Ordinanza n. 71/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05997/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro i provvedimenti adottati a seguito dell'accertata assenza dei requisiti legali per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo doglianze dirette a contestare i provvedimenti amministrativi conseguenti all'accertata, in sede successiva, assenza dei requisiti per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro. La prospettazione difensiva valorizzava, secondo quanto emerge dalla motivazione, l'affidamento maturato in relazione all'ingresso in Italia e alla situazione amministrativa conseguentemente determinatasi, nonché l'esigenza di ottenere la sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati. È stata inoltre presentata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, le doglianze fossero manifestamente infondate e non riuscissero a superare gli argomenti dell'ordinanza del TAR. Ha affermato che l'ingresso in Italia fondato su requisiti autodichiarati avviene sotto la responsabilità del dichiarante; l'accertamento successivo dell'assenza dei requisiti comporta l'adozione di provvedimenti vincolati. Non è quindi configurabile un legittimo affidamento, in applicazione del principio di autoresponsabilità; comunque, l'eventuale affidamento dello straniero non sarebbe imputabile allo Stato italiano e non potrebbe giustificare la permanenza in Italia in mancanza dei requisiti legali per l'ingresso per lavoro. È stata respinta anche l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la manifesta infondatezza dell'appello cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, il fondamento dell'oscuramento delle generalità dell'appellante e delle altre persone fisiche citate.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Quando l'ingresso in Italia è fondato su requisiti autodichiarati, la responsabilità della veridicità e completezza delle dichiarazioni grava sul dichiarante in forza del principio di autoresponsabilità.
- L'accertamento ex post dell'assenza dei requisiti legali per l'ingresso per motivi di lavoro conduce all'adozione di provvedimenti vincolati, senza necessità di una nuova valutazione discrezionale dell'affidamento del destinatario.
- L'affidamento dello straniero sulla regolarità dell'ingresso non è tutelabile quando non sia stato ingenerato dallo Stato italiano e, comunque, non può giustificare la permanenza in Italia in assenza dei requisiti legali.
- Nella fase cautelare d'appello, la manifesta infondatezza delle doglianze e l'incapacità dell'appello di superare la motivazione dell'ordinanza impugnata giustificano il rigetto dell'istanza cautelare e dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 3/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 39/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →