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Ordinanza

Ordinanza n. 152/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione R.G. n. 3816 del 17.12.2025, pubblicata sulla Piattaforma Telematica in data 12.1.2026, con cui la Stazione Unica Appaltante - Ufficio Unico tra la Provincia di Monza e della Brianza e la Città metropolitana di Milano di aggiudicazione della "procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente (MISP), ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., del sito "ex snia via groane snc" nel comune di Cesano Maderno (mb), finanziato con le risorse previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. PNRR) e/o dal piano nazionale per gli investimenti complementari al piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. PNC), missione 2 componente 4 investimento 3.4 "bonifica del suolo dei siti orfani", in favore del comune di Cesano Maderno (MB)”; della nota del 17.12.2025, con cui, ai sensi degli art. 29 e 90, comma 1 lett. c) del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii., è stata comunicata la Determinazione R.G. n. 3816 di aggiudicazione della procedura telematica in favore degli odierni controinteressati, atti impugnati con il ricorso introduttivo; di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, in parte qua e nei limiti dell'interesse, tutti i verbali della procedura di gara e, in particolare, il verbale di 5° seduta riservata e 7° seduta di gara del 10.12.2025, nonché il rigetto tacito manifestato dalla Stazione Appaltante sull'istanza di riesame del 22.12.2025; della nota prot. n. 1800/2026 del 16.1.2026 con cui la Stazione Unica Appaltante – Ufficio Unico tra la Provincia di Monza e della Brianza e la Città Metropolitana di Milano ha dato riscontro all’istanza di riesame formulata dalla Aseco S.r.l. in data 22.12.2025, atto impugnato con motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202600231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di una procedura aperta telematica per lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente del sito ex Snia nel Comune di Cesano Maderno, nonché il successivo rigetto dell'istanza di riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Aseco S.r.l. ha impugnato l'aggiudicazione della procedura di gara in favore del raggruppamento capeggiato da Elios S.r.l., contestando anzitutto la rettifica del punteggio precedentemente attribuito per la certificazione aziendale relativa al rispetto della parità di genere. Con motivi aggiunti ha dedotto, tra l'altro, la mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario per carenza, in capo alla mandante, del requisito di idoneità professionale qualificato come essenziale dal disciplinare di gara. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela, deducendo vizi derivati e autonomi, in particolare contestando l'affermazione della stazione appaltante secondo cui, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarebbero stati utilmente prodotti soltanto certificati rilasciati da organismi accreditati da enti firmatari degli accordi EA/MLA. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione dell'aggiudicazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le questioni prospettate nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti meritino un adeguato approfondimento nella fase di merito, ma che, allo stato dell'esame sommario proprio della cautelare, non emergano elementi sufficienti per porre in dubbio la legittimità dell'aggiudicazione, anche alla luce delle deduzioni della stazione appaltante. La sospensione dell'efficacia degli atti impugnati è stata quindi negata. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha attribuito prevalenza all'interesse pubblico alla tempestiva realizzazione dell'intervento di bonifica finanziato con fondi PNRR, il cui rispetto delle tempistiche risultava già a rischio. Le esigenze dell'impresa ricorrente sono state ritenute adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, fissato per il 28 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della procedura aperta telematica.

  • art. 29 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alla comunicazione dell'aggiudicazione.

  • art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale disposizione applicata per la comunicazione dell'aggiudicazione.

  • art. 6.1 del disciplinare di gara

    requisito di idoneità professionale "essenziale"

    Indicato quale fonte della contestata previsione relativa al requisito di idoneità professionale della mandante del raggruppamento aggiudicatario.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato per la fissazione della discussione del ricorso nel merito in sede di decisione sulla domanda cautelare.

  • d.lgs. 152/2006

    Richiamato quale disciplina normativa degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente oggetto dell'appalto.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione dell'aggiudicazione può essere respinta quando, all'esame sommario, le censure non evidenzino elementi sufficienti a mettere in dubbio la legittimità dell'atto, ferma restando la necessità di un adeguato approfondimento nella fase di merito.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo a un appalto finanziato con fondi PNRR, l'interesse pubblico alla tempestiva realizzazione dell'intervento e al rispetto delle relative tempistiche può prevalere sull'interesse del concorrente non aggiudicatario, quando le esigenze di quest'ultimo risultino adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
  • La prevalenza dell'interesse pubblico alla prosecuzione di un appalto PNRR non esclude la tutela giurisdizionale del concorrente: qualora il fumus cautelare non sia decisivo, la protezione può essere assicurata attraverso la rapida definizione del giudizio di merito anziché mediante la sospensione dell'aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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