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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20729/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento fondata su un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relative all'anno d'imposta 2012. In fatto, l'intimazione del 30 maggio 2019 richiamava un avviso di accertamento che risultava notificato, secondo l'Amministrazione, il 5 gennaio 2018. Il contribuente ha contestato: 1) l'inesistenza o nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che la fase di invio della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. fosse stata eseguita tramite un operatore postale privato non legittimato e, comunque, in violazione delle regole sulla consegna; 2) la nullità dell'avviso per mancato invio dell'invito al contraddittorio per adesione; 3) la prescrizione dei crediti erariali e l'omessa pronuncia sul punto. In cassazione ha riproposto tre motivi: violazione della disciplina sulla liberalizzazione dei servizi postali e dell'art. 140 c.p.c.; violazione dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 7 l. n. 890/1982 per asserita consegna della raccomandata a soggetto non legittimato e presso indirizzo diverso; violazione dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio della decisione impugnata: il servizio postale privato era stato usato solo per la raccomandata informativa della notificazione ex art. 140 c.p.c., non per la notificazione dell'atto impositivo in sé; inoltre, nel periodo considerato, la giurisprudenza consente l'uso dell'operatore privato munito di licenza. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, perché volto a ottenere una rivalutazione di fatto della documentazione e perché, nella notificazione ex art. 140 c.p.c., è sufficiente la ricezione della raccomandata informativa a fini di conoscibilità, senza che occorra la prova della consegna materiale al destinatario; la contestazione sulla persona che ha sottoscritto l'avviso richiederebbe, per incidere sul valore delle attestazioni dell'agente postale, una querela di falso. Ha respinto il terzo motivo: la prescrizione era stata già esaminata dalla sentenza impugnata, quindi non vi era omessa pronuncia; inoltre, le ulteriori censure erano precluse o infondate perché dipendenti dall'assunto, non accolto, della invalidità della notifica dell'avviso di accertamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Nella notificazione a destinatario irreperibile la raccomandata informativa ha funzione di portare l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario; non è richiesta la consegna materiale dell'atto al destinatario, ma la prova del ricevimento della raccomandata informativa.

  • art. 7, commi 2 e 3, L. n. 890/1982

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della consegna a soggetto non autorizzato; la Corte però ribadisce che, nel caso della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., non si applica in modo pieno il regime della notificazione postale dell'atto principale.

  • art. 1, comma 57, L. 4 agosto 2017, n. 124

    È richiamato per contestare l'uso del servizio postale privato; la Corte osserva che la doglianza non coglie la ratio decidendi e che, comunque, nel caso concreto l'uso del privato riguardava solo la raccomandata informativa.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 261/1999

    Norma evocata in relazione alla disciplina dei servizi postali e alla legittimazione degli operatori privati; la Corte nega che, nella fattispecie, vi sia stata una notificazione dell'atto impositivo a mezzo posta privata in senso proprio.

  • direttiva 2008/6/CE

    Richiamata come parametro della liberalizzazione postale; nel ragionamento della Corte resta sullo sfondo rispetto alla concreta questione della sola raccomandata informativa.

  • art. 1335 c.c.

    La presunzione di conoscenza della dichiarazione/atto può essere superata solo provando l'impossibilità, senza colpa, di prenderne cognizione.

  • art. 2948 c.c.

    È invocato per la prescrizione quinquennale dei crediti tributari oggetto di intimazione; la Corte esclude la fondatezza della censura perché dipendente dall'assunto, non accolto, di invalidità della notifica e comunque preclusa nei termini prospettati.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude l'omessa pronuncia poiché la sentenza di merito aveva espressamente esaminato il tema della prescrizione.

  • art. 5 del d.lgs. n. 218/1997

    È citato dal ricorrente per dedurre la nullità dell'avviso di accertamento per mancato invito al procedimento di adesione; dal testo non emerge uno specifico approfondimento della Corte su tale profilo, che resta assorbito nel rigetto complessivo.

Massime di principio

  • Quando la notificazione dell'atto impositivo è stata eseguita dal messo notificatore e la sola raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c. è stata affidata a un operatore postale privato munito del necessario titolo abilitativo, non si configura di per sé una notificazione nulla o inesistente.
  • La censura di legittimità deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha ritenuto regolare solo la fase dell'avviso informativo e non la notificazione dell'atto principale tramite posta privata, è inammissibile un motivo che attacchi una diversa e non pertinente questione.
  • Nella notificazione ex art. 140 c.p.c. il perfezionamento è collegato alla ricezione della raccomandata informativa, che assolve a funzione di conoscibilità del deposito dell'atto; non è necessario dimostrare la materiale consegna dell'atto al destinatario.
  • La contestazione dell'operato dell'agente postale e delle attestazioni contenute nell'avviso di ricevimento non può tradursi in una mera rivalutazione del fatto in cassazione; se si vuole scardinare la fede privilegiata dell'attestazione dell'incaricato di pubblico servizio è necessaria la querela di falso.
  • L'eccezione di prescrizione non può essere utilmente riproposta in cassazione se il giudice di merito l'ha espressamente esaminata; inoltre, le contestazioni sulla maturazione del termine rispetto a un atto successivo devono essere dedotte tempestivamente contro l'atto presupposto, altrimenti restano precluse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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