Cassazione Penale, Sentenza n. 27736/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Cortina avverso il rigetto dell'istanza di dissequestro relativo al quantitativo di oro oggetto del contratto "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. s.p.a. La ricorrente sosteneva di essere proprietaria dell'oro (o del suo controvalore), agiva come terzo di buona fede, lamentava errori di valutazione circa la "confusione contabile" addebitata alla società sequestrata, richiamava la validità ed efficacia del contratto e deduceva la applicabilità delle norme del d.lgs. n. 159/2011 (artt. 52 e ss., art. 58) per la tutela dei terzi creditori, chiedendo la restituzione dell'oro ovvero del relativo controvalore in denaro.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'appello fosse meramente ripropositivo di questioni già decise con precedente provvedimento (24/11/2023) e che non fossero state indicate nuove circostanze tali da superare gli effetti preclusivi. In più, l'interesse ad impugnare non è risultato concreto e attuale: anche ammettendo la validità contrattuale del "Conto Tesoro", le facoltà contrattuali devono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario (eventualmente subentrante ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 159/2011) e, nella situazione concreta, il rimedio praticabile per il terzo è la domanda di ammissione al passivo nel procedimento volto a verificare i crediti (artt. 52 e ss., art. 57 d.lgs. 159/2011). Inoltre risultava che l'amministratore giudiziario aveva ottenuto autorizzazione per la vendita dell'oro con versamento del ricavato nel FUG e che non era stato reperito oro specificamente identificato per il prodotto "Conto Tesoro". La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
Richiamato come fondamento giuridico per la declaratoria di inammissibilità dell'appello cautelare quando l'impugnazione è meramente ripropositiva di precedenti istanze giudiziali senza elementi nuovi.
art. 310 cod. proc. pen. (giurisprudenza richiamata)
Sottolineata la necessità che l'appello individui i punti di censura e i motivi in termini specifici; applicato in senso operativo per esigere chiarezza e novità nelle impugnazioni cautelari.
d.lgs. n. 159/2011, artt. 52 e ss.
Interpretati come il meccanismo legislativo di tutela dei terzi creditori estranei al reato: il terzo che vanta diritti anteriori al sequestro deve chiedere il riconoscimento del credito nel procedimento di verifica del passivo (procedura concorsuale antimafia).
d.lgs. n. 159/2011, art. 57
Individua la procedura di fissazione dell'udienza per la verifica dei crediti e la composizione dello stato passivo; la Corte ha ritenuto che la ricorrente dovesse avvalersi di questo rimedio e non dell'incidente cautelare per ottenere un risultato immediato.
d.lgs. n. 159/2011, art. 58
Richiamato come possibile strumento per il riconoscimento del credito del terzo nei confronti del patrimonio sequestrato; la Corte ha evidenziato che la difesa aveva già invocato tale rimedio e quindi non poteva pretendere diversa tutela nell'appello cautelare.
disp. att. c.p.p., art. 104-bis
Richiamata per diretta applicazione delle disposizioni del codice antimafia al procedimento penale, confermando che i rimedi per terzi creditori seguono il percorso previsto dal d.lgs. 159/2011.
d.lgs. n. 159/2011, art. 56
Richiamato per spiegare che l'amministratore giudiziario è il soggetto legittimato a valutare e ad eseguire le richieste contrattuali (subentrando nei rapporti), sicché le opzioni contrattuali del "Conto Tesoro" possono essere esercitate solo nei suoi confronti e con le autorizzazioni del giudice, ove necessarie.
Massime di principio
- Un appello cautelare è inammissibile se meramente ripropositivo di istanze già decise senza introdurre elementi di novità o errori specifici della decisione impugnata.
- Chi impugna deve indicare i punti di censura e i motivi in termini sufficientemente specifici; la genericità o la riproposizione non superano le preclusioni derivanti da precedenti provvedimenti.
- Il terzo che dichiara di essere proprietario di beni sequestrati trova il suo rimedio principale nella procedura di verifica dei crediti prevista dal d.lgs. n. 159/2011 (artt. 52 e ss., art. 57), non nell'immediata restituzione tramite incidente cautelare quando mancano elementi nuovi o beni identificabili.
- La buona fede del terzo è condizione necessaria per ottenere esito favorevole nella verifica del credito, ma non basta a evitare il procedimento concorsuale previsto per i creditori dei patrimoni sequestrati.
- Se l'amministratore giudiziario è stato autorizzato a compiere atti (es. vendita dell'oro e versamento nel FUG), il terzo non può pretendere un risultato immediato dall'appello: le facoltà contrattuali vanno esercitate nei confronti dell'amministratore e, se del caso, verificate nel procedimento di ammissione al passivo.
- La mancanza di reperimento di beni specificamente identificati per il singolo sottoscrittore giustifica la qualificazione del terzo come titolare di un credito e non del possesso di beni riconoscibili e restituibili immediatamente.
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