Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19045/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento per violazione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., denunciando il difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena concordata e la sentenza emessa. In particolare si contestava che il GIP avesse disposto d'ufficio la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento, in favore di Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. (€ 5.059,74) e Enel Energia S.p.A. (€ 22,40), di importi non oggetto della pattuizione tra le parti, violando il principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 23400/2022, Boccardo) per cui, nel procedimento di patteggiamento, gli obblighi ulteriori connessi "ex lege" alla sospensione condizionale devono essere oggetto di pattuizione tra le parti e non possono essere introdotti dal giudice.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato e applicato il principio delle Sezioni Unite (Boccardo) affermando che il giudice non può integrare o modificare il contenuto dell'accordo sul patteggiamento imponendo obblighi riparatori non pattuiti; l'alternativa, se il giudice ritiene l'imputato immeritevole del beneficio, è il rigetto complessivo dell'istanza di applicazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il procedimento speciale di applicazione della pena mediante accordo tra le parti (patteggiamento), utilizzata come fondamento procedurale della sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Consentire il ricorso per cassazione per difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa; meccanismo processuale invocato dalla ricorrente e ritenuto applicabile.

  • art. 165, comma 1, cod. pen.

    Prevede la sospensione condizionale della pena e la possibilità di subordinarla all'adempimento di obblighi riparatori; la Corte precisa però che tali obblighi, quando connessi alla concessione del beneficio nel patteggiamento, devono essere oggetto di accordo fra le parti e non possono essere imposti autonomamente dal giudice.

  • artt. 624 e 625, comma 1, nn. 7 e 7-bis, cod. pen.

    Norme sostanziali che individuano i reati contestati all'imputata (furto e relative aggravanti/figure tipiche) oggetto del patteggiamento.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 23400 del 27/01/2022 (Boccardo)

    Principio di diritto secondo cui, nel procedimento di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), l'accordo delle parti sulla pena deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi 'ex lege' alla sospensione condizionale, indicando quando previsto la durata; in mancanza di pattuizione su tali elementi la sospensione non può essere accordata e, se ad essa è subordinata l'efficacia della richiesta di applicazione della pena, la richiesta deve essere integralmente rigettata. Da qui il divieto per il giudice di integrare unilateralmente l'accordo.

  • Sez. 3, sentenza n. 19605 del 25/01/2023 (Leone)

    Conferma giurisprudenziale del principio Boccardo: il giudice che ritenga l'imputato immeritevole del beneficio non può sostituire o integrare l'accordo, ma deve rigettare l'istanza.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento il giudice non può imporre obblighi riparatori o ulteriori non espressamente concordati tra le parti: qualsiasi obbligo 'ex lege' rilevante per la concessione della sospensione condizionale deve essere oggetto di pattuizione.
  • Se le parti intendono che la sospensione condizionale sia subordinata all'adempimento di obblighi (es. riparazione del danno, pagamenti a terzi), tali obblighi devono essere indicati chiaramente nell'accordo, con modalità e durata eventualmente previste.
  • Se il giudice ritiene che il beneficiario sia immeritevole del beneficio in mancanza dell'adempimento di obblighi non pattuiti, la corretta opzione non è integrare l'accordo, ma rigettare l'istanza di patteggiamento.
  • Il difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza è rimedio impugnatorio (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) che può determinare l'annullamento della sentenza di patteggiamento se il giudice ha modificato o aggiunto condizioni non concordate.
  • Per evitare annullamenti, difensore e pubblico ministero dovrebbero dettagliare nell'accordo ogni condizione rilevante collegata alla sospensione condizionale (compresi importi, modalità, beneficiari e termini).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.