Sentenza del 09/10/2018 n. 2361 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - attività di impresa commerciale - subfornitura di manodopera - prova - distruzione della contabilità - prova testimoniale degli ex dipendenti - è sufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di dimostrare l'esistenza di un'attività commerciale fondata sulla subfornitura o fornitura di manodopera mediante le dichiarazioni rese dagli ex dipendenti dell'impresa, nonostante la contabilità fosse stata completamente distrutta o comunque fosse andata perduta. L'Ufficio valorizzava inoltre il fatto che gli operai formalmente riferibili a una realtà imprenditoriale operassero presso l'altra impresa utilizzando beni e strumenti di quest'ultima, elemento indicativo di un rapporto operativo e organizzativo integrato tra le due imprese.
La decisione
La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta dimostrabile anche attraverso la prova testimoniale degli ex dipendenti, quando la documentazione contabile non è disponibile per distruzione o perdita. L'utilizzo, da parte degli operai distaccati, dei beni strumentali dell'impresa verificata è stato considerato un ulteriore indice presuntivo della sussistenza di un rapporto di subfornitura di manodopera e di una compenetrazione tra le due organizzazioni imprenditoriali. Ne consegue la conferma della legittimità dell'accertamento fondato su tali elementi.
Massime di principio
- Quando la contabilità dell'impresa è distrutta, perduta o comunque indisponibile, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere a prove alternative, comprese le dichiarazioni di ex dipendenti, purché siano coerenti, attendibili e sufficientemente specifiche.
- La prova della subfornitura di manodopera può essere desunta da un insieme di indizi, senza necessità di un unico documento decisivo.
- L'utilizzo da parte dei lavoratori di macchinari, strumenti o altri beni dell'impresa presso cui prestano concretamente l'attività costituisce un indice rilevante dell'integrazione organizzativa e del possibile rapporto di fornitura di manodopera.
- In presenza di una contabilità mancante, la distruzione o perdita dei documenti non impedisce l'accertamento, ma può rendere determinante la ricostruzione basata su testimonianze, modalità operative, disponibilità dei mezzi e concreta organizzazione del lavoro.
- La valutazione deve comunque essere complessiva: le dichiarazioni dei dipendenti e gli altri elementi indiziari devono convergere nel dimostrare che l'impresa formalmente fornitrice non svolgeva un'autonoma attività organizzativa, ma metteva principalmente a disposizione personale a favore dell'altra impresa.
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