Cassazione Civile, Ordinanza n. 04123/2023 del 10/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo grado e poi in appello, della domanda di un lavoratore volta a ottenere la reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per alcuni anni indicati in ricorso. La Corte d'appello ha ritenuto non provato il rapporto di lavoro agricolo dedotto, valorizzando gli accertamenti ispettivi svolti nei confronti dell'azienda indicata come datrice, le dichiarazioni rese in sede ispettiva, la modesta entità del volume d'affari rispetto alla manodopera formalmente assunta e la genericità/inattendibilità delle testimonianze. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che i giudici di merito non avessero correttamente confrontato e valorizzato i verbali ispettivi prodotti dalla sua parte e che avessero mal valutato il materiale probatorio; con il secondo motivo ha denunciato anche omesso esame di elementi istruttori e motivazione apparente/inidonea ex art. 132 c.p.c. e art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avesse compiuto un'approfondita disamina logico-giuridica degli elementi a fondamento della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio secondo cui, una volta disconosciuta dall'INPS l'esistenza del rapporto di lavoro agricolo a seguito di controllo ispettivo, l'iscrizione negli elenchi perde la sua funzione di agevolazione probatoria e il lavoratore deve provare l'effettiva esistenza, durata e natura onerosa del rapporto. Ha inoltre osservato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione, e che non ricorrevano vizi motivazionali riconducibili al "minimo costituzionale". La pronuncia ha quindi confermato il diniego della reiscrizione agli elenchi e ha condannato il ricorrente alle spese, dando altresì atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
L'onere di provare il rapporto di lavoro grava sul lavoratore quando l'INPS, a seguito di controllo, abbia disconosciuto l'esistenza del rapporto dedotto a base della pretesa previdenziale.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei limiti di legge, non quando si contesti la mera valutazione del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
La doglianza è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che ne sono privi o abbia disatteso prove legali; non consente di censurare la valutazione di merito delle prove.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Il vizio motivazionale rilevante è circoscritto ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Le censure prospettate ex nn. 3 e 4 non possono trasformarsi in un sindacato sulla ricostruzione del fatto; il n. 5 consente soltanto la denuncia dell'omesso esame di un fatto decisivo, non la rivalutazione delle prove.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama la possibilità di motivazione per relationem, aderendo al precedente di legittimità sul riparto dell'onere probatorio in materia di elenchi agricoli.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamata solo per la proposta in camera di consiglio, senza incidenza sulla ratio decidendi.
art. 111 Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Accertata la soccombenza del ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993
Costituisce il fondamento del potere dell'INPS di disconoscere, a seguito di controllo, l'esistenza del rapporto di lavoro agricolo iscritto negli elenchi.
Massime di principio
- L'iscrizione del lavoratore agricolo negli elenchi nominativi ha funzione di agevolazione probatoria, ma tale effetto viene meno quando l'INPS, a seguito di controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro; in tal caso il lavoratore deve provare il rapporto in tutti i suoi elementi essenziali, compresa la natura onerosa, la durata e l'effettività della prestazione.
- In sede di legittimità non è consentito censurare la sola valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito: la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di utilizzo di prove non dedotte, di prove legali mal valutate o di attribuzione di efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è ristretto all'omesso esame di un fatto decisivo e al superamento del minimo costituzionale della motivazione; non è ammessa una nuova valutazione delle risultanze probatorie.
- Perché un fatto o un documento non esaminato integri vizio rilevante, deve avere carattere decisivo, ossia essere idoneo a sovvertire con certezza l'esito della decisione e non a prospettare una mera diversa lettura del quadro istruttorio.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su un compendio probatorio complessivo, coerentemente valutato, la censura in cassazione che pretenda una diversa comparazione delle prove si risolve in un inammissibile sindacato di merito.
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