Cassazione Civile, Ordinanza n. 01905/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (notaio)
La controversia
La controversia origina da un’azione di responsabilità professionale promossa da un soggetto, in proprio e quale amministratore della società acquirente, contro il notaio rogante. Si lamentava che, in occasione dell’acquisto di un terreno intercluso con fabbricato rurale, non fosse stata trascritta una servitù di passaggio, con conseguente domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto sussistente l’inadempimento contrattuale del notaio; in appello, invece, la domanda era stata respinta per prescrizione dei diritti azionati. Contro l’ordinanza di rigetto del primo ricorso per cassazione è stato poi proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto per la mancata percezione della società quale parte ricorrente: secondo il ricorrente, ciò avrebbe inciso in modo decisivo perché la Corte aveva considerato assorbiti tutti gli altri motivi, senza esaminare nel merito quelli riferibili alla società, che era invece legittimata a far valere la responsabilità contrattuale del notaio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso per revocazione. Ha affermato che l’asserito errore di fatto non era decisivo, perché anche considerando espressamente la società tra le parti ricorrenti non sarebbe cambiato l’esito della precedente decisione: l’ordinanza revocanda aveva infatti esaminato e respinto tutti i quattro motivi del ricorso originario, compresi quelli relativi alla posizione della società, e le censure formulate miravano in realtà a contestare valutazioni giuridiche e non una svista percettiva. La Corte ha quindi ribadito che la revocazione delle decisioni di legittimità è ammessa solo per errori di fatto evidenti e non per errori di diritto o di giudizio. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con i consequenziali oneri di legge sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
la revocazione delle sentenze e ordinanze della Cassazione è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge e non per errori di diritto o di valutazione
art. 395, n. 4, c.p.c.
l’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, essere decisivo e non riguardare un punto controverso deciso dalla Corte
art. 1176, comma 2, c.c.
richiamato nel ricorso originario come parametro di diligenza del professionista
art. 2236 c.c.
richiamato nel ricorso originario nel contesto della responsabilità professionale
art. 2253 c.c.
richiamato nel ricorso originario
art. 2947 c.c.
richiamato nel ricorso originario e nella decisione d’appello in tema di prescrizione della pretesa risarcitoria
art. 1362 c.c.
richiamato nel ricorso originario come norma sull’interpretazione del contenuto dell’atto
art. 1363 c.c.
richiamato nel ricorso originario come norma sull’interpretazione sistematica dell’atto
art. 47 L. Notarile
richiamato nel ricorso originario quale norma di riferimento dell’attività notarile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
utilizzato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 111 Cost.
richiamato per giustificare la compatibilità costituzionale della limitazione della revocazione alle sole sviste di fatto
art. 2041 c.c.
non citato direttamente, ma la pronuncia richiama il principio della tassatività dei rimedi impugnatori e della stabilità del giudicato
Massime di principio
- L’errore revocatorio idoneo a fondare la revocazione della decisione di cassazione deve essere una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti, consistente nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto incontrovertibilmente escluso o provato dai documenti di causa.
- Perché l’errore di fatto sia rilevante ai fini della revocazione, occorre un nesso causale diretto e necessario tra la svista e la decisione impugnata; se la decisione sarebbe rimasta identica anche correggendo l’errore, il rimedio non è esperibile.
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione non consente di rimettere in discussione errori di diritto sostanziale o processuale, né errori di giudizio o di valutazione delle risultanze processuali.
- Se la Corte di cassazione ha già esaminato, espressamente o implicitamente, il contenuto delle censure dedotte, non ricorre un errore revocatorio per mancata percezione di un fatto processuale, ma al più una contestazione del ragionamento giuridico svolto.
- Il rimedio revocatorio è eccezionale e tassativo: sono ammissibili solo i motivi espressamente previsti dalla legge, in funzione della stabilità e definitività delle decisioni di legittimità.
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