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Sentenza

Sentenza n. 7801/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 nonché ogni altro atto connesso e consequenziale; -della D.D. Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA:005/DIR/2022/00010, nonché ogni altro atto connesso e consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell''8.2.2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202303601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti ministeriali relativi agli obblighi di ripiano per i dispositivi medici e provvedimenti regionali della Regione Puglia di determinazione degli importi dovuti, inclusa la determinazione regionale adottata in sede di motivi aggiunti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e le determinazioni della Regione Puglia nn. 10 del 12 dicembre 2022 e 1 dell'8 febbraio 2023, chiedendone l'annullamento. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di essersi avvalsa della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, e di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione della ricorrente, resa prima della decisione, esprimeva in modo univoco il venir meno dell'interesse alla pronuncia di annullamento e impediva quindi una decisione nel merito in applicazione del principio della domanda. Il giudice ha precisato che la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 presuppone la comunicazione al TAR, da parte della Regione, dell'accertamento del pagamento ridotto mediante provvedimento pubblicato nei bollettini e nei siti istituzionali; tale prova non risultava agli atti. Nonostante ciò, la dichiarazione della parte imponeva la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state compensate, mentre i contributi unificati sono rimasti a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali

    La cessazione della materia del contendere richiede l'accertamento regionale dell'avvenuto pagamento ridotto e la relativa comunicazione al TAR; in mancanza di tale prova, la dichiarazione della parte può comunque fondare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; una dichiarazione univoca della parte ricorrente, resa prima della decisione, preclude l'esame nel merito.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina decisoria applicata alla controversia; dal testo non emerge una specifica interpretazione ulteriore.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito la trattazione da remoto nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il giudice non può decidere nel merito l'impugnazione quando la parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, dichiara in modo univoco di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento; il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione è distinta dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima, quando prevista da una disciplina speciale collegata a un pagamento ridotto, richiede l'accertamento e la comunicazione dell'avvenuto pagamento secondo le modalità stabilite dalla legge.
  • Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato in virtù del principio della domanda; il giudice non può mantenere d'ufficio una decisione di merito in assenza dell'interesse attuale della parte alla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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