Sentenza del 07/07/2016 n. 232 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Accertamento analitico - induttivo - Violazione e falsa applicazione dell'art. 39- comma 2 d.P.R. 600/1973 - Potere dell'Ufficio di procedere con accertamento in rettifica - Condizioni - Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 riferibilità al contribuente dei conti intestati a terzi - Condizioni - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. 600/1973. In particolare, ha sostenuto che l'Ufficio non potesse prescindere dalle scritture contabili e dalle risultanze di bilancio senza dimostrare omissioni, falsità, inesattezze o irregolarità formali talmente gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità. È stata inoltre contestata la violazione dell'art. 32 del d.P.R. 600/1973, poiché le indagini bancarie erano state estese a conti correnti intestati a terzi, quali amministratori o soci, senza provare, neppure mediante presunzioni, che tali conti fossero riferibili al contribuente o all'attività d'impresa.
La decisione
La tesi del contribuente è stata accolta nei limiti indicati dal principio affermato: l'accertamento extracontabile è legittimo soltanto quando ricorrano presupposti concreti di gravità delle violazioni o di sostanziale inattendibilità della contabilità. Sono invece illegittime le indagini bancarie sui conti di amministratori o soci se l'Ufficio non dimostra la riferibilità di tali rapporti finanziari al contribuente o all'attività accertata, anche attraverso presunzioni adeguatamente motivate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973
L'Ufficio può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili.
Il ricorso all'accertamento analitico-induttivo o extracontabile richiede presupposti qualificati: omissioni, falsità, inesattezze o irregolarità formali gravi, numerose e ripetute, tali da rendere inattendibile la contabilità.
Art. 32 d.P.R. 600/1973
Poteri degli uffici in materia di indagini finanziarie.
La presunzione relativa ai versamenti e prelevamenti bancari può operare solo nei confronti di rapporti finanziari effettivamente riferibili al contribuente. Per i conti intestati a terzi è necessaria la prova, anche presuntiva, della riconducibilità all'attività o al soggetto accertato.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria non può disattendere la contabilità ordinaria sulla base di mere irregolarità formali o di una valutazione generica: deve indicare elementi concreti, gravi e ripetuti che ne dimostrino l'inattendibilità.
- Le indagini bancarie su conti intestati a familiari, soci, amministratori o altri terzi non sono automaticamente utilizzabili contro il contribuente; l'Ufficio deve dimostrare un collegamento specifico con l'attività o con il reddito accertato.
- La riferibilità di un conto a un contribuente può essere provata anche tramite presunzioni, ma queste devono essere precise, concordanti e adeguatamente motivate, non potendo fondarsi sulla sola qualità di socio o amministratore.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe contestare sia l'assenza dei presupposti per l'accertamento extracontabile sia la mancanza di prova del collegamento tra i propri redditi e i conti intestati a terzi.
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