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Sentenza

Sentenza del 04/01/2021 n. 7 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il valore di un immobile ai fini delle imposte di successione. Alla data di apertura della successione (18/04/2010) gli eredi avevano dichiarato una rendita catastale di 5.384,06 euro (valore parametrico 881.909,28 euro) risultante dagli atti catastali; in sede di verifica l'Agenzia rilevò che il 13/12/2010 era stata "messa in atti" una nuova rendita di 6.999,28 euro (derivante da lavori del 1986/87 la cui variazione era stata denunciata il 09/04/1987) e, ritenendo omessa tale rendita nella seconda denuncia di successione (20/07/2011), rettificò il valore dell'immobile sulla base dei prezzi di mercato (1.770.000 euro) e liquidò maggiori imposte. I contribuenti contestarono che il valore da prendere in considerazione è quello risultante dagli atti catastali alla data del decesso (18/04/2010) e che la variazione poi "messa in atti" il 13/12/2010 non poteva essere fatta valere retroattivamente dall'Amministrazione.

La decisione

La Commissione Tributaria d'Appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso degli eredi. Il giudice ha ritenuto decisivo lo stato degli atti catastali alla data di apertura della successione (18/04/2010) e ha affermato l'irrilevanza, ai fini della tassazione della successione, della circostanza che gli eredi fossero a conoscenza della variazione non ancora "messa in atti". Ha inoltre osservato che i contribuenti non possono essere penalizzati per il ritardo dell'Amministrazione nel recepire la variazione. Le spese di lite di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. (modificato dalla legge n. 69/2009)

    Richiamato per motivi di sinteticità del dispositivo e per l'integrazione degli atti di causa; non influisce sulla sostanza del giudizio di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato come norma procedurale relativa ai mezzi di prova/documenti richiamati nel provvedimento; non incide sul principio sostanziale di valutazione della rendita catastale alla data di apertura della successione.

  • art. 34, comma 5, d.lgs. n. 346/1990

    «... non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarato in misura non inferiore, ... per i fabbricati a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi, ...»

    La norma tutela il valore dell'immobile dichiarato sulla base della rendita catastale risultante negli atti catastali, impedendo rettifiche d'ufficio quando il valore è determinato in conformità alla rendita iscritta in catasto alla data rilevante (qui, la data di apertura della successione).

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Norma rilevante ai fini della decisione sulla compensazione delle spese di lite; il giudice ha ritenuto giustificata la compensazione per la particolarità della vicenda.

Massime di principio

  • Per la determinazione del valore imponibile in una successione conta lo stato degli atti catastali alla data di apertura della successione: la rendita risultante in catasto a quella data è il parametro rilevante.
  • Una variazione di rendita che non risulti formalmente "messa in atti" prima della data di apertura della successione non può essere fatta valere dall'Amministrazione per rettificare il valore dichiarato in successione.
  • La conoscenza, da parte dei contribuenti, di una variazione non ancora recepita negli atti catastali non è di per sé sufficiente a legittimare una rettifica d'ufficio del valore dichiarato se alla data di morte gli atti ufficiali riportavano la rendita precedente.
  • I ritardi amministrativi nell'aggiornamento degli atti catastali non possono penalizzare il contribuente: l'Amministrazione non può sfruttare tardive "messa in atti" per ricostruire retroattivamente il maggior valore ai fini successori.
  • La tutela prevista dall'art. 34, comma 5, d.lgs. n. 346/1990 opera a favore del contribuente quando il valore è stato dichiarato sulla base della rendita iscritta in catasto; per evitare contestazioni è importante conservare la documentazione catastale aggiornata alla data rilevante.
  • Eccezioni possibili: se vi è prova di frode, simulazione o dichiarazioni mendaci da parte del contribuente, o se la variazione è stata effettivamente iscritta prima della data di apertura della successione, l'Amministrazione potrebbe avere titolo per rettificare.

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