Cassazione Penale, Sentenza n. 29204/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia sostenendo: 1) vizio di applicazione dell'art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti) perché la vendita forzata era "senza incanto" e dunque non ricomprensibile nella fattispecie che tutela gare con incanto o licitazioni; 2) mancanza dell'elemento soggettivo della minaccia nelle condotte contestate (le espressioni e gli atteggiamenti non costituirebbero minaccia concreta e intimidatoria); 3) errore nella determinazione della pena per Mariano Peruzzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi di Gianluca Peruzzo e di Victor Lee Davenport ritenendoli infondati. Ha invece accolto parzialmente il ricorso di Mariano Peruzzo limitatamente alla determinazione della pena: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla pena di Mariano e l'ha rideterminata in 10 mesi di reclusione ed €500 di multa, correggendo l'omessa diminuzione prevista per il rito abbreviato. Sul merito, la Corte ha stabilito che l'art. 353 c.p. è applicabile anche alle aste giudiziarie "senza incanto" quando vi sia un meccanismo selettivo di concorrenza tra offerte, e ha ritenuto le condotte intimidatorie (minacce o prospettazioni di eventi pregiudizievoli) sufficienti a determinare la turbativa, avendo prodotto l'effetto concreto di sospendere le operazioni di gara.
Norme richiamate
art. 353 cod. pen.
La norma sulla turbata libertà degli incanti è stata interpretata estensivamente per ricomprendere anche le aste giudiziarie "senza incanto" quando nella procedura esiste un meccanismo di competizione selettivo tra offerte, tale da qualificare la procedura come "gara" e l'interferenza come turbativa della concorrenza.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come criterio per la sintesi del motivo unico di ricorso nelle impugnazioni, ai fini della lettura e rappresentazione delle censure in Cassazione.
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di Cassazione la facoltà di rideterminare direttamente la pena quando dalla motivazione del giudice di merito risultano chiari gli elementi necessari; è stata utilizzata per applicare la diminuzione prevista per il rito abbreviato e ridurre la pena di Mariano Peruzzo.
Massime di principio
- L'art. 353 c.p. può applicarsi anche alle vendite forzate "senza incanto": il criterio decisivo è la presenza di un meccanismo di competizione selettiva tra offerte che renda la procedura assimilabile a una gara.
- Per configurare la turbativa è sufficiente che le condotte intimidatorie siano idonee a influire concretamente sulla partecipazione o sulle operazioni di gara, anche se le minacce non sono esplicitamente formulate come promesse di un male specifico; il contesto e l'effetto prodotto (es. sospensione della vendita) sono rilevanti.
- Nelle contestazioni sulla sussistenza della minaccia va valutato caso per caso: elementi come riferimenti a gruppi criminosi, prospettazioni di ritorsioni, o informazioni idonee a generare timore possono integrare la minaccia.
- Chi impugna per esclusione della fattispecie deve dimostrare l'assenza del carattere concorsuale o selettivo della procedura (ossia che non esisteva alcuna dinamica competitiva tra offerte), non basta limitarsi a sostenere che la vendita fosse "senza incanto".
- Sull'aspetto sanzionatorio, la Corte di Cassazione può correggere direttamente errori di calcolo o omissioni nell'applicazione delle diminuzioni proprie del rito (es. abbreviato) ai sensi degli strumenti normativi di competenza, rideterminando la pena quando i presupposti sono chiari nei motivi e nelle statuizioni del giudice di merito.
- In casi analoghi è determinante la prova dell'effetto concreto dell'intimidazione (ad es. desistenza di partecipanti, sospensione operazioni): se l'effetto è provato, la qualificazione come turbativa è sostenuta.
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