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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37585/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore pubblico)

La controversia

Una società aveva proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi contro una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione per crediti iscritti a ruolo da un Comune, evocando anche l'ente creditore. Nel corso del giudizio era stato chiamato in causa il socio di maggioranza e attuale legale rappresentante della società. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione rigettandola. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi, ma la Corte non li ha esaminati perché ha ritenuto preliminarmente tardivo il ricorso: la sentenza d'appello era stata pubblicata il 16 aprile 2019, il giudizio era iniziato nel 2013, quindi si applicava il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c.; non operava la sospensione feriale in materia esecutiva; il ricorso notificato il 12 novembre 2019 risultava quindi proposto oltre il termine, scaduto il 16 ottobre 2019.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine lungo di impugnazione. Ha ritenuto applicabile il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. nella formulazione vigente dopo la L. 69/2009 e ha escluso la sospensione feriale dei termini poiché la controversia riguardava un giudizio di esecuzione forzata, a prescindere dalla qualificazione delle singole doglianze come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. Conseguentemente non ha esaminato i motivi di ricorso e ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, oltre dando atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza

    nelle cause soggette alla formulazione successiva alla L. 69/2009, il termine lungo di impugnazione è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza

  • artt. 375 c.p.c., 376 c.p.c. e 380 bis c.p.c.

    È stata disposta la trattazione in camera di consiglio

    il ricorso è stato trattato con il rito camerale previsto per le ipotesi di manifesta inammissibilità

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all'esecuzione

    la Corte afferma che, anche se alcune censure fossero qualificate come opposizione all'esecuzione, ciò non muta la disciplina sulla sospensione feriale in materia esecutiva

  • art. 617 c.p.c.

    opposizione agli atti esecutivi

    anche la qualificazione come opposizione agli atti esecutivi non incide sul regime della sospensione feriale nei giudizi esecutivi

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione)

    in caso di inammissibilità del ricorso sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

    l'inammissibilità determina l'obbligo, nei limiti di legge, di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato originario

  • legge 18 giugno 2009 n. 69

    modifica di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69

    ha introdotto la formulazione dell'art. 327 c.p.c. con termine lungo di sei mesi

  • legge 24 dicembre 2012 n. 228

    introdotto dall'art. 1, co. 17

    ha inserito nell'art. 13 D.P.R. 115/2002 il comma 1 quater sul raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'ammissibilità del ricorso va verificata preliminarmente e, se il ricorso è notificato oltre il termine lungo di impugnazione, la Corte non esamina i motivi di merito.
  • Nelle controversie aventi ad oggetto l'esecuzione forzata, la sospensione feriale dei termini non si applica; tale regola vale indipendentemente dalla qualificazione delle censure come opposizione all'esecuzione o opposizione agli atti esecutivi.
  • La cartella di pagamento emessa nell'ambito della riscossione a mezzo ruolo svolge, ai fini della disciplina processuale, una funzione analoga a quella del precetto nell'espropriazione ordinaria.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e può determinare, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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