Sentenza n. 13803/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione regionale di attribuzione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa fornitrice ha impugnato la determinazione della Regione Umbria che le attribuiva una quota degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa regionale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati altresì impugnati il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, l'Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022 e gli ulteriori atti adottati ai sensi dell'art. 18 d.l. 115/2022. Il testo della sentenza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento in favore dell'amministrazione nella misura prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha ritenuto di non poter dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere, poiché la Regione non aveva depositato la documentazione richiesta dalla disposizione normativa. Ha tuttavia rilevato che il pagamento integrale dell'importo previsto dalla legge determina l'estinzione dell'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligo. Poiché il pagamento consente di conseguire un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito con il ricorso, ossia l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto anziché l'eliminazione degli atti impugnati senza pagamento, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95
l’integrale versamento dell’importo di cui al primo periodo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti
Il pagamento integrale dell'importo previsto dalla disposizione estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligo.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale base processuale, unitamente all'art. 85, comma 9, c.p.a.; la decisione concreta è motivata sulla sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento nell'ambito della definizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente versa integralmente l'importo previsto da una disposizione sopravvenuta che estingue l'obbligazione controversa e preclude ulteriori azioni giurisdizionali relative alla medesima obbligazione, viene meno l'interesse alla decisione sul merito dell'impugnazione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenienza che attribuisce al ricorrente un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere: se permane una differenza tra l'utilità conseguita e quella domandata con il ricorso, la definizione corretta è l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando ne ricorrano i presupposti processuali e documentali previsti dalla disciplina applicabile; in mancanza, il giudice può dichiarare l'improcedibilità qualora sia comunque accertato il venir meno dell'interesse alla decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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