Sentenza del 28/01/2016 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Regolarità della notifica effettuata all'indirizzo del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente non è stata accolta: la notifica è stata ritenuta ritualmente eseguita presso l’indirizzo del contribuente. La semplice mancata conoscenza effettiva dell’atto non è sufficiente a escluderne gli effetti; occorre dimostrare un’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’irregolarità o l’inefficacia della notifica, contestando che l’atto potesse considerarsi legalmente conosciuto. Il principio applicato è quello per cui l’atto recapitato all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto ai sensi dell’art. 1335 c.c.; tale presunzione può essere superata soltanto provando che il destinatario, senza propria colpa, si sia trovato nell’impossibilità di prenderne cognizione.
Norme richiamate
Art. 1335 del codice civile
La dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
La norma stabilisce una presunzione di conoscenza dell’atto quando questo giunge all’indirizzo del destinatario. La presunzione è relativa e può essere vinta solo con la prova concreta dell’impossibilità incolpevole di conoscere l’atto.
Massime di principio
- In materia tributaria, la notifica effettuata presso l’indirizzo del contribuente è normalmente considerata valida e idonea a produrre gli effetti della conoscenza legale dell’atto.
- La mancata ricezione o la mancata lettura effettiva dell’atto non comporta automaticamente l’invalidità della notifica.
- Per superare la presunzione prevista dall’art. 1335 c.c., il contribuente deve dimostrare sia l’effettiva impossibilità di conoscere l’atto sia l’assenza di propria colpa.
- È quindi opportuno mantenere aggiornato l’indirizzo rilevante per le notifiche e documentare tempestivamente eventuali impedimenti oggettivi che abbiano reso impossibile la conoscenza dell’atto.
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