Cassazione Penale, Sentenza n. 47103/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che aveva riformato l\'assoluzione del Tribunale (08/04/2021) per la detenzione e porto, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico trovato in uno zaino. In Cassazione vengono dedotti tre motivi principali: (1) nullità per omesso esame delle conclusioni difensive trasmesse via PEC alla Corte d\'appello; (2) carenza/contraddittorietà della motivazione per non aver confrontato la decisione con la memoria difensiva; (3) violazione di norme sostanziali e processuali (in particolare art. 131-bis c.p. e la mancata applicazione degli artt. 603, comma 3-bis, e 593, comma 3, c.p.p.), nonché mancata rinnovazione probatoria (esame dell\'imputato) e contestazione della legittimità dell\'appello del pubblico ministero rispetto alla pretesa inappellabilità di una pronuncia di proscioglimento per contravvenzione punibile con l\'ammenda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. In sintesi: (a) l\'omesso esame delle conclusioni difensive in sede d\'appello può costituire nullità solo se tali conclusioni contengono argomentazioni nuove, autonome e decisive; nel caso di specie le conclusioni non sono allegate al ricorso ed il ricorrente non ha indicato specificamente i profili "nuovi" e dirimenti, sicché l\'omissione costituisce al più mera irregolarità non invalidante; (b) la Corte d\'appello non ha fondato la sua decisione sulla valutazione delle dichiarazioni rese dall\'imputato ma su elementi oggettivi e documentali, perciò non sussisteva l\'obbligo di rinnovare l\'esame dell\'imputato; (c) l\'appello del Pubblico Ministero era ammissibile: l\'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 prevede pene congiunte e solo in ipotesi di riconoscimento del fatto lieve la pena potrebbe ridursi alla sola ammenda, perciò la possibilità astratta del fatto lieve non rende inappellabile la pronuncia di proscioglimento. Il rigetto del ricorso comporta la conferma della condanna inflitta in appello (6 mesi di arresto, 1.600 euro di ammenda e spese), con ogni conseguente statuizione di legge in sede di cassazione.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
È la norma sull\'attenuante della particolare tenuità del fatto; in primo grado il Tribunale l\'aveva ritenuta applicabile, la Corte d\'appello l\'ha esclusa ritenendo prevalenti elementi oggettivi e documentali che giustificavano la condanna
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Prevede la fattispecie contravvenzionale contestata con pena composta (non alternativa); la Corte di Cassazione rileva che solo con il riconoscimento dell\'attenuante del fatto lieve la pena potrebbe ridursi alla sola ammenda, perciò l\'appello del PM non era precluso
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione della prova dichiarativa in caso di riforma della sentenza assolutoria; la Corte spiega che l\'esame dell\'imputato va ripetuto solo se la decisione di merito si fonda sulla valutazione delle sue dichiarazioni, circostanza non verificatasi nel caso concreto
art. 593, comma 3 cod. proc. pen.
art. 593, comma 3 cod. proc. pen.
Tratta l\'inappellabilità di talune sentenze di proscioglimento per contravvenzioni punite con ammenda o pena alternativa; la Corte distingue il caso concreto perché la norma si applica alle contravvenzioni effettivamente punite con sole pene alternative e non a quelle con pena congiunta e solo eventuale conversione in ammenda
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. in legge)
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Disciplina le conclusioni scritte per il processo cartolare in appello; la Corte osserva che solo le conclusioni scritte contenenti argomentazioni effettive di difesa costituiscono esercizio reale del diritto di difesa
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la nullità generale per lesione del diritto di intervento; la Cassazione ricorda che detta nullità sussiste solo se le conclusioni difensive contengono nuovi e decisivi argomenti non considerati
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata come principio di sintesi nella motivazione del ricorso; utilizzata per indicare i limiti della trattazione sintetica del ricorso in cassazione
Massime di principio
- L\'omesso esame da parte del giudice d\'appello di conclusioni difensive trasmesse per via telematica determina nullità solo se tali conclusioni contengono argomentazioni nuove, autonome e decisive; in mancanza si configura al più una irregolarità non invalidante.
- Il giudice d\'appello è tenuto a confrontarsi con le deduzioni difensive, ma solo in relazione a quelle argomentazioni effettivamente idonee a modificare il convincimento sulla base degli standard probatori: la mera prospettazione di una diversa valutazione non integra automaticamente vizio di motivazione.
- L\'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa (esame dell\'imputato) sussiste solo quando la riforma della sentenza assolutoria si fondi sulla valutazione delle dichiarazioni rese dall\'imputato nel primo grado; se la decisione di appello si basa su elementi oggettivi/documentali l\'esame non è necessario.
- L\'ammissibilità dell\'appello del pubblico ministero va valutata in concreto alla luce della pena prevista: la sola eventualità che, in ipotesi attenuante, la pena possa ridursi all\'ammenda non rende automaticamente inappellabile la pronuncia di proscioglimento quando la norma prevede pene congiunte.
- In cassazione il ricorrente deve allegare e documentare le prove o le specifiche memorie difensive di cui si lamenta l\'omesso esame; senza tali allegazioni la Corte non può valutare la decisività delle argomentazioni rimaste inespresse.
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