non è stata rinnovata. Poiché tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti alossifop sono state revocate, la Commissione ritiene opportuno sopprimere gli LMR esistenti, in applicazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005 in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Questo comporta una generale riduzione dei valori al limite di determinazione analitica per la maggior parte dei prodotti.
Nuovi valori per prodotti specifici
L’EFSA ha concluso che gli LMR esistenti per i semi di soia, le tolleranze all’importazione proposte per semi di lino e semi di colza, e i CXL per cipolle e semi di girasole non comportano rischi per i consumatori. In base a tali conclusioni, il regolamento fissa nell’allegato II i seguenti valori principali:
- cipolle: 0,2 mg/kg;
- semi di lino: 0,05 mg/kg;
- semi di colza: 0,05 mg/kg;
- semi di soia: 0,5 mg/kg;
- semi di girasole: 0,3 mg/kg. Per il latte, l’EFSA ha segnalato che il limite specifico di 0,01 mg/kg incide in misura rilevante sull’esposizione cronica; il regolamento lo riduce quindi a 0,002 mg/kg.
Informazioni mancanti e riesame futuro
Per alcuni prodotti, in particolare semi di soia e semi di girasole, l’EFSA ha rilevato la mancanza di alcune informazioni, anche con riferimento agli studi sull’idrolisi. La Commissione concede pertanto tempo al richiedente per presentare i dati richiesti e prevede un riesame entro due anni dalla pubblicazione del regolamento, tenendo conto delle informazioni disponibili. Nell’allegato si specifica inoltre che, se le informazioni non saranno presentate entro il 19 febbraio 2026, la loro mancanza sarà considerata nel riesame.
Consultazioni e aspetti commerciali
La Commissione dichiara di aver consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per verificare la necessità di adattare determinati limiti di determinazione analitica e di aver informato i partner commerciali tramite l’Organizzazione mondiale del commercio, tenendo conto delle osservazioni ricevute. Viene dunque confermato il carattere anche commerciale della revisione, oltre che sanitario.
Regime transitorio, entrata in vigore e applicazione
Per evitare interruzioni nelle normali condizioni di commercializzazione, trasformazione e consumo, il regolamento non si applica ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati prima del 19 agosto 2024; per tali prodotti continua a valere la disciplina precedente. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 19 agosto 2024, risultando obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la sostituzione, nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, della colonna relativa all’alossifop, con nuovi LMR per numerosi prodotti vegetali e animali.
Soppressione o riduzione dei precedenti LMR
Poiché tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti alossifop sono state revocate, gli LMR esistenti sono in larga parte soppressi o riportati al limite inferiore di determinazione analitica (*1). Per molti prodotti si applica il valore di 0,01 mg/kg; per il latte è previsto uno specifico abbassamento a 0,002 mg/kg; per altri prodotti restano valori puntuali, come cipolle 0,2 mg/kg, semi di lino 0,05 mg/kg, semi di colza 0,05 mg/kg, semi di soia 0,5 mg/kg e semi di girasole 0,3 mg/kg.
Tolleranze all’importazione e valutazione EFSA
La Commissione si fonda sulle domande di tolleranza all’importazione per semi di lino e semi di colza in Australia e sui pareri motivati dell’EFSA, che ha ritenuto accettabili per la sicurezza dei consumatori le modifiche proposte, nonché sicuri gli LMR per semi di soia, semi di lino, semi di colza, cipolle e semi di girasole ai livelli indicati.
Riesame entro due anni per alcuni LMR
Per i semi di soia e per il CXL dei semi di girasole, la Commissione concede un termine di due anni dalla pubblicazione del regolamento per il riesame alla luce delle informazioni mancanti individuate dall’EFSA nel 2022. Inoltre, il testo allegato prevede che le informazioni sugli studi di idrolisi, se presentate, debbano pervenire entro il 19 febbraio 2026; in difetto, si terrà conto della loro mancanza al momento del riesame.
Regime transitorio
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente alle modifiche, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 19 agosto 2024, così da consentire una transizione ordinata per operatori e autorità.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 19 agosto 2024. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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