Ordinanza n. 13445/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di diniego di visto di reingresso emesso dalla Ambasciata d’Italia di Algeri n. protocollo 2026000660 del 26.1.2026 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito il ricorso nel merito. Rilevata d'ufficio la possibile invalidità della procura alle liti, ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie specificamente riferite a tale questione. La causa è stata rinviata, per la prosecuzione, alla camera di consiglio del 17 novembre 2026.
Atto impugnato: diniego di visto di reingresso emesso dall'Ambasciata d'Italia di Algeri
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto di reingresso emesso dall'Ambasciata d'Italia di Algeri. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi preliminari sulla validità della procura alle liti. In particolare, la procura, rilasciata all'estero, appariva non conforme ai criteri indicati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025; inoltre, sarebbe risultata priva del carattere di specificità richiesto dagli artt. 24 e 40, comma 1, lett. g), c.p.a., poiché non menzionava il provvedimento di diniego del visto oggetto di impugnazione ed era stata rilasciata prima dell'emissione di tale provvedimento.
Norme richiamate
art. 24 c.p.a.
La procura alle liti deve rispettare i requisiti previsti dalla disciplina processuale, incluso il carattere di specificità richiesto nel caso concreto.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il ricorso deve essere corredato da una procura alle liti con i requisiti di legge; il Collegio ha dubitato che la procura, non indicando l'atto impugnato e precedendo la sua emanazione, possedesse il carattere di specificità richiesto.
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2 ottobre 2025, n. 11
La pronuncia è richiamata quale parametro per valutare la conformità della procura alle liti rilasciata all'estero.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d'ufficio seri dubbi sulla validità della procura alle liti, in particolare per la sua non conformità ai requisiti formali applicabili alle procure rilasciate all'estero o per difetto di specificità, deve sottoporre la questione al contraddittorio delle parti prima di definire il giudizio.
- La procura alle liti deve presentare carattere di specificità rispetto all'azione proposta; il giudice può dubitare della sua validità quando essa non menzioni il provvedimento impugnato ed sia stata rilasciata prima dell'emanazione dell'atto oggetto di ricorso.
Come è indicizzato
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