Sentenza n. 401/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’esecuzione: della sentenza del Tribunale di Nuoro n. 17/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 06.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 726/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 18.12.2025 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, divenuta definitiva per mancata impugnazione, aveva riconosciuto il suo diritto a percepire euro 500,00 annui mediante la Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero al pagamento complessivo di euro 1.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 17 aprile 2024, ma, salvo il pagamento delle spese legali, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l’applicazione dell’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Nuoro, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Ha nominato sin d’ora, per il caso di persistente inadempimento, il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con termine di 90 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il commissario potrà fare ricorso, in caso di incapienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità non è stata ritenuta necessaria alla luce della nomina del commissario e delle ulteriori ragioni ostative individuate nell’eccezionale mole del contenzioso seriale, nella complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, nel coinvolgimento di strutture e soggetti diversi e nella natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione professionale e non al sostentamento del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario, con riduzione motivata dalla serialità e standardizzazione dell’attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’adempimento e di adottare misure sostitutive.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora, ma la misura può essere negata quando ricorrano ragioni ostative, oltre al limite della manifesta iniquità.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica del docente, beneficio riconosciuto dal giudice del lavoro per i periodi di servizio considerati.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Indicato come base dell’utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP da parte del Ministero per la predisposizione e l’attivazione della Carta elettronica del docente.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15
L’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione non è astrattamente esclusa, ma può essere negata quando ricorrano, oltre alla manifesta iniquità, altre ragioni ostative connesse anche alle difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio, dalla finanza pubblica e dalla rilevanza di interessi pubblici.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato del titolo, della sua notificazione all’Amministrazione e dell’inutile decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti pubblici legittima l’ordine giudiziale di esecuzione, anche quando l’Amministrazione abbia omesso qualsiasi adempimento sostanziale.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, indicando il termine entro il quale il commissario dovrà provvedere e consentendogli di delegare le attività a un dirigente competente.
- In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione statale, l’esecuzione di un obbligo pecuniario derivante da un titolo giudiziale può essere effettuata mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione, ma può essere esclusa quando la nomina del commissario ad acta costituisca misura adeguata e ricorrano ulteriori ragioni ostative, quali la complessità organizzativa dell’adempimento, il coinvolgimento di più strutture e l’eccezionale serialità del contenzioso.
- Nella valutazione dell’astreinte, assumono rilievo anche la natura e la funzione del beneficio da eseguire: la limitata entità economica e la natura non essenziale della prestazione, non destinata al sostentamento del beneficiario, possono ridurre i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva.
- La condanna alle spese può essere ridotta rispetto ai parametri ordinari quando il giudizio rientri in un contenzioso seriale e l’attività difensiva risulti altamente ripetitiva e standardizzata, ferma la rifusione degli accessori e del contributo unificato ove dovuto.
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