Sentenza n. 911/2026 - Genova, Sezione 2
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Ventimiglia sull'istanza presentata il 23.2.2026, per la condanna del Comune di Ventimiglia ad ingiungere alla Mastrangelo ad eseguire a proprie cure e spese i lavori di ripristino della copertura condominiale soprastante l'immobile in cui risiede, nonché per l'annullamento della nota del Comune di Ventimiglia del 1.4.2026, avente ad oggetto: Immobile in via delle Gerbere, 3 di proprietà Mastrangelo Ambra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente mantenuto sull'istanza di adozione di provvedimenti repressivi e di ripristino edilizio, nonché nota comunale del 1 aprile 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un alloggio sito in un condominio, ha chiesto al Comune di Ventimiglia di ordinare alla proprietaria dell'unità immobiliare sottostante di eseguire a proprie spese il ripristino della copertura condominiale, asseritamente resa inaccessibile da lavori avviati sulla base di una DIA presentata nel 2012. Secondo il ricorrente, la controinteressata non avrebbe dimostrato la disponibilità esclusiva del bene, non avrebbe prodotto il nulla osta condominiale e non avrebbe rispettato la destinazione dell'area a verde privato prevista dal titolo edilizio originario. Con istanza del 23 febbraio 2026 il ricorrente ha quindi sollecitato l'adozione di provvedimenti repressivi e ripristinatori. Egli ha dedotto che il Comune, pur rilevando la mancata produzione del nulla osta condominiale e la mancata dimostrazione della diversa destinazione dell'area, non avrebbe concluso il procedimento né adottato sanzioni o ordinato il ripristino. Ha pertanto domandato, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la condanna del Comune a ingiungere il ripristino e l'annullamento della nota comunale del 1 aprile 2026.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda avverso il silenzio, ritenendo che il Comune avesse concluso il procedimento con un atto espresso. La nota del 1 aprile 2026, infatti, da un lato affermava che la DIA n. 440/2012 era stata completata e che il titolo edilizio si era consolidato sulla base della documentazione trasmessa dalla controinteressata; dall'altro escludeva la sussistenza di ragioni di interesse pubblico concrete e attuali idonee a giustificare l'avvio di un procedimento repressivo. Secondo il giudice, il Comune si era quindi pronunciato, sebbene in senso sfavorevole al ricorrente, con conseguente insussistenza di un silenzio-inadempimento. La domanda di annullamento della nota comunale non è stata decisa nel merito: il TAR ha disposto la prosecuzione del giudizio mediante fissazione dell'udienza pubblica del 9 giugno 2027. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, stante la contumacia delle parti intimate.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio
L'azione avverso il silenzio è infondata quando l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso, anche se sfavorevole all'istante.
art. 117 c.p.a.
per la condanna del Comune di Ventimiglia
Il rito sul silenzio presuppone l'inerzia dell'amministrazione; non è applicabile quando l'amministrazione abbia adottato un atto espresso di definizione del procedimento.
art. 36, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della decisione non definitiva.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è infondata quando l'amministrazione abbia adottato un atto espresso che definisce il procedimento, anche se la decisione è negativa e non soddisfa la pretesa del privato.
- La contestazione della legittimità sostanziale dell'atto espresso non può essere esaminata nell'ambito dell'azione avverso il silenzio, ma deve essere proposta mediante domanda di annullamento dell'atto stesso.
- Quando nel medesimo ricorso siano cumulate una domanda avverso il silenzio e una domanda di annullamento dell'atto espresso sopravvenuto o già adottato, il giudice può definire con sentenza non definitiva la prima e disporre la prosecuzione del giudizio sulla seconda.
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