Sentenza n. 3196/2026 - Napoli, Sezione 1
per l’annullamento 1. Della informativa antimafia da parte della Prefettura di Caserta del -OMISSIS-, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di riesame e la conseguente trasmissione provvedimento di Informazione Antimafia Interdittiva ai sensi dell'art 92, comma 2 bis del D.Lgs. n. 159/2011. 2. Della nota Prefettizia cat. -OMISSIS- della Questura di Caserta; 3. Delle note del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta; Della nota del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta; Della nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli; 4. Della relazione dai rappresentanti delle forze dell''ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della ditta di -OMISSIS-; 5. Della informativa della Prefettura di Caserta nei confronti della ditta -OMISSIS- recante la permanenza dello stato degli accertamenti delle situazioni di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del D.LGS. 6/9/2011 n. 159, e dei motivi che la sottendono; 6. Di ogni altro provvedimento connesso, propedeutico a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva, connessi atti istruttori e diniego delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’informativa antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Caserta, sostenendo l’insussistenza o comunque l’inattualità del pericolo di infiltrazione mafiosa. In particolare, ha contestato il valore attribuito al procedimento penale a carico dell’amministratore, titolare del 51% delle quote, e dell’altro socio, titolare del 49%, entrambi rinviati a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p. La ricorrente ha dedotto il difetto di autonoma valutazione prefettizia delle risultanze penali, l’asserita fondatezza dell’interdittiva su una mera ipotesi investigativa, la scarsa credibilità dell’ipotesi di condizionamento di una gara pubblica, l’assenza di rapporti attuali con soggetti ritenuti mafiosi e il rilievo favorevole di provvedimenti adottati in sede penale. Ha inoltre lamentato che il decorso del tempo dai fatti contestati avrebbe escluso l’attualità del rischio e che la Prefettura avrebbe illegittimamente negato l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis d.lgs. 159/2011 senza consentire l’avvio del relativo procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto grave, circostanziato e sufficiente il quadro indiziario valorizzato dalla Prefettura, fondato in particolare sul decreto di rinvio a giudizio dei due soci per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e sulle motivazioni dalle quali emergeva il loro stabile e consapevole coinvolgimento nelle attività imprenditoriali del clan, anche mediante l’aggiudicazione di appalti pubblici e il trasferimento degli utili attraverso operazioni fittizie. Il giudice ha ribadito che l’interdittiva antimafia si fonda su una prognosi probabilistica di permeabilità criminale, secondo il criterio del “più probabile che non”, e non richiede lo standard probatorio proprio del processo penale. Ha escluso che l’autonomia del procedimento prefettizio sia compromessa dalle valutazioni penali, rilevando che anche l’archiviazione, l’assoluzione o un provvedimento favorevole in sede penale non impediscono una distinta valutazione preventiva dei medesimi fatti. Ha ritenuto non decisivo il decorso del tempo, in assenza di elementi positivi e convincenti di discontinuità rispetto ai legami e alle condotte precedenti. Quanto all’art. 94-bis d.lgs. 159/2011, ha giudicato adeguata la motivazione prefettizia che aveva escluso l’occasionalità dell’agevolazione mafiosa sulla base della gravità e dell’intensità del quadro indiziario, potendo tale motivazione risultare anche sintetica e, in casi particolarmente gravi, quasi implicita nel quadro fattuale posto a fondamento dell’interdittiva. La società è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, d.lgs. 159/2011
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate
La norma individua una fattispecie di pericolo propria della prevenzione antimafia, che può essere anche potenziale, purché desunta da elementi concreti e non meramente immaginari o aleatori.
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
Richiamato quale base normativa del quadro interdittivo e dei presupposti della documentazione antimafia.
art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
Richiamato in relazione alla valutazione prefettizia dei tentativi di infiltrazione mafiosa e alla permanenza del rischio di condizionamento criminale.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Richiamato quale fondamento della trasmissione dell’informazione antimafia interdittiva.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono un’agevolazione mafiosa meramente occasionale; quando il quadro indiziario evidenzia un rischio intenso, stabile e non episodico, il Prefetto può escluderne l’applicazione con motivazione anche sintetica, purché riferita alla gravità degli elementi raccolti.
art. 416-bis c.p.
Il rinvio a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa costituisce, nel caso concreto, elemento indiziario particolarmente grave e circostanziato, idoneo a fondare la prognosi di permeabilità criminale dell’impresa.
Massime di principio
- L’informativa antimafia interdittiva si fonda su una prognosi preventiva e probabilistica del pericolo di infiltrazione mafiosa, secondo il criterio del “più probabile che non”, e non richiede la prova della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio.
- Il rinvio a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, accompagnato da motivazioni che descrivano il coinvolgimento stabile e consapevole dei soci nelle attività imprenditoriali del sodalizio, può costituire da solo un quadro indiziario grave e circostanziato sufficiente a giustificare l’interdittiva antimafia.
- Il procedimento prefettizio antimafia è autonomo rispetto al procedimento penale: l’impossibilità di affermare la responsabilità penale, così come un’assoluzione, un’archiviazione o un provvedimento favorevole adottato in sede penale, non impedisce la valutazione degli stessi fatti sul piano preventivo.
- Il decorso del tempo dai fatti sintomatici non neutralizza di per sé il rischio di infiltrazione mafiosa; occorrono ulteriori elementi positivi, chiari e convincenti, dai quali emerga una effettiva e consolidata discontinuità rispetto ai legami o alle condotte precedenti.
- Quando il quadro indiziario esclude l’occasionalità dell’agevolazione mafiosa, la motivazione con cui il Prefetto nega le misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 può essere desunta dalla stessa intensità e gravità degli elementi posti a fondamento dell’interdittiva, anche mediante un richiamo sintetico a tale quadro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1129/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1130/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1141/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1143/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 949/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 950/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →