Ordinanza n. 701/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: del Decreto n. di prot. -OMISSIS- Area 1° O.S.P. – Prot. Interno n. -OMISSIS- del 27.1.2026 firmato dal Vice Prefetto Vicario di Milano, notificato in data 11.3.2026, e con il quale viene revocata la nomina di Guardia Giurata Particolare, il porto d’armi e l’autorizzazione alla detenzione di armi e munizioni, e di tutti gli atti precedenti, presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca della nomina a guardia particolare giurata, del porto d’armi e dell’autorizzazione alla detenzione di armi e munizioni
Esito
Favorevole al ricorrente (guardia giurata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio notificato l’11 marzo 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento era fondato su un giudizio di non affidabilità collegato a una querela per maltrattamenti. In sede cautelare, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della valutazione amministrativa, evidenziando che il procedimento penale a suo carico era stato archiviato e contestando che la querela potesse costituire, in concreto, una segnalazione qualificata idonea a far dubitare della permanenza dei requisiti di affidabilità per il porto d’armi e per l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata. Ha inoltre rilevato l’incidenza della revoca sulla propria capacità lavorativa e sul reperimento delle risorse necessarie al sostentamento proprio e della famiglia.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ha osservato che il giudizio di non affidabilità risultava, allo stato, smentito dall’archiviazione del procedimento penale e che doveva essere approfondito nel merito se l’Amministrazione avesse valutato secondo ragionevolezza e proporzione la querela per maltrattamenti quale segnalazione qualificata rilevante ai fini del mantenimento dei titoli abilitativi. Il giudice ha inoltre ritenuto che, trattandosi di una guardia particolare giurata, la revoca incidesse sulla capacità lavorativa, sulla produzione del reddito e sul sostentamento familiare; pertanto, il provvedimento richiede una motivazione più rigorosa rispetto a quella necessaria per analoghe revoche riguardanti soggetti che non esercitano professionalmente tale attività. Riconosciuti il danno grave e irreparabile e la necessità di tutelare l’interesse pubblico mediante una rapida fissazione dell’udienza di merito, il TAR ha sospeso l’esecuzione del decreto e fissato la trattazione del merito al 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del danno grave e irreparabile; il giudice ha disposto la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’archiviazione del procedimento penale può incidere sul fumus boni iuris di un provvedimento prefettizio fondato su un giudizio di non affidabilità, imponendo un approfondimento sulla perdurante idoneità degli elementi posti a base della valutazione amministrativa.
- La querela o la segnalazione di una condotta potenzialmente rilevante non può essere automaticamente valorizzata per revocare il porto d’armi o l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata: l’Amministrazione deve verificarne la qualificazione concreta e valutarla secondo ragionevolezza e proporzione rispetto ai requisiti di affidabilità.
- Quando la revoca dei titoli abilitativi riguarda una guardia particolare giurata e incide sulla sua attività professionale, sulla capacità di produrre reddito e sul sostentamento familiare, il provvedimento deve essere sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella sufficiente per analoghi provvedimenti concernenti soggetti che non svolgono tale attività lavorativa.
- La sospensione cautelare di una revoca prefettizia di titoli abilitativi in materia di armi può essere disposta quando il fumus deriva dalla possibile irragionevolezza della valutazione di affidabilità e il periculum consiste nella perdita dell’attività lavorativa, purché l’interesse pubblico sia salvaguardato dalla rapida fissazione dell’udienza di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1291/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1292/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1293/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1306/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →